29 dicembre 2022

Annullati i carichi fino a 1000 euro affidati al 31 dicembre 2015

L’annullamento si perfezionerà il 31 marzo 2023

Il Ddl. di bilancio 2023 all’esame oggi del Senato prevede che siano automaticamente annullati alla data del 31 marzo 2023 i ruoli affidati agli Agenti per la riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali di importo residuo al 1° gennaio 2023 fino a 1.000 euro.

Detto importo è determinato in relazione al singolo carico, quindi è da intendersi comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, che risultino non pagati alla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

L’annullamento automatico riguarderà sia i ruoli contenuti nelle cartelle di pagamento, sia i carichi derivanti da accertamenti esecutivi e da avvisi di addebito INPS (in quanto si tratta di atti equiparati al ruolo dagli artt. 29 e 30 del DL 78/2010).

Conseguentemente, il contribuente che voglia verificare se il singolo ruolo rientri nello stralcio automatico, in caso di ruolo contenuto in una cartella di pagamento dovrà verificare che la data di consegna del ruolo sia avvenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015, mentre in caso di accertamenti esecutivi o avvisi di addebito, dovrà verificare la data di trasmissione del flusso di carico, che è successiva alla notifica di tali atti.

Nel rispetto dei requisiti applicativi indicati, l’annullamento può riguardare anche i ruoli relativi a carichi ricompresi nelle definizioni agevolate di cui all’art. 3 del DL 119/2018 (c.d. “rottamazione-ter delle cartelle”), all’art. 16-bis del DL 34/2019, che aveva riaperto i termini per aderire alla c.d. “rottamazione-ter”, nonché all’art. 1 commi da 184 a 198 L. 145/2018, c.d. “saldo e stralcio” relativo alla definizione agevolata dei debiti fiscali e contributivi per le persone fisiche in grave e comprovata situazione di difficoltà economica.

La norma circoscrive l’ambito applicativo ai ruoli “affidati agli Agenti della Riscossione”, quindi lo stralcio riguarderà solo i debiti in carico all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e a Riscossione Sicilia spa, essendo questa considerata Agente della riscossione (art. 3 del DL 203/2005) anche se ora estinta in ragione del DL 73/2021.

Sono, invece, esclusi dall’annullamento automatico i debiti riscossi in proprio dai vari enti creditori (si pensi ad esempio agli enti locali come i Comuni) e quelli affidati ai concessionari locali iscritti all’albo dell’art. 53 del DLgs. 446/97.

Regole diverse per i ruoli da enti territoriali, Comuni e Casse di previdenza

Il Ddl. di bilancio 2023 prevede regole diverse per lo stralcio dei ruoli formati da enti non statali, quali gli enti territoriali, i Comuni e le Casse di previdenza professionale.

Per tali ruoli, lo stralcio riguarderà gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo, le sanzioni e gli interessi di mora, mentre “non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”.

Per i ruoli relativi alle sanzioni amministrative diverse da quelle tributarie, incluse le violazioni del Codice della strada, o per le violazioni di obblighi di natura previdenziale per premi e contributi, lo stralcio opera solo per gli interessi, compresi quelli dell’art. 27 comma 6 della L. 689/81 e gli interessi di mora, mentre non opera per le sanzioni e gli importi relativi al rimborso spese delle procedure esecutive.

Gli enti non statali possono deliberare di non applicare le disposizioni del Ddl. di bilancio 2023 con provvedimento da emanare entro il 31 gennaio 2023 e da comunicare all’Agente della riscossione e sui siti istituzionali dell’ente entro la medesima data.

Considerato che l’annullamento si perfezionerà al 31 marzo 2023, il legislatore, al fine di permettere ai debitori di beneficiare dello stralcio, ha previsto la sospensione della riscossione dei debiti che rientrano nell’ambito applicativo dell’annullamento, dalla data di entrata in vigore della norma e fino all’annullamento del ruolo.

Il debitore che dovesse pagare prima dell’annullamento automatico le somme incluse nell’ambito applicativo della norma non avrà diritto al rimborso delle somme versate.

Caterina Monteleone   -Eutekne