11 settembre 2026

Check up delle auto aziendali in base alla data di assegnazione

La gestione delle flotte deve tenere conto dei nuovi coefficienti di tassazione. Il valore del benefit cresce del 50% dopo cinque anni dall’immatricolazione

La tassazione delle auto concesse a uso promiscuo al dipendente può aumentare del 55% per i vecchi veicoli e in presenza di optional. L’articolo 2 del decreto legislativo 148 del 7 agosto 2026 ha introdotto sostanziali modifiche al regime tributario delle auto aziendali concesse ai dipendenti a uso promiscuo.

Le auto aziendali concesse ai lavoratori possono essere gestite fiscalmente secondo i seguenti tre regimi:

-          i veicoli concessi a uso solo lavorativo non sono tassati in capo al dipendente in quanto l’utilizzo del mezzo avviene nell’esclusivo interesse del datore di lavoro;

-          i veicoli concessi per scopi unicamente privati del lavoratore, sono tassati secondo il valore “normale” del bene in base all’articolo 9 del Tuir;

-          i veicoli concessi a uso promiscuo sono imponibili in base a criteri forfettari.

Quest’ultima categoria è disciplinata dall’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir: norma modificata dal decreto di agosto. Tale disposizione determina forfettariamente l’imponibile fiscale delle auto concesse a uso promiscuo sulla base di due componenti: da un lato, il costo chilometrico definito annualmente dall’Aci per il modello specifico di veicolo, su una percorrenza convenzionale annua di 15mila km; dall’altro, un coefficiente fiscale determinato dal Legislatore. Il valore fiscale così determinato è diminuito da eventuali trattenute effettuate al dipendente per l’utilizzo del mezzo. Inoltre, il valore fiscale dell’auto concessa ai dipendenti a uso promiscuo alimenta il plafond dei fringe benefit, il cui ammontare complessivo annuo è esente, ancora per gli anni 2026 e 2027, fino a mille euro o 2mila euro per i lavoratori con figli a carico.

Veicoli assegnati dal 2025

Alla luce della stratificazione normativa degli ultimi anni sono state previste anche disposizioni transitorie che hanno generato diverse fattispecie fiscali. Andiamo ad analizzare le varie casistiche. Ai veicoli concessi dal 2025, ai fini della tassazione saranno applicati i seguenti coefficienti fiscali: 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria; 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi; 50% in tutti gli altri casi (veicoli a metano, gpl, idrogeno, benzina, gasolio e gli ibridi Hev). Dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore del benefit sarà incrementato del 50 per cento. Un veicolo con oltre cinque anni di immatricolazione avrà dunque un valore fiscale maggiorato.

La norma, rispetto alla versione originaria precedente ad agosto, non fa più riferimento alla data di immatricolazione del veicolo e di stipula del contratto di assegnazione, ma solo a quella di concessione del veicolo al lavoratore.

Veicoli assegnati fino al 2024

Ai veicoli concessi dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, nonché per i veicoli ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel 2025 (la precedente disposizione prevedeva fino al primo semestre 2025) si applica il regime basato sulle emissioni di CO2 in vigore al 2024. Infatti, la norma in vigore fino al 31 dicembre 2024 prevedeva un coefficiente fiscale, determinato in base alle emissioni di CO2 del veicolo secondo le seguenti percentuali: 25% per veicoli con emissioni fino a 60 g/km, 30% per quelli tra 61 e 160 g/km, 50% per la fascia 161-190 g/km e 60% per oltre 190 g/km. Anche per tali veicoli, dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione, il valore fiscale è aumentato del 50 per cento. Tali ultime disposizioni si applicano anche qualora il veicolo sia stato riassegnato a un altro dipendente.

È scongiurata l’applicazione della tassazione onerosa e complicata basata sul “valore normale” del bene: infatti la nuova disposizione chiude l’argomento, precisando che ai veicoli concessi nel 2025 e non rientranti nella fattispecie precedente si applicano le disposizioni in vigore dal 2025 che prevedono coefficienti fiscali graduati in funzione del tipo di alimentazione del veicolo.

Veicoli assegnati fino al 2020

L’ultima casistica riguarda i veicoli concessi con contratti stipulati entro il 30 giugno 2020. In questo caso si applicherà la disposizione in vigore al 31 dicembre 2019 che prevedeva un coefficiente fiscale fisso del 30 per cento.

Inoltre - e questa è un’ulteriore assoluta novità - il decreto di agosto prevede che dal 2026 in presenza di accessori o di allestimenti non valorizzati nelle tabelle Aci e non direttamente acquistati dal lavoratore, il valore fiscale dell’auto dovrà essere incrementato di un ulteriore 5 per cento.

Cristian Valsiglio - Il Sole 24 Ore