09 agosto 2024

Al via Transizione 5.0

A breve apertura del portale Gse per per l’invio delle comunicazioni ex ante, in itinere ed ex post ai fini dell’accesso ai crediti d’imposta

Si scaldano i motori per l’attuazione del “Piano transizione 5.0”. La misura finanziata con 6,3 miliardi di euro del Pnrr prevede la concessione di agevolazioni, sotto forma di un credito d'imposta, alle imprese che dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate in Italia nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegue una riduzione dei consumi energetici. Oltre agli investimenti in beni strumentali, la misura è orientata anche alla formazione dei lavoratori.

E’ con il Decreto (Mimit e Mef) del 24 luglio 2024 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.183 del 6 agosto 2024) che sono stati delineati i soggetti beneficiari, le procedure e le regole di accesso alle agevolazioni.

In contemporanea verrà pubblicato un decreto direttoriale del Mimit che fissa la data di avvio della procedura per l’accesso ai crediti d’imposta.

Vista inoltre la complessità del decreto attuativo , principale causa dei ritardi nell’effettivo avvio delle agevolazioni, i Ministeri interessati stanno lavorando a una circolare contenente le istruzioni operative. Si attende infine il lancio del portale del Gse (gestore servizi energetici), per l’invio delle comunicazioni ex ante, in itinere ed ex post ai fini dell’accesso ai crediti d’imposta.

Oggetto del decreto - Il provvedimento in commento, con gli allegati che ne costituiscono parte integrante, attua quanto previsto dall’articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, che ha istituito il Piano Transizione 5.0 riconoscendo un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.

Imprese beneficiarie - Possono accedere al beneficio tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa.

Imprese escluse - Sono escluse dal beneficio le imprese:

•                     in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

•                     destinatarie di sanzioni interdittive;

•                     che non rispettino le normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e inadempienti rispetto agli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Progetti ammissibili - Sono ammissibili al beneficio i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025 aventi ad oggetto investimenti effettuati in uno o più beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa (allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), alle condizioni di cui all’articolo 6, del decreto in commento, tramite i quali è conseguita complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione, non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5 per cento.

Nell’ambito del progetto di innovazione, sono, altresì, agevolabili:

•                     gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;

•                     le spese in attività di formazione finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi.

Credito d'imposta automatico - Alle aziende verrà concesso un credito d'imposta automatico, senza alcuna valutazione preliminare, senza discriminazioni legate alle dimensioni dell'impresa, al settore di attività o alla sua localizzazione. Compensazione del credito - Le modalità di fruizione prevedono la compensazione del credito spettante presentando il modello F24 in un'unica rata. L'eccedenza non compensata entro il 31 dicembre 2025 sarà compensabile in 5 rate annuali di pari importo.

FiscalFocus - Cinzia De Stefanis