06 marzo 2026

Auto e cellulari tra le spese contestate dalle entrate

La tranquillità di riferirsi alle regole Ires va contro il criterio di presa diretta

La Cassazione nel 2024 (sentenza 11791) ha affermato che, ai fini Irap, la determinazione della base imponibile trova la sua disciplina nell’articolo 5 del Dlgs 446/1997: con la conseguenza che – per i costi delle auto – non si applica l’articolo 164 del Tuir, comprese le limitazioni di deducibilità.

Esaminando i documenti di prassi (ad esempio le risposte a interpello 25/2025 e 115/2022) emerge come l’Agenzia faccia spesso riferimento alle varie tipologie di spese (auto, cellulari, rappresentanza, eccetera) per cui, ai fini reddituali, esistono limiti di deducibilità, mentre nulla è disciplinato ai fini Irap. Pur specificando che, in sede di verifica, non è possibile opporre alle imprese le forfettizzazioni del Tuir (prive di alcun valore presuntivo nel tributo regionale), l’Agenzia non esita a rappresentare ai contribuenti una sorta di “porto sicuro” se, ai fini Irap, essi applicano le stesse limitazioni operate ai fini delle dirette. Il che, a dire il vero, con il principio di “presa diretta” dal conto economico ha ben poco a che fare, mentre è evidente che semplifica molto il compito di chi deve controllare.

Il riferimento alla corretta classificazione, imputazione temporale e classificazione ai fini contabili (prevista dal comma 5 dell’articolo 5 del Dlgs 446/1997) richiede spesso una approfondita analisi preventiva, come avviene, ad esempio, con riferimento ai transaction cost sostenuti in occasione di operazioni di riorganizzazione aziendale (si vedano la risposta 166/2022, e le numero 235 e 277 del 2023) ovvero ai costi per compensi a società finanziarie per l’erogazione ai propri clienti di finanziamenti a tasso zero (Cassazione, ordinanza 26122/2019 e interpello 46/2023). E alcune posizioni possono variare nel tempo (si pensi agli sconti cassa, spesso in passato registrati tra le poste di natura finanziaria e oggi contabilizzati a riduzione dei ricavi, in applicazione del principio Oic 34).

Una componente sempre delicata è quella delle sanzioni (si veda la circolare Assonime 34/2009), contabilizzate alla voce B.14 del conto economico (e, quindi, in una voce potenzialmente rilevante ai fin i Irap), ma la cui deducibilità ai fini delle imposte dirette è esclusa dalla giurisprudenza di Cassazione (ad esempio, sentenza 14137/2017). Analogo “imbarazzo” per le erogazioni liberali riprese a tassazione ai fini delle imposte dirette.

Un tema spesso oggetto di quesiti riguarda le sopravvenienze emergenti dalla riduzione dei debiti contabilizzata nell’ambito di procedure quali il concordato preventivo, l’accordo di ristrutturazione o il piano attestato di risanamento. La tesi del tutto prevalente (emergente anche dalle risposte a interpello 954-688/2013 e 904-211/2016 della Dre Lombardia e 910-78/2015 della Dre Marche) è che, stante la corretta collocazione di queste poste nell’area finanziaria del conto economico, tali sopravvenienze andrebbero escluse dal calcolo del valore della produzione netta (ma per un soggetto Ias: interpello 104/2023). Ciò indipendentemente dal principio di correlazione tra componenti positivi e negativi, la cui portata ai fini Irap andrebbe aggiornata alla luce dell’attuale disciplina.

Il Sole 24 Ore - Giorgio Gavelli