Se l’organo amministrativo (si veda l’articolo a lato) ben difficilmente può essere revocato una volta richiesto l’accesso a una procedura concorsuale, ben più impegnativi appaiono – alla luce dell’evoluzione della disciplina – gli obblighi (e le conseguenti responsabilità) a carico degli amministratori.
L’istituzione degli adeguati assetti organizzativi, previsti dall’articolo 2086, comma 2, del Codice civile, gioca un ruolo di prevenzione delle crisi aziendali, in fase ben più anticipata rispetto al verificarsi di elementi sintomatici che legittimerebbero il ricorso a strumenti di allerta precoce di cui alla direttiva (UE) 2019/1023, ruolo attribuito all’organo amministrativo.
Questo mutato assetto è in fase di graduale recepimento da parte dalla giurisprudenza di merito. A questo proposito, merita di essere menzionato un provvedimento del Tribunale di Cagliari (decreto del 19 gennaio 2022) che ha ritenuto che le condotte degli amministratori non in linea con i doveri imposti dall’articolo 2086, comma 2, del Codice civile possono legittimare, ex articolo 2409 del Codice civile, la denuncia di gravi anomalie nella gestione della società.
Il contrasto con la disciplina positiva emerge, pertanto, in via preventiva sin dal momento della mancata istituzione degli assetti (ad esempio, predisposizione di un adeguato piano strategico, di un sistema di gestione dei crediti e di analisi dei dati economici e finanziari), e non anche – come accadeva in precedenza – solo ex post, in relazione al successivo inadempimento al dovere di reazione a fronte dell’emersione della crisi.
Rilevata nel caso concreto la carenza organizzativa, il tribunale sardo – nella corretta ottica di evitare provvedimenti eccessivamente invasivi – ha disposto la misura provvisoria dell’assegnazione di un termine per l’adozione degli adeguati assetti, nominando un amministratore giudiziario con un mero compito di supervisione, senza addivenire alla sanzione della revoca dell’organo amministrativo.
Il Tribunale di Catania è tornato sul tema (decreto del 8 febbraio 2023) con una pronuncia che si pone (ma solo in parte) in continuità con il precedente orientamento. Invero, dopo avere confermato che la mancata predisposizione degli assetti costituisce un grave atto di mala gestio, il Collegio siciliano ha precisato i contorni della irregolarità nella gestione, ricomprendendovi anche la violazione di specifici compiti rientranti tra i poteri degli organi societari, ivi comprese le scelte strategiche e tutte le decisioni di carattere organizzativo.
Nel caso affrontato dai giudici siciliani, in particolare, la mera distribuzione delle deleghe ai membri del consiglio di amministrazione è stata considerata una modalità di gestione inadeguata rispetto all’esigenza di predisposizione di un’organizzazione appropriata, con conseguente revoca degli stessi membri e nomina di un amministratore giudiziario.
Il Tribunale ha, tuttavia, aderito all’orientamento secondo cui le scelte imprenditoriali – siano esse gestionali o di tipo organizzativo – possono essere sindacate solamente entro i limiti della cosiddetta business judgment rule. Pertanto, è possibile assoggettare a controllo giudiziale la struttura organizzativa predisposta dagli amministratori esclusivamente in base a criteri di proporzionalità e ragionevolezza; fermo restando che, in ogni caso, la mancata adozione di qualsivoglia misura – come avvenuto nel caso di specie – genera di per sé la responsabilità dell’organo gestorio e il grave inadempimento degli obblighi su di esso gravanti.
La decisione merita di essere segnalata, altresì, in quanto espressione di un orientamento di maggior rigore (peraltro recentemente seguito anche dal Tribunale di Catanzaro, decreto del 6 febbraio 2024), secondo cui l’inottemperanza all’obbligo di istituire gli adeguati assetti ben può condurre alla revoca dell’organo amministrativo a prescindere dalla sussistenza di una situazione di difficoltà economica o finanziaria della società e anche in assenza di un pregiudizio concreto e attuale.
Il Sole 24 Ore