È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n. 278 del 27-11-2024) l’Ordinanza 23 ottobre 2024 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche - che disciplina i criteri, le modalità ed i termini per l'erogazione dei contributi ai soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive ed ai soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive, secondo le modalità del finanziamento agevolato.
L’Ordinanza prevede che, il Commissario straordinario, in esito all'istruttoria ed al riconoscimento del danno, secondo i criteri e le modalità definiti dalle Ordinanze n. 11/2023 (per le imprese singole o associate titolari delle attività economiche e produttive, ovvero agricole) e n. 14/2023 (per gli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze) – come modificate ed integrate dall'Ordinanza n. 23/2024 e n. 31/2024 – può provvedere alla concessione dei contributi, nei limiti delle risorse stanziate, con la modalità del finanziamento agevolato, per i contributi d’importo complessivamente superiore a:
· 20.000 euro, se destinati a soggetti privati non esercenti attività sociali, economiche e produttive;
· 40.000 euro, se destinati a soggetti esercenti attività sociali, economiche e produttive.
I contributi concessi con la modalità del finanziamento agevolato, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'IRAP.
Modalità d’erogazione dei contributi - L’articolo 3 dell’Ordinanza, disciplina le modalità d’erogazione dei contributi, sotto forma di finanziamento agevolato, stabilendo che, il Commissario straordinario, una volta ricevute le proposte di concessione dei contributi dai Comuni territorialmente competenti (per mezzo della piattaforma informatica all'uopo implementata) che presentano le condizioni quantitative sopra descritte, conclude il proprio procedimento con l'adozione del decreto di concessione del contributo, al netto di eventuali indennizzi o contributi già percepiti, definendo se l'erogazione avverrà secondo la modalità del finanziamento agevolato o direttamente dal Commissario straordinario.
È, altresì, stabilito che, l'erogazione del finanziamento agevolato da parte del Commissario straordinario, potrà avvenire, per mezzo della piattaforma informatica dedicata, secondo le seguenti modalità:
· erogazione per stati d’avanzamento (nel numero massimo di 4), comprensivo del saldo finale che non può essere inferiore al 10% del contributo concesso, asseverati dal tecnico incaricato e debitamente comprovati da documentazioni di spesa e relative modalità di pagamento per le spese già sostenute;
· erogazione in un'unica soluzione, qualora gli interventi siano stati già interamente realizzati, dietro presentazione della documentazione di spesa ed eventuali quietanze di pagamento delle spese (se già sostenute) e d’asseverazione di ultimazione dei lavori da parte del tecnico incaricato.
Per quanto concerne l’effettuazione delle erogazioni in favore del beneficiario del contributo, saranno accreditate le somme sul conto corrente vincolato acceso dal beneficiario stesso (previsto dalla convenzione tra Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana), dal quale l'Istituto di credito potrà effettuare bonifici esclusivamente nei confronti dei seguenti soggetti destinatari:
· i creditori del beneficiario che abbiano svolto lavori/prestazioni per gli interventi ammessi a contributo;
· il beneficiario medesimo, qualora egli stesso abbia anticipato le spese per i lavori/prestazioni ammessi a contributo;
· l'Istituto di credito, nel caso in cui quest'ultimo abbia provveduto a finanziare, attraverso apposita apertura di credito, gli interventi ammessi a contributo.
L’Ordinanza prevede, altresì, che in caso d’accesso ai finanziamenti agevolati, in capo al soggetto beneficiario del contributo concesso matura un credito d'imposta che viene ceduto all'Istituto di credito, da portare in detrazione dal proprio debito fiscale, secondo quanto previsto dalla convenzione stipulata tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana (ABI) in data 24 giugno 2024, nonché dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 312076 del 25 luglio 2024.
Le richieste d’erogazione dei contributi, comprensive dell'eventuale anticipo, saranno effettuate dai soggetti legittimati mediante apposita funzionalità, disponibile sulla piattaforma informativa regionale con l'indicazione dell'Istituto di credito convenzionato tra quelli presenti nella sezione «documenti correlati» nel sito internet di Cassa depositi e prestiti, relativo al «plafond alluvione maggio 2023» e saranno subordinate all'atto di concessione del contributo.
È stabilito, inoltre, che il beneficiario, potrà richiedere, dopo la concessione da parte del Commissario o anteriormente alla presentazione del primo stato avanzamento lavori, l'erogazione di un anticipo fino al 50% dell'importo ammesso a contributo, mediante la compilazione degli allegati «A» o «B» all’Ordinanza in commento. L'erogazione dell'anticipo è subordinata:
· alla concessione del contributo da parte del Commissario straordinario;
· all'allegazione di una fideiussione incondizionata ed escutibile, a prima richiesta, a favore del Commissario straordinario, d’importo almeno pari all'ammontare delle somme richieste, comprensive della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento da parte del beneficiario al soggetto garante. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari autorizzati dalla Banca d'Italia a prestare garanzie a favore delle amministrazioni pubbliche, ai sensi della normativa vigente. Il costo della fideiussione sostenuto dal soggetto beneficiario, nei limiti del danno riconosciuto, è considerato costo ammissibile.
L'ammontare dell'anticipo erogato al soggetto beneficiario, sarà portato in diminuzione dall'importo erogabile nei SAL, ovvero, nel caso di saldo in unica soluzione, in modo proporzionale all'avanzamento dei lavori rendicontati. Conseguentemente alla deduzione degli importi, il beneficiario potrà richiedere agli istituti competenti la corrispondente riduzione della fideiussione.
Pietro Mosella - Fiscalfocus