Accertamenti fiscali con l’uso improprio dell’intelligenza artificiale, l’agenzia delle Entrate avvia un audit interno e, come da procedura, sospende i dipendenti coinvolti destinandoli a incarico di studio (un dirigente e un funzionario). La decisione è arrivata in ottemperanza alle linee guida sull’AI emanate dal direttore dell’agenzia delle Entrate, Vincenzo Carbone, con l’obiettivo di fornire garanzie per le verifiche fiscali eseguite con la supervisione dei funzionari, dopo che la corte di giustizia di secondo grado della Campania, con la sentenza 4759/2026, ha affrontato il caso di una verifica tributaria sul credito di imposta ricerca e sviluppo, con allegate motivazioni, frutto di ricerche effettuate con l’intelligenza artificiale. I giudici hanno ribadito che, nel giudizio tributario, le risposte fornite dall’intelligenza artificiale non possono avere valore probatorio.
I sistemi di intelligenza artificiale generativa esterna operano, infatti, sulla base di calcoli statistici appresi da una enorme mole di dati ma il percorso con cui arrivano a fornire la risposta non è spiegabile (modelli black box).
Di fronte a queste motivazioni l’Agenzia non è rimasta inerte. Le Entrate, interpellate sul caso, hanno fatto sapere di avere immediatamente avviato un audit interno per accertare i fatti e adottare tutte le misure che dovessero rendersi necessarie: per le Entrate, infatti, l’intelligenza artificiale è un’opportunità, ma va governata con estrema cautela, poiché la trasparenza e la lealtà verso i cittadini sono valori non negoziabili.
La vicenda verteva sulla spettanza o meno di un credito di imposta ricerca e sviluppo fruito dall’azienda contribuente e posto in accertamento tributario (l’azienda è assistita dallo studio di Francesco Grammatico). Per l’ufficio dell’agenzia delle Entrate, che aveva eseguito il controllo, il credito era stato indebitamente utilizzato in compensazione e non era dovuto. Il progetto su cui l’azienda aveva richiesto l’agevolazione era quello della costruzione di una centralina antifurto. Secondo l’Ufficio, non era rilevabile il requisito della novità assoluta richiesto dalla normativa.
Già in primo grado, però, i giudici aditi avevano dato ragione all’azienda, considerando poco motivate le ragioni dell’Agenzia.
La vicenda è, però, poi approdata alla Corte di giustizia di II grado di Napoli. Il punto che emerge, al di là della vicenda accertativa sul credito R&s, è che l’Agenzia, come riportato in sentenza, ha formulato una serie di quesiti a sistemi di intelligenza artificiale disponibili on line per verificare la datazione storica e l’effettiva diffusione commerciale delle singole soluzioni tecniche indicate dal contribuente.
Per i giudici «l’inserimento di strumenti algoritmici avanzati e di modelli predittivi nei procedimenti amministrativi e tributari rappresenta una realtà in costante evoluzione, tesa a garantire una maggiore equità e uniformità d’azione nella selezione dei contribuenti a più alto rischio di evasione». Tali sistemi, però, non sono in grado di fornire la motivazione logica delle proprie risposte e non offrono alcuna garanzia di accuratezza e di fedeltà storica rispetto alla realtà fattuale. Di più, i giudici hanno ricordato la linea di indirizzo dell’Agenzia che ha espressamente vietato l’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale generativa non validati dalla stessa Agenzia per la redazione di atti impositivi e per la gestione del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale, e ha considerato che l’ufficio si è posto in aperta violazione dei principi generali di trasparenza dell’azione amministrativa, ma anche delle direttive interne di autolimitazione impartite dal vertice dell’Agenzia (direttiva 2025). Infine, nelle loro conclusioni, i giudici hanno sottolineato come le domande poste all’AI si erano anche dimostrate errate portando a una conclusione sulla verifica fiscale non corretta.
E proprio sull’applicazione della direttiva sulle linee guida in merito all’intelligenza artificiale l’Agenzia ha dimostrato di aver sposato la linea del massimo rigore. Per l’ufficio, lo ricordano anche i giudici in sentenza, i sistemi possono avere solo un ruolo strumentale e di supporto, come previsto dal quadro normativo generale. La necessità di un approccio garantista all’utilizzo dell’AI è stata rimarcata, poi, anche dallo stesso Carbone in numerose occasioni pubbliche: assoluto divieto di utilizzare l’intelligenza artificiale per la redazione di atti amministrativi e obbligo a 360 gradi di supervisione umana laddove queste funzionalità, comunque integrate nella strumentazione aziendale, siano utilizzate semplicemente a supporto della produttività individuale. Dunque di fronte a questo che, a quanto consta, è il primo caso emerso, l’Agenzia ha dimostrato che nessuna deviazione è consentita rispetto al perimetro tracciato dalle norme e dalle direttive interne, anche se questo ha comportato nello specifico una linea di rigore nei confronti dei comportamenti messi in atto dal personale.
Da segnalare la presa di posizione sindacati, stando alla quale i due dipendenti che hanno seguito la pratica (un dirigente e un funzionario) sono stati sollevati dall’incarico.
Il Sole 24 Ore - Cristina Bartelli