16 maggio 2025

Bilancio, il mancato deposito per due esercizi consecutivi può attivare una delle cause di scioglimento

Il deposito del bilancio è un obbligo da parte di tutte le società di capitali che deve essere adempiuto per ciascun esercizio. La mancata approvazione del bilancio, e il conseguente mancato deposito, per due esercizi consecutivi è un chiaro indice dell'impossibilità di funzionamento dell'assemblea e del suo carattere irreversibile con il conseguente verificarsi della causa di scioglimento prevista dall'art. 2484 n. 3 del c.c. e delle relative conseguenze giuridiche.

Questo è uno degli aspetti evidenziati nella guida operativa di Unioncamere dedicata alla Campagna Bilanci 2025, volta a supportare imprese e professionisti nella corretta gestione del deposito dei bilanci e a uniformare le procedure a livello nazionale.

L’orientamento della giurisprudenza

La questione prende spunto da alcuni orientamenti giurisprudenziali (App. Bologna 18-5-1999 in Giur. comm. 01, II, 430) che, nel tempo, hanno riconosciuto nel mancato deposito del bilancio un chiaro segnale di disfunzione dell’assemblea societaria, riconducibile alla causa di scioglimento prevista dall’art. 2484, n. 3 del codice civile.

Il documento di Unioncamere, oltre a fornire indicazioni sulla compilazione dei moduli e sull’invio telematico, si sofferma anche su alcune particolarità riguardanti specifiche tipologie di imprese.

Bilancio sociale

Le organizzazioni che esercitano l’impresa sociale, iscritte nell’apposita sezione del Registro delle Imprese, devono depositare il bilancio sociale presso lo stesso Registro e pubblicarlo sul proprio sito web. Il bilancio deve essere redatto in conformità alle linee guida stabilite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, previo parere del Consiglio Nazionale del Terzo Settore, e accompagnato dal verbale di approvazione (art. 9 D.Lgs. 112/2017).

È inoltre necessario integrare il bilancio sociale con l’attestazione dell’organo di controllo in merito al monitoraggio e alla conformità del documento alle linee guida (D.M. 4 luglio 2019, paragrafo 7). Fanno eccezione le cooperative sociali, per le quali non si applicano le disposizioni dell’art. 10 del D.Lgs. 112/2017.

Le imprese sociali (comprese le cooperative sociali) devono comunque depositare il bilancio d’esercizio secondo le modalità previste dal codice civile (artt. 2423 e seguenti, art. 2435-bis o 2435-ter).

Il bilancio sociale non deve essere depositato in formato XBRL, ma esclusivamente in formato PDF/A con codice documento B08.

Cooperative

Le cooperative devono depositare il bilancio d’esercizio secondo le norme previste per le società per azioni. Dal 2014, non è più necessario presentare il modulo C17 per attestare la permanenza delle condizioni di mutualità prevalente: tale dichiarazione va ora resa tramite il riquadro “DEPOSITO PER L’ALBO COOPERATIVE” integrato nel modulo B, da compilare in sede di deposito del bilancio.

Le cooperative già iscritte all’Albo Nazionale sono obbligate a compilare tale riquadro per consentire l’attività di vigilanza. In caso di mancata iscrizione all’Albo, la cooperativa dovrà effettuare due adempimenti distinti:

·         la richiesta di iscrizione all’Albo;

·         il deposito annuale dei dati di bilancio, con compilazione del riquadro sopra citato e invio di due pratiche separate.

Contratti di Rete di Imprese

In base alla legge 154/2016, solo le reti d’impresa con soggettività giuridica (reti soggetto), che abbiano istituito un fondo patrimoniale e un organo comune per operare con i terzi, devono redigere e depositare la situazione patrimoniale, secondo le regole previste per i bilanci delle società per azioni, presso l’ufficio del Registro delle Imprese competente.

Start-up Innovative, Incubatori certificati e PMI Innovative

Tali soggetti devono depositare il bilancio d’esercizio seguendo le regole proprie della forma societaria adottata. Inoltre, ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. b) del D.L. 3/2015, le PMI innovative devono allegare la certificazione legale del bilancio, redatta da un revisore o società di revisione iscritta al registro, sia per il bilancio d’esercizio sia per l’eventuale bilancio consolidato. Tale certificazione deve essere approvata congiuntamente al bilancio dall’assemblea e depositata unitamente ad esso, a partire dal primo esercizio successivo all’iscrizione nella sezione speciale e per tutta la durata dell’iscrizione.

Le start-up e le PMI innovative, secondo le modifiche apportate dalla legge 12/2019, devono aggiornare annualmente le informazioni e confermare il possesso dei requisiti richiesti entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio (e comunque entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio, fatta salva l'ipotesi del maggior termine nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 2364 co. 2 c.c., nel qual caso l'adempimento deve essere effettuato entro sette mesi).

Tali adempimenti non possono essere depositati in allegato al bilancio, ma devono essere trasmessi tramite una Comunicazione Unica al Registro delle Imprese.

 Serena Pastore - Fiscalfocus