04 luglio 2025

Amministratori di srl, dall'adempimento pec brutte sorprese

PEC personale obbligatoria per gli amministratori: possibile iscrizione d’ufficio alla Gestione INPS per chi svolge attività nella S.r.l.

L’adempimento dell’obbligo Pec per i soci amministratori di società a responsabilità limitata può comportare la richiesta di iscrizione alla gestione IVS INPS di riferimento. Come noto, la Legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 860 della legge n. 207/2024), ha esteso, dal 1° gennaio 2025, l’obbligo di domicilio digitale anche agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria. Conseguentemente, la PEC aziendale non può più essere utilizzata come PEC dell’amministratore, ma ogni amministratore deve possedere una propria PEC personale.

A tal proposito, occorre segnalare che, nell'esecuzione di tale adempimento, è possibile che la CCIAA, in conseguenza della comunicazione della PEC dell'amministratore che sia, allo stesso tempo, anche socio di una S.R.L., segnali la posizione all'INPS per valutare l’eventuale iscrizione d’ufficio alla gestione IVS.

La questione emerge a causa della mancata compilazione del riquadro AC del modello di Comunicazione Unica. Ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del DPCM del 6 maggio 2009

“il Registro delle imprese invia le comunicazioni alle amministrazioni espressamente indicate nel modulo di Comunicazione unica”. In particolare “per gli opportuni controlli ai fini previdenziali, anche le comunicazioni non espressamente indirizzate all'INPS, sono trasmesse all'Istituto”. L’ente previdenziale, ricevute le comunicazioni, procede a verificare la sussistenza dell’eventuale obbligo di iscrizione alla gestione di riferimento.

Si ritiene, pertanto, alla luce della vigente normativa, di chiarire quando il versamento contributivo del socio amministratore sia dovuto.

Come ricordato dall’Inps nella recente Circolare n. 105/2025, per i soci di società a responsabilità limitata iscritti alle Gestioni degli artigiani o dei commercianti, la base imponibile per il calcolo dei contributi dovuti, oltre a quanto eventualmente dichiarato come reddito d’impresa, è costituita dalla parte del reddito d’impresa della S.r.l. corrispondente alla quota di partecipazione agli utili ovvero alla quota del reddito attribuita al socio per le società partecipate in regime di trasparenza.

Sul punto, tuttavia, occorre richiamare la Circolare Inps n. 84/2021, che, allineandosi all’orientamento della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), ha precisato che devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di capitale attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.

Secondo la Cassazione, in particolare, la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti, per il quale la collettività deve farsi carico della libertà dai bisogni (tra i quali rientra il diritto alla pensione al termine dell'attività lavorativa)”.

Nella Circolare n. 105/2025, pertanto, l’Inps fa presente che ai sensi dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 438/1992, la base imponibile per il calcolo della contribuzione dovuta dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali è data dalla somma dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF, oltre a eventuali redditi d’impresa denunciati dalla S.r.l. da cui, alla luce di quanto chiarito nella circolare n. 84/2021, devono essere esclusi gli utili derivanti dalla partecipazione a società di capitali senza prestazione di attività lavorativa.

In tal senso, dunque, l'iscrizione alla gestione IVS è obbligatoria per i soci di società a responsabilità limitata (Srl) che svolgono un'attività lavorativa all'interno della società, ma non per soci con mera partecipazione agli utili, senza un'effettiva attività lavorativa nella società.

Possibili richieste di iscrizione da parte dell’Inps

In relazione all’introduzione dell’obbligo di Pec in capo al socio amministratore di società, e tenuto conto delle considerazioni sopra espresse, si fa presente che eventuali richieste di iscrizione alla gestione IVS, ricevute da parte dell’Inps a seguito dell’adempimento in questione, potrebbero risultare del tutto legittime qualora il socio amministratore, che svolga anche un'attività lavorativa all'interno della società, non risultasse già iscritto. L’onere della prova è a carico dell’ente previdenziale.

 

 Paolo Iaccarino e Salvatore Cortese - Fiscalfocus