Gli imprenditori devono dotarsi di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale” (art. 2086 c.c.).
In base al Codice della crisi (art. 3 comma 3 del DLgs. 14/2019) tale assetto deve consentire di:
- rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale svolta dal debitore;
- verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi.
Su Eutekne.info è già stato sottolineato che, quantomeno se ci si limita al dato letterale della norma, il legislatore sia stato piuttosto “severo”, in quanto, pur riconoscendo che l’assetto debba essere “adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa” (cioè l’assetto di una grande impresa non può che essere diverso da quello di una piccola), con l’art. 3 del DLgs. 14/2019 ha esteso a tutti l’obbligo di verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi (si veda “Il Codice della crisi disegna gli adeguati assetti per tutte le imprese” del 15 luglio 2022).
Il proposito, ora, è di iniziare una serie di riflessioni su come, sul piano operativo, un’impresa possa definire un assetto che possa essere ritenuto compliant con il Codice della crisi, tenendo conto della natura e delle dimensioni dell’impresa, e cioè in grado di rilevare gli squilibri di gestione e verificare la capacità di fronteggiare gli impegni finanziari dei successivi dodici mesi.
Anche se, infatti, potrebbe essere agevole individuare agli estremi quale assetto possa essere ritenuto sicuramente adeguato e quale sicuramente no, non risulta chiaro, tra i due opposti, come disegnare un assetto adeguato in relazione alle proprie specificità.
Prima di tutto, però, se l’assetto deve consentire alle imprese di rilevare tempestivamente la crisi, è bene cominciare analizzando che cosa si deve intendere, sul piano giuridico, per “crisi”.
Abbiamo fatto riferimento alla nozione giuridica di crisi, in quanto, ai fini dell’adeguatezza dell’assetto dell’impresa, è la nozione giuridica ad assumere rilevanza e non quella aziendalista, oggetto di numerosi studi.
In ambito aziendale, la crisi è stata definita come un processo degenerativo che rende la gestione aziendale non più in grado di seguire condizioni di economicità a causa di fenomeni di squilibrio o di inefficienza, di origine interna o esterna, che determinano appunto la produzione di perdite di varia entità che, a loro volta, possono determinare l’insolvenza che costituisce più che la causa, l’effetto, la manifestazione ultima del dissesto.
Con il Codice della crisi la nozione di “crisi” ha trovato per la prima volta una sua definizione. Lo stesso legislatore, però, ha apportato diverse modifiche alla definizione originariamente formulata con il DLgs. 14/2019 (art. 2 n.1 lett. a) prima di giungere a quella entrata in vigore.
Nella prima formulazione la crisi era definita come “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”. Successivamente la definizione è stata modificata nella parte iniziale, precisando che la crisi è “lo stato di squilibrio economico-finanziario (...)”.
Il termine “difficoltà” in effetti non è un termine tecnico, in economia aziendale, quando si fa riferimento a una situazione di “difficoltà” negli equilibri di impresa si utilizza il termine “squilibrio”.
Poi, però, con la successiva (e definitiva) modifica il legislatore ha deciso di eliminare il riferimento agli squilibri d’impresa e la parte iniziale della definizione è diventata “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza (...)”. Si tratta di una decisione condivisibile, in quanto lo squilibrio è una situazione che prima o poi si determina in un’impresa in crisi, ma ci possono essere imprese che sono in crisi pur non avendo ancora subito gli effetti negativi di tale situazione sugli equilibri. Può essere il caso, ad esempio, di un’impresa che perde il principale cliente. In quel momento, si può ritenere che l’impresa sia in crisi pur in assenza di squilibri.
Il Sole24ore - Fabrizio Bava e Alain Devalle