Restano legittime le assemblee societarie in audio/video conferenza anche dopo il 31 luglio 2023, data nella quale è definitivamente cessata la vigenza della normativa emergenziale in tema di svolgimento di assemblee societarie in forma telematica.
Originariamente era stata individuata dall’articolo 106 del decreto legge 18/2020, nei primi giorni dell’epidemia da Covid-19, e poi via via prorogata (da ultimo, dalla legge n. 14/2023 di conversione del decreto legge 198/2022).
Questa normativa transitoria ha sospinto a intensificare con grande profondità, in oltre tre anni di elaborazione pratica e teorica, la materia dello svolgimento delle assemblee societarie in audio/video conferenza.
Oggi, con la cessazione della legislazione emergenziale e il ritorno all’ordinarietà del Codice civile, del tutto immutato su questo argomento, si può senz’altro dire che sono maturate convinzioni operative assolutamente impensabili prima che scoppiasse la pandemia.
Vediamo qui di seguito di fare il punto della situazione, anche con l’aiuto dello Studio n. 41/2023, recentemente approvato dal Consiglio nazionale del notariato, nel quale è contenuta la definitiva sintesi di questa materia.
Resta valido l’invito, tipico degli studi del Notariato, di procedere «con l’indispensabile prudente apprezzamento di ciascun notaio», stante l’assenza di «un chiaro quadro normativo e giurisprudenziale».
Necessità di una clausola statutaria
Il punto di partenza di ogni ragionamento è che occorre rispettare la norma espressa al comma 4 dell’articolo 2370 del Codice civile, secondo cui l’audio/video conferenza è lecita, in quanto lo preveda lo statuto.
Beninteso, è sufficiente una previsione generica, come, ad esempio, «L’assemblea può svolgersi mediante strumenti di telecomunicazione».
Non occorre quindi una previsione specifica né riguardo la possibilità di tenere l’assemblea in forma ibrida (e cioè convocata in un dato luogo fisico, con la possibilità di partecipare mediante uno strumento di telecomunicazione) né riguardo la possibilità di tenerla completamente online (la cosiddetta full audio/video conference) senza convocarla anche in un dato luogo fisico.
Ne consegue che non si può usare l’audio/video conferenza, se lo statuto non contiene alcuna previsione sul punto né ovviamente se lo statuto lo vieta espressamente. Ma nemmeno se lo vieta solamente in alcune circostanze: ad esempio, come nel caso delle assemblee di bilancio e di nomina degli organi sociali, ma non nelle assemblee di modifica statutaria.
Lo Studio 41/2023 del Notariato smentisce dunque l’orientamento H.B.39 dei notai del Triveneto, dove è stata sostenuta la legittimità dell’audio/video conferenza anche nel caso in cui non vi sia alcuna clausola statutaria sul punto.
Busani Angelo - Il Sole 24Ore