04 luglio 2025

Agenzia delle entrate, altro che tregua estiva: richieste e controlli anche in piena stagione fiscale

Si ripete, puntualmente come ogni anno, la stagione degli inviti e dei controlli formali. Come testimoniato dalle numerose segnalazioni pervenute a “Carta Canta”, il canale ufficiale di Fiscal Focus dove i nostri abbonati possono condividere le loro disavventure con la Pubblica Amministrazione, in questi giorni l’Amministrazione finanziaria si è mostrata particolarmente attiva sul fronte delle richieste documentali, in un periodo che dovrebbe essere dedicato alla redazione dei bilanci ed alla compilazione delle dichiarazioni dei redditi.

Nemmeno l’attuazione dell’ultima riforma fiscale è riuscita a risolvere l’annoso problema delle richieste inviate dall’Agenzia delle entrate nel periodo “più caldo dell’anno”. Nonostante l’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1 del 2024 abbia recentemente disposto, salvi i casi in cui ricorrano ipotesi di indifferibilità ed urgenza, la sospensione dell’invio di comunicazioni ed inviti nel periodo dal 1° agosto al 31 agosto, con il fine dichiarato di alleggerire la pressione nei confronti dei contribuenti e degli operatori del settore, nel mese di giugno 2025, come se tale esigenza non fosse ugualmente avvertita, si sono concentrate le comunicazioni dell’Amministrazione finanziaria. In particolare le richieste documentali sono avvenute nell’ambito dei controlli formali di cui all’articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 o degli inviti notificati ai sensi degli articoli 51 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

A causa di una norma che non ha colto i veri motivi della sospensione, disponendone una versione troppo breve rispetto all’ampiezza della stagione dichiarativa, ben più estesa, è bastato all’Amministrazione finanziaria, in barba ai principi di collaborazione, anticipare di qualche settimana la notifica di alcune richieste per aggirare il divieto normativo. Sotto tale punto di vista l’articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo n. 1 del 2024 ha due difetti originari. In primo luogo gli effetti della sospensione dell’invio di comunicazioni ed inviti si estende solo a parte della “corrispondenza” intercorrente con l’Amministrazione finanziaria. Sono interessati, infatti, i controlli automatizzati di cui agli articoli 36-bis del dPR n. 600 del 1973 e 54-bis del dPR n. 633 del 1972, i controlli formali di cui all’articolo 36-ter del dPR n. 600 del 1973, le comunicazioni inerenti gli esiti della liquidazione delle imposte ai fini della tassazione separata e le lettere di invito per l’adempimento spontaneo. La disposizione, ad esempio, non riguarda gli inviti alla produzione documentale finalizzati all’esecuzione cosiddetti “controlli a tavolino”, notificati ai sensi degli articoli 51 del dPR n. 633 del 1972 e 32 del dPR n. 600 del 1973.

In secondo luogo il periodo di sospensione si mostra eccessivamente breve e, in maniera quasi paradossale, si sovrappone ad un altro periodo di sospensione, già previsto dalla normativa, con il quale è possibile ottenere i medesimi effetti sostanziali. Ai sensi dell’articolo 37, comma 11-bis, del Decreto Legge n. 223 del 2006, dal 1° agosto al 4 settembre, è prevista la sospensione dei termini per la trasmissione di documenti ed informazioni richiesti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori (esclusi quelli richiesti nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica). In altri termini, alla luce del precedente contesto normativo, ove l’Amministrazione finanziaria avesse notificato al contribuente un controllo formale il 1° di agosto, concedendogli trenta giorni per produrre i documenti richiesti, tale contribuente avrebbe comunque beneficiato del periodo di sospensione dal 1° agosto al 4 settembre previsto dall’articolo 37, comma 11-bis, del Decreto Legge n. 223 del 2006, con la possibilità di produrre i medesimi documenti entro il 4 ottobre.

Orbene, qual è il senso di tale disposizione se, all’atto pratico, nulla cambia? Non sarà il caso di estendere il divieto a tutto il "trimestre di fuoco”, da giugno ad agosto, e concentrare le richieste, e quant’altro necessario per le attività ispettive, negli altri periodi? Non è arrivato il momento di riformare il calendario fiscale, rendendolo finalmente sostenibile? Non è semplicemente una questione organizzativa. Gli operatori del settore hanno il diritto di vivere il periodo più impegnativo dell’anno senza il pensiero fisso di “richieste pendenti”. Un ulteriore elemento di stress del tutto gratuito.

Paolo Iaccarino -  Fiscalfocus