Ritorna la possibilità di svolgere, entro il 31 dicembre 2025, le assemblee societarie (e degli enti non societari) con le modalità semplificate consentite dalla normativa emergenziale emanata durante l’epidemia da Covid-19. È quanto deriva dall’emendamento approvato in commissione al Senato in sede di conversione del Milleproroghe 2025 (Dl 202/2024) il quale rimette in vigore la normativa (articolo 106, Dl 18/2020) che aveva cessato il suo vigore il 31 dicembre 2024, dopo diverse proroghe (disposte dall’articolo 6 del Dl 105/2021, dall’articolo 3 del Dl 228/2021, dall’articolo 3 del Dl 215/2023 e dall’articolo 11 della legge 21/2024). Significa principalmente che:
nelle società diverse da quelle quotate e negli enti non societari, le assemblee possono essere convocate consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo mediante strumenti di telecomunicazione, pur se il rispettivo statuto non preveda questa modalità;
nelle società quotate, le assemblee potranno essere svolte senza che i soci possano intervenire (né di persona né mediante strumenti di telecomunicazione) alle assemblee e, quindi, obbligandoli, se intendano esprimere il loro voto, ad avvalersi necessariamente del «rappresentante designato» (prassi che notoriamente non piace agli investitori internazionali).
Occorre osservare che la legge di proroga fa riferimento alla data in cui l’assemblea è «tenuta» e non alla data in cui la società dirama l’avviso di convocazione: ciò che elimina in radice qualsiasi discussione sul punto se l’applicazione della normativa ex-emergenziale dipenda dalla data di spedizione dell’avviso o dalla data di svolgimento dell’assemblea.
Poiché la proroga investe tutta la normativa dell’articolo 106 del Dl 18/2020, si rende nuovamente applicabile una cospicua serie di disposizioni. In particolare:
· mediante un’apposita previsione nell’avviso di convocazione, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza;
· la partecipazione all’assemblea può in ogni caso essere effettuata con strumenti di telecomunicazione;
· si può svolgere l’assemblea solamente mediante l’utilizzo di strumenti di telecomunicazione e cioè senza la necessità che qualcuno intervenga in un luogo fisico;
· mediante un’apposita previsione nell’avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può anche essere stabilito che il voto si esprima con «consultazione scritta» o «consenso espresso per iscritto»;
· le società quotate, anche se lo statuto disponga diversamente, possono nominare, sia qualsiasi assemblee, il cosiddetto «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto; e possono prevedere, nell’avviso di convocazione dell’assemblea, che l’intervento in assemblea si svolga solo tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci non possono intervenire all’assemblea, nemmeno con sistemi di telecomunicazione);
· la nomina del «rappresentante designato» e l’obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le società mutue assicuratrici.
Angelo Busani - Il Sole 24 Ore