08 maggio 2026

Spese sanitarie nel 730/2026, via a controlli più mirati sulle modifiche alla precompilata: cosa fare

Il Sistema Tessera Sanitaria mette ora a disposizione dell’Agenzia delle Entrate, per le dichiarazioni selezionate a controllo, il dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie modificate in precompilata

Nel modello 730/2026 c'è, tra le varie cose, una grande novità sulle spese sanitarie. Non si tratta dell’agevolazione in sé, che resta ancorata alla detrazione IRPEF del 19% sulla parte eccedente la franchigia di 129,11 euro, ma il modo in cui l’Amministrazione finanziaria può verificare le modifiche operate sul dato precaricato. La modifica deriva dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2025, che modifica il decreto MEF 19 ottobre 2020 e il relativo disciplinare tecnico allegato B in materia di trasmissione delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria.

Diciamo che il 730/2026 sulle spese mediche segna il passaggio da un controllo prevalentemente documentale a un controllo sempre più data-driven. L’Agenzia delle Entrate potrà incrociare il dato dichiarato con il dettaglio disponibile nel Sistema TS, soprattutto quando la precompilata viene modificata. Il che non significa che non si possono più fare modifiche, ma che vanno rese difendibili. Il contribuente conserva pienamente il diritto a correggere errori, integrare dati mancanti e far valere spese effettivamente sostenute, ma da quest'anno ogni rettifica sulle spese sanitarie richiede un fascicolo ordinato, una motivazione chiara e una documentazione pronta.

Quindi, adesso, quando il professionista abilitato, il Caf, il sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale o lo stesso contribuente intervengono sulle spese sanitarie o veterinarie presenti nella dichiarazione precompilata, questa modifica può diventare il presupposto per una verifica più puntuale. Il Sistema TS, infatti, rende disponibili all’Agenzia delle Entrate incaricata del controllo formale i dati di dettaglio riferiti al contribuente e ai familiari fiscalmente a carico, ma solo con riferimento alle dichiarazioni selezionate in via centralizzata per il controllo ex art. 36-ter del DPR 29 settembre 1973, n. 600.

Il quadro normativo di riferimento

La base storica della precompilata è l’art. 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, che disciplina la trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri detraibili e deducibili, tra cui le spese per visite mediche, esami diagnostici e analisi di lavoratorio, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione precompilata. Il Sistema Tessera Sanitaria raccoglie i dati comunicati da farmacie, strutture sanitarie, medici, professionisti sanitari e altri soggetti obbligati, rendendoli disponibili all’Agenzia.

Il decreto MEF 29 ottobre 2025 interviene su due fronti. Come prima cosa introduce, a partire dall’anno 2025, la messa a disposizione delle funzionalità di consultazione dei dati di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie per le sole dichiarazioni selezionate a controllo formale. Secondo, stabilisce che dal 1° gennaio 2025 la trasmissione dei dati delle spese sanitarie al Sistema TS avviene entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Rileva anche il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 281068 del 3 luglio 2025, richiamato espressamente dal decreto MEF, che disciplina le modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie e veterinarie ai fini della dichiarazione precompilata e prevede l’accesso ai dati di dettaglio in caso di modifiche operate dal contribuente o dagli intermediari, nell’ambito del controllo formale.

Quando la modifica può diventare sensibile

Sul piano pratico, la casistica è ampia. Rientrano tra gli interventi sensibili l’inserimento di una fattura non presente nel precompilato, la modifica dell’importo di una spesa già comunicata, la correzione della quota riferita a un familiare a carico, la variazione della classificazione della spesa, la gestione di rimborsi o storni, nonché l’integrazione di documenti emessi da soggetti non correttamente confluiti nel Sistema TS.

Non tutte le modifiche sono però rischiose nello stesso modo. Una fattura odontoiatrica effettivamente pagata, non caricata per errore dal professionista sanitario, può essere legittimamente inserita. Tuttavia, dovrà essere conservata con prova del pagamento, ove richiesto, e con verifica dell’intestazione al contribuente o al familiare fiscalmente a carico. Diverso è il caso di un importo aumentato senza documento fiscale coerente, oppure di una spesa sanitaria specialistica pagata in contanti quando la normativa richiede il pagamento tracciabile per il riconoscimento della detrazione, salvo le eccezioni previste.

Il Sistema TS gestisce tipologie di spesa articolate: ticket, farmaci, dispositivi medici, prestazioni specialistiche, cure termali, spese veterinarie, altre spese e rimborsi. Inoltre, nel processo di predisposizione massiva dei dati, risultano escluse dall’agevolazione le spese comunicate con modalità di pagamento non tracciabile quando questa modalità non dà diritto alla detrazione ai sensi dell’art. 1, commi 679 e 680, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Più attenzione al fascicolo documentale

La novità impone ai professionisti un salto di qualità nell’organizzazione del fascicolo dichiarativo. Non basta più “quadrare” il totale delle spese sanitarie da indicare nel quadro E, ma serve adesso essere in grado di ricostruire il percorso che ha portato alla modifica rispetto al dato precaricato.

La prima attività che consigliamo per non sbagliare è la riconciliazione tra prospetto del Sistema TS, documenti consegnati dal cliente e importi riportati nel 730. In presenza di differenze, lo studio dovrebbe classificare l’anomalia indicando documento assente nel TS, o importo errato, rimborso non considerato, spesa intestata a familiare, pagamento non tracciabile, opposizione del contribuente alla trasmissione del dato, oppure documento fiscalmente non detraibile.

La seconda cosa da fare è la raccolta ordinata dei giustificativi. Per farmaci e dispositivi medici servono scontrino parlante o fattura con codice fiscale del destinatario e natura, qualità e quantità del bene acquistato. Per visite, prestazioni diagnostiche, interventi, cure e prestazioni sanitarie specialistiche occorre la fattura o ricevuta del soggetto erogatore. Per le spese soggette all’obbligo di tracciabilità è opportuno conservare anche evidenza del pagamento, e quindi ricevuta POS, estratto conto, contabile del bonifico, ricevuta PagoPA o altro mezzo idoneo.

La terza attività è la verbalizzazione interna della modifica. Nella prassi di studio può essere utile annotare, anche in una scheda di controllo, perché il dato precompilato è stato variato: “fattura n. X del medico Y non presente nel TS”, “spesa attribuita al figlio fiscalmente a carico”, “rimborso assicurativo da sottrarre”, “correzione importo per nota di credito”. Questa nota non è un adempimento normativo autonomo, ma può diventare decisiva in caso di richiesta documentale.

Il prospetto del Sistema TS e la conservazione dei documenti

Un tema operativo molto rilevante riguarda la possibilità di utilizzare il prospetto di dettaglio delle spese sanitarie scaricato dal Sistema Tessera Sanitaria. L’Agenzia delle Entrate, nelle FAQ relative alla dichiarazione precompilata, ha chiarito che il prospetto di dettaglio può essere conservato ed esibito in alternativa ai singoli documenti di spesa, purché accompagnato da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con cui il contribuente attesta che il prospetto corrisponde a quello scaricato dal Sistema TS.

Questa indicazione è utile ma va gestita con prudenza. Il prospetto TS è particolarmente efficace quando il dato dichiarato coincide con quello presente nel sistema. Se però il professionista modifica o integra il dato, la documentazione specifica resta essenziale, perché il prospetto non può provare ciò che non contiene, né giustificare da solo una variazione incrementativa non supportata da fattura, ricevuta o scontrino.

Controllo formale ex art. 36-ter: cosa aspettarsi

Il controllo formale ex art. 36-ter del DPR n. 600/1973 consente all’Agenzia delle Entrate di verificare la spettanza di detrazioni, deduzioni, ritenute, crediti d’imposta e altri elementi indicati in dichiarazione, richiedendo al contribuente la documentazione giustificativa. Con la nuova disciplina, l’Ufficio può confrontare la dichiarazione modificata con i dati di dettaglio acquisiti dal Sistema TS, comprese le spese dei familiari fiscalmente a carico indicate nella dichiarazione.

Questo non significa che ogni modifica genererà automaticamente una comunicazione. La norma parla di dichiarazioni “selezionate in via centralizzata” dall’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, una volta selezionata la posizione, il controllo potrà essere più mirato, perché l’Ufficio non vedrà solo il totale aggregato, ma potrà consultare le informazioni di dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie rilevanti ai fini della verifica.

Le istruzioni operative per la campagna 730/2026

Per ridurre il rischio di contestazioni, consigliamo di adottare una procedura standard. Prima dell’invio, occorre scaricare o acquisire dal cliente il dettaglio delle spese sanitarie presenti in precompilata, confrontarlo con la documentazione cartacea o digitale e isolare le differenze. Ogni integrazione deve essere supportata da documento fiscale intestato correttamente e, quando necessario, da prova di pagamento tracciabile. In caso di spesa del familiare a carico, va verificato il requisito del carico fiscale e la corretta imputazione della spesa.

Particolare attenzione va prestata ai rimborsi. Se la spesa sanitaria è stata rimborsata da assicurazioni, fondi sanitari o casse assistenziali, bisogna verificare se e in che misura la spesa resti detraibile, evitando duplicazioni del beneficio.

Analogo presidio va previsto per le spese veterinarie, che rientrano nel nuovo perimetro informativo e possono anch’esse essere oggetto di consultazione in caso di controllo.

Infine, è consigliabile informare espressamente il cliente. Una breve dichiarazione del cliente sulla completezza e veridicità dei documenti consegnati, pur non sostituendo gli obblighi del professionista, rafforza la tracciabilità del processo.

Miriam Carraretto - Fiscalfocus