28 aprile 2023

Al Socio della Società estinta il rimborso dell'intero credito

Un nuovo intervento della Corte di Cassazione in tema di diritti dei soci della società estinta ha confermato il principio per cui ciascun ex socio di una società cessata può agire per l’intero credito IVA chiesto a rimborso e non solo limitatamente alla sua quota.

La sentenza della Suprema Corte n. 7760 del 17 marzo 2023 non è la prima sull’argomento, ma ricalca l’orientamento a cui era già pervenuta la Cassazione con la precedente pronuncia n. 19641 del 21 settembre 2020. Essa, per la prima volta affrontò la questione escludendo che il socio della società estinta potesse chiedere a rimborso il credito certo ed esigibile (come è quello IVA) solo per la sua quota, essendo legittimato ad agire per l’intero.

Come hanno spiegato i giudici di legittimità, tale interpretazione deriva dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 6070 e 6072 del 12 marzo 2013, in cui acclaravano che la mancata liquidazione dei beni ai soci della società estinta comporta soltanto che, cessata la società, tra i soci si instaura un regime di contitolarità dei diritti o dei beni indivisi, per cui anche le questioni successive saranno soggette al regime della contitolarità o della comunione.

Ciò non esclude, comunque, la possibilità per l’ex socio di agire solo per la sua quota di spettanza anziché per l’intero.

L’orientamento prospettato che pare vada consolidandosi supera la prassi dell’Agenzia delle Entrate che, con risoluzione del 27 luglio 2011 n. 77, ammetteva la possibilità di conferire ad un solo socio (o anche all’ex liquidatore) apposita delega per la riscossione del credito da rimborsare.

Tale soluzione era stata ammessa e indicata per agevolare l’erogazione del rimborso a società estinte con numerosi soci, al fine di evitare che ciascun socio proponesse istanza limitatamente alla propria quota comportando anche l’aggravio del lavoro degli Uffici.

La sentenza decidendo nel senso prospettato, di fatto pare legittimare un solo socio a chiedere l’intero rimborso pur in assenza di una apposita delega sottoscritta dagli altri soci (va detto che della delega la Cassazione espressamente non parla).

Al riguardo sembra potersi ritenere che il rimborso di un credito liquido, certo ed esigibile possa interessare tanto le imposte indirette (la sentenza in esame è riferita all’IVA), che quelle dirette.

Si ricordi che il termine di prescrizione per il rimborso IVA nell’ipotesi di soggetto cessato è di 10 anni in applicazione del termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. (si veda Cass. 7 maggio 2013 n. 10633, Cass. 16 marzo 2016 n. 5199).

Invece, per le imposte dirette il termine è di 48 mesi dal versamento o da quando la ritenuta è stata effettuata ex art. 38 del DPR 602/73. Rileviamo che l’esposizione del credito con barratura della casella per il rimborso contenuta nell’ultima dichiarazione presentata vale come istanza di rimborso, interrompendo quindi la decadenza.

Escluso il litisconsorzio necessario tra soci

Gli effetti della sentenza in commento si esplicano anche sotto il profilo processuale, infatti verrebbe meno il litisconsorzio necessario tra ex soci, potendo così anche uno solo di questi proporre azione individuale nel caso di insorgenza di problematiche legate al rimborso (si veda anche Cass. 4 luglio 2018 n. 17492).

 Eutekne - Rebecca Amato