Risposta
Tra le diverse ipotesi, l’uso promiscuo di una vettura a favore di un dipendente (la cui concessione avvenga per la maggior parte del periodo d’imposta, ossia sia utilizzato dal dipendente per la metà più uno dei giorni che compongono il periodo d’imposta del datore di lavoro) è la soluzione che presenta il maggiore interesse fiscale; infatti, ai sensi della lettera b-bis), articolo 164, comma 1, Tuir, rispetto all’ordinaria vettura aziendale, sotto il profilo delle imposte dirette, è assicurata una maggiore misura di deduzione, pari al 70%, in luogo del “tradizionale” 20% previsto con riferimento alla soluzione dell’auto a esclusivo utilizzo aziendale, regolata dalla precedente lettera b).
Inoltre, a conferire ulteriore interesse a tale soluzione, vi è il fatto che il costo del veicolo è interamente rilevante, quindi gli ammortamenti deducibili (ovvero, i canoni di leasing o noleggio, qualora siano scelte tali alternative forme di acquisizione) saranno calcolati sull’intero costo sostenuto per la vettura (mentre, per le “ordinarie” vetture aziendali il limite fiscale imposto al costo del veicolo è pari a 18.076 euro); sul punto si veda quando affermato al § 5.1, circolare n. 47/E/2008.
A fronte di tale vantaggio in capo al datore di lavoro, si deve evidenziare come vi sia un aggravio in capo al dipendente che, beneficiando di tale vettura per finalità personali, sarà interessato da un compenso in natura tassabile:
− tale benefit viene determinato in maniera convenzionale e forfettaria ai sensi dell’articolo 51, comma 41, Tuir ed è pari al 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali dell’ACI annualmente approvate, per gli autoveicoli concessi in uso promiscuo al dipendente con contratti stipulati fino al 30 giugno 2020;
− qualora invece la concessione sia avvenuta a partire dal 1° luglio 2020, per veicoli di nuova immatricolazione (ossia, immatricolati a partire dalla medesima data), la citata percentuale di rilevanza risulta variabile dal 25 al 60%, a seconda dell’inquinamento prodotta dal veicolo (in termini di produzione di g/Km di CO2);
− qualora venga assegnato dal 1° luglio 2020 un veicolo immatricolato precedentemente, come previsto dalla risoluzione n. 46/E/2020, il benefit deve essere determinato in maniera analitica, per la sola parte riferibile all’uso privato dell’autoveicolo, scorporando quindi dal suo valore normale l’utilizzo nell’interesse del datore di lavoro.
Detto benefit teorico viene ridotto dell’importo che risulta (eventualmente) corrisposto dal dipendente al datore di lavoro a fronte della facoltà di utilizzo privato del veicolo.
Anche sotto il profilo Iva il vantaggio non è trascurabile. L’imposta afferente l’acquisto dei veicoli aziendali (e delle spese di gestione) è detraibile nel limite del 40%, mentre quella afferente i veicoli utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa o dell’arte o professione è integralmente detraibile. Nei casi di assegnazione dei predetti veicoli aziendali ai dipendenti che operano per conto dell’impresa, tale “esclusività” nell’utilizzo del veicolo può essere raggiunta addebitando all’utilizzatore un corrispettivo (assoggettato a Iva) corrispondente all’uso privato del veicolo (si veda sul punto la risoluzione n. 6/DPF/2008); il valore normale oggetto di fatturazione in caso di corrispettivo addebitato per l’utilizzo privato è pari al benefit convenzionale di cui all’articolo 51, comma 4, Tuir.
Per quanto riguarda la possibilità di applicare i vantaggi descritti anche all’ipotesi dell’uso promiscuo all’amministratore, occorre prima di tutto richiamare quanto affermato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 5/E/2001.
Infatti, come chiarito in tale documento di prassi, malgrado il reddito conseguito dagli amministratori/collaboratori venga espressamente assimilato al reddito da lavoro dipendente, le disposizioni di favore previste per le auto concesse in uso al dipendente non possono essere estese alle auto utilizzate a uso promiscuo aziendale e personale da parte degli amministratori/collaboratori; al riguardo, la circolare n. 1/E/2007 è intervenuta sul tema, puntualizzando che l’assimilazione dei collaboratori con i lavoratori dipendenti concerne le modalità di determinazione del reddito di questi, quindi, in merito al trattamento fiscale delle auto, risulta applicabile la determinazione convenzionale del benefit.
Tale assimilazione però non si estende al trattamento dei costi aziendali, per quanto riguarda le regole di deduzione dal reddito del datore di lavoro dei costi del veicolo da parte dell’impresa concedente.
In particolare, mutuando le considerazioni proposte dalla circolare n. 48/E/1998, è possibile affermare quanto segue:
− l’ammontare del fringe benefit tassato in capo all’amministratore è – ai sensi dell’articolo 95, Tuir - deducibile per l’impresa fino a concorrenza delle spese sostenute da quest’ultima;
− l’eventuale eccedenza delle suddette spese è deducibile secondo le regole generali previste nell’articolo 164, Tuir (quindi, nella misura del 20%, tenendo conto del limite massimo di 18.076 euro al costo del veicolo).
Tali considerazioni devono ritenersi ancora attuali: nella circolare n. 1/E/2007 si legge, infatti, che:
“l’eventuale eccedenza delle spese sostenute dall’impresa rispetto al fringe benefit non è deducibile, in ragione del nuovo regime di indeducibilità dei veicoli non strumentali”.
L’eccedenza è quindi soggetta al trattamento che la normativa riserva ai veicoli aziendali; quindi, i relativi costi andranno trattati con la misura ridotta attualmente applicabile, pari al 20%.
Infine, vale comunque la pena di segnalare che la deduzione nel limite del fringe benefit non costituisce deduzione forfetaria dei costi auto: essa, infatti, deve leggersi come limite massimo alla deducibilità. Se detto fringe benefit fosse superiore ai costi auto rilevati dalla società amministrata concedente la vettura, la deduzione dei costi in capo a questa avverrebbe comunque nel limite di quanto rilevato a Conto economico.
Anche sotto il profilo Iva la posizione dell’auto in uso promiscuo all’amministratore non presenta aspetti di grande favore. Sul punto non constano posizioni ufficiali ma è possibile ricordare una pronuncia assunta dalla DRE della Lombardia (risposta a interpello n. 904-472/2014), nella quale si afferma che le 2 tipologie di rapporti (l’ufficio di amministratore di società e quello di lavoro dipendente) non sono pienamente assimilabili a tutti gli effetti di legge.
Da tale assunto la citata DRE ne ricava che le affermazioni contenute nella risoluzione n. 6/DPF/2008, tese a riconoscere la detrazione integrale dell’Iva alle vetture concesse in uso promiscuo al dipendente, non sono in alcun modo estensibili al caso dell’amministratore e che per tali fattispecie, quindi, andrebbero applicate le regole ordinarie previste dall’articolo 19-bis1, comma 1, lettera c), D.P.R. 633/1972 che prevedono la detrazione nella misura limitata del 40%.
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