12 gennaio 2024

Anche nel 2024 rivalutazione di terreni e partecipazioni con imposta al 16%

Per le partecipazioni si deve valutare la convenienza del regime rispetto all’applicazione della sostitutiva del 26% sulla plusvalenza

Per le partecipazioni si deve valutare la convenienza del regime rispetto all’applicazione della sostitutiva del 26% sulla plusvalenza

L’art. 1 commi 52 e 53 della L. 213/2023 (legge di bilancio 2024) ha previsto la proroga della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni ex artt. 7 e 5 commi 1 e 1-bis della L. 448/2001 posseduti al 1° gennaio da soggetti non imprenditori. Quindi, anche per il 2024 viene sostanzialmente confermata la disciplina prevista per il 2023 e la rivalutazione sarà applicabile alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione.

Rispetto all’anno procedente, però, cambiano i termini per aderire all’agevolazione. In sintesi, per le partecipazioni non quotate e i terreni posseduti al 1° gennaio 2024, occorrerà che:

- un professionista abilitato (ad esempio, dottore commercialista, geometra, ingegnere) rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

- entro il 30 giugno 2024 il contribuente interessato versi l’imposta sostitutiva del 16% per l’intero suo ammontare, ovvero (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo. Sulle rate successive alla prima è confermato che sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo.

Per le quote o i diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, posseduti alla data del 1° gennaio 2024, può essere assunto invece, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR, con riferimento al mese di dicembre 2023, a condizione che il predetto valore sia assoggettato alla medesima imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.

Tale valore deve essere assoggettato all’imposta sostitutiva del 16% che deve essere versata entro il 30 giugno 2024 ed eventualmente rateizzata secondo quanto illustrato sopra. A questi fini, si utilizza il codice tributo “8057” denominato “Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di titoli, di quote o di diritti negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione” (ris. Agenzia Entrate 19 maggio 2023 n. 23).

La rideterminazione del costo o valore di acquisto delle partecipazioni (quotate e non quotate) e dei terreni deve essere valutata nella prospettiva di un possibile risparmio d’imposta all’atto di una successiva cessione dei beni.

In merito, occorre evidenziare che:

- l’imposta sostitutiva del 16% dovuta per l’affrancamento si calcola sul valore di perizia oppure sul valore normale delle partecipazioni ex art. 9 comma 4 lett. a) del TUIR;

- mentre l’imposta sostitutiva sulle plusvalenze di natura finanziaria prevede un’aliquota del 26%.

Pertanto, affinché il regime agevolato risulti conveniente, è necessario che l’imposta sostitutiva del 16% applicata sul valore della partecipazione posseduta risulti inferiore al 26% della plusvalenza realizzata in assenza di affrancamento.

Questa verifica si può riassumere nella seguente formula:

- 16% × valore normale o di perizia < 26% × plusvalenza da cessione.

Considerato che il rapporto tra le due imposte è di 0,6153846 (16% / 26%), il regime agevolato risulta conveniente per il contribuente quando la plusvalenza realizzata risulta superiore al 61,53846% del valore normale della partecipazione oppure di quello rilevato in sede di perizia per le partecipazioni non quotate.

Si ipotizzi il caso di una persona fisica che possiede una partecipazione non quotata in merito alla quale:

- il costo di acquisto è pari a 30.000 euro;

- il valore di perizia al 1° gennaio 2024 risulta pari a 100.000 euro e tale ammontare coincide con il prezzo di vendita.

L’affrancamento della partecipazione sarebbe conveniente, in quanto costerebbe al contribuente 100.000 × 16% = 16.000, mentre la plusvalenza sulla partecipazione non affrancata sconterebbe un’imposta sostitutiva da capital gain pari a 18.200 euro (70.000 × 26%).

Se invece la plusvalenza realizzata fosse pari a 61.538,46 euro, l’imposta sostitutiva da capital gain sarebbe pari a 16.000 euro (61.538,46 × 26%), esattamente quanto il contribuente pagherebbe per affrancare una partecipazione non quotata periziata per un valore di 100.000 euro.

Si segnala, infine, che l’art. 5 comma 1 lett. h) n. 2 della L. 111/2023 (legge delega per la riforma fiscale) prevede l’introduzione di un’imposta sostitutiva sulla rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni e dei terreni, anche edificabili, con possibilità di stabilire aliquote differenziate in ragione del periodo di possesso del bene.

La previsione mira ad introdurre, a regime, la disciplina in argomento che è stata originariamente introdotta dalla L. 448/2001 e riproposta sistematicamente negli anni successivi.

Eutekne  - Salvatore Sanna