In base agli artt. 1, 2 e 5 del DLgs. 471/97, l’omessa dichiarazione è punita con una sanzione proporzionale pari al 120% delle imposte dovute, per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 (in altre parole dai modelli REDDITI, IRAP, 770 2024 che avrebbero dovuto essere presentati entro il 31 ottobre 2024).
Prima delle modifiche del DLgs. 87/2024, le sanzioni potevano essere dal 120% al 240% delle imposte dovute.
Adeguandosi al principio enunciato dalla sentenza della Corte Costituzionale 17 marzo 2023 n. 46, la prassi degli uffici, rivedendo il proprio orientamento, ha specificato che, in caso di dichiarazione omessa quindi presentata decorso il termine dei 90 giorni, se le imposte sono state pagate dopo tale termine gli uffici, nell’irrogare la sanzione proporzionale da omessa dichiarazione, valutano di ridurla ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DLgs. 472/97 (risposta interpello Agenzia delle Entrate 20 ottobre 2023 n. 450).
Nel corso del Videoforum di ieri, 27 gennaio 2024, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che tale chiarimento risulta valido anche dopo la riforma del DLgs. 87/2024.
Detto diversamente, le sanzioni fisse sono irrogate solo se le imposte sono pagate entro i termini o, al più tardi, entro i 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione (andando così a modificare in senso sfavorevole al contribuente i criteri di computo della sanzione indicati all’art. 5 del DLgs. 471/97).
La sanzione proporzionale da omessa dichiarazione, pari al 120% delle imposte dovute, può dunque essere ridotta sino a un quarto del minimo (prima del 1° settembre 2024, la riduzione poteva essere sino alla metà del minimo).
Anche se il contribuente non si è ravveduto entro lo scorso 29 gennaio, comunque può essere opportuno presentare la dichiarazione.
Contestualizzata la fattispecie, non solo ci può essere la riduzione sino al quarto del minimo, ma può altresì operare l’art. 1 comma 1-bis del DLgs. 471/97, introdotto dal DLgs. 87/2024, a detta del quale se la dichiarazione omessa “è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini stabiliti dall’articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e, comunque, prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o dell’inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, si applica sull’ammontare delle imposte dovute la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 1, aumentata al triplo. Se non sono dovute imposte, si applica il comma 1, secondo e terzo periodo” .
Una disposizione pressoché identica si rinviene nell’art. 2 comma 1-bis del DLgs. 471/97 e nell’art. 5 comma 1-bis del DLgs. 471/97
Di conseguenza, se la dichiarazione è presentata entro i termini di decadenza ma prima di un controllo fiscale, le sanzioni sono del 75%, riducibili (su scelta del funzionario) a 1/4 ai sensi dell’art. 7 comma 4 del DLgs. 472/97, diventando pari al 18,75% anche se, è bene ribadirlo, le imposte sono state pagate in un momento successivo allo spirare dei 90 giorni dal termine.
Nel sistema ante DLgs. 87/2024 era prevista una fattispecie simile: se la dichiarazione omessa veniva trasmessa entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva e prima di un controllo di natura fiscale, le sanzioni erano dimezzate (dal 60% al 120% delle imposte dovute).
Ne deriva che:
- se, entro lo scorso 31 ottobre 2024, è stato presentato il modello REDDITI 2023, le sanzioni sono dal 60% al 120% delle imposte dovute;
- se, entro il 31 dicembre 2031 (quindi entro i termini di decadenza dei sette anni ex art. 43 del DPR 600/73), è presentato il modello REDDITI 2024, le sanzioni sono pari al 75% delle imposte dovute, eventualmente riducibili al quarto del minimo.
Sanzioni fisse solo se le imposte sono pagate nei 90 giorni
L’omessa dichiarazione, al superamento della soglia di punibilità dei 50.000 euro, ha rilevanza penale ai sensi dell’art. 5 del DLgs. 74/2000.
Per effetto dell’art. 13 comma 2 del DLgs. 74/2000, se il contribuente trasmette la dichiarazione omessa entro il termine per la presentazione di quella dell’anno successivo, non sono iniziati controlli né amministrativi né penali e paga le imposte, gli interessi e le sanzioni, il reato non è punibile.
Onde fruire della non punibilità, di conseguenza, c’è un tempo più ristretto per presentare la dichiarazione omessa e per pagare tutte le somme dovute.
Ove dalla dichiarazione omessa non emergano imposte da versare, spettano le sanzioni fisse indicate dalla normativa di riferimento.
Alfio Cissello - Eutekne