In premessa, si presti attenzione al fatto che tali comunicazioni sono relative al periodo di imposta 2019 (e, pertanto, “ante covid”). Non è quindi ancora giunto il momento di confrontarsi con le inevitabili problematiche che emergeranno nel momento in cui partiranno i controlli anche sugli aiuti concessi in periodo pandemico.
Ad essere destinatari delle comunicazioni, come si è detto, saranno i contribuenti che nel 2019 hanno evidenziato aiuti di stato e aiuti in regime de minimis, la cui iscrizione nei registri RNA (Registro Nazionale degli aiuti di Stato), SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale), SIPA (Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura) non è stata possibile in quanto i dati forniti sono risultati incoerenti con la relativa disciplina agevolativa. Di conseguenza, due sono le ipotesi: o non è stato possibile iscrivere l’aiuto a causa di un errata indicazione dei dati ai fini dell’iscrizione, ma in presenza di dati corretti l’aiuto è spettante ed iscrivibile, oppure l’aiuto non è spettante del tutto.
Le comunicazioni forniranno le seguenti informazioni, per far sì che il contribuente possa verificare quanto accaduto:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
c) data e protocollo telematico delle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770, relative al periodo d’imposta 2019;
d) dati degli aiuti di Stato e degli aiuti in regime de minimis indicati nelle dichiarazioni REDDITI, IRAP e 770 relative al periodo d’imposta 2019 per cui non è stato possibile procedere all’iscrizione in RNA, SIAN e SIPA.
Come di consueto le comunicazioni di compliance perverranno via PEC all’indirizzo risultante nell’elenco generale Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INIPEC). Nel caso in cui l’indirizzo PEC non risulti attivo, o non sia registrato, la comunicazione perverrà a mezzo posta ordinaria.
Come sempre accade per queste tipologie di comunicazioni, le stesse, e i relativi allegati, verranno messe a disposizione anche nel Cassetto Fiscale, sezione “L’Agenzia scrive”, area “Comunicazioni relative all’invito alla compliance”.
Alla ricezione della comunicazione il contribuente potrà richiedere ulteriori informazioni, o segnalare all’agenzia delle Entrate gli elementi considerati utili, in proprio oppure per il tramite di intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
Per quanto riguarda le procedure da seguire per regolarizzare l’anomalia e beneficiare della riduzione delle sanzioni previste:
In caso di errore di compilazione dei campi “Codice attività ATECO”, “Settore”, “Codice Regione”, “Codice Comune”, “Dimensione impresa” e “Tipologia costi” del prospetto Aiuti di Stato, sarà sufficiente presentare una dichiarazione integrativa, con esposizione dei dati corretti. In questo caso, gli aiuti verranno iscritti nei relativi registri nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione integrativa
Se, invece, l’errore è di tipo diverso da quelli elencati al punto precedente (ovverosia, sostanziale), il contribuente dovrà comunque presentare dichiarazione integrativa e restituire integralmente l’aiuto ottenuto, in quanto non spettante, più interessi. Restano dovute le sanzioni, che possono essere ridotte facendo ricorso al ravvedimento operoso (ex art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472). Inoltre, se la regolarizzazione viene effettuata entro il 30 settembre 2023, il contribuente potrà beneficiare delle ulteriori riduzioni previste dall’articolo 1, commi da 174 a 178 della legge 29 dicembre 2022, n, 197; si tratta delle disposizioni in materia di ravvedimento speciale, che consentono, previa presentazione di dichiarazione integrativa, di regolarizzare la propria posizione con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre alla restituzione dell’aiuto indebitamente fruito, maggiorato di interessi.
Fiscal Focus - Sandra Pennacini