05 ottobre 2023

Blocco delle compensazioni: nuova ondata di sanzioni amministrative

Dopo le compliance per i forfettari, nuova denuncia di ANC

La sopravvenuta estinzione delle somme iscritte a ruolo, anche mediante la definizione agevolata rottamazione-quater, non cancella gli effetti della preclusione alla compensazione in presenza di debiti su ruoli definitivi prevista dall’articolo 31 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78. Se il debito viene estinto, ma era esistente al momento della compensazione, le sanzioni verranno irrogate. Come effettivamente sta accadendo.

A decorrere dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, se di ammontare superiore a millecinquecento euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento. In caso di inosservanza del citato divieto si applica la sanzione amministrativa del 50 per cento dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell'ammontare indebitamente compensato. La sanzione, in ogni caso, non può superare il limite del 50 per cento dell’ammontare indebitamente compensato.

Si tratta di un profilo sanzionatorio particolarmente rigoroso. La sanzione amministrativa, infatti, viene determinata in ragione dei debiti scaduti iscritti a ruolo e non sulla base dei crediti illegittimamente compensati. Ad esempio, in presenza di un debito di 25.000 euro e di una compensazione di pari importo, la sanzione sarà di 12.500 euro, il 50 per cento del debito. Nel caso di compensazione pari a 18.000 euro la sanzione sarà sempre di 12.500 euro. Nel caso di importo compensato inferiore alla metà del debito, invece, la sanzione corrisponderà all’ammontare compensato. In presenza di un debito per 70.000 euro e di compensazione per 25.000 euro, la sanzione sarà pari a 25.000 euro.

Per la determinazione della soglia di 1.500 euro riferita ai debiti erariali scaduti, superata la quale scatta il divieto assoluto di compensazione fino all’estinzione dell’intero debito, è necessario fare riferimento allo stato dei conti esistente alla data del versamento mediante l’utilizzo di crediti erariali in compensazione. Occorre fare riferimento, in particolare, all’ammontare del debito residuo nel giorno di presentazione della delega modello F24.

La preclusione non opera, e i relativi debiti non devono essere computati ai fini della verifica della soglia, nel caso di debiti per imposte erariali iscritti a ruolo non ancora scaduti al momento della compensazione e in presenza di ruoli per i quali, alla medesima data, sia in atto la sospensione amministrativa della riscossione. Lo stesso accade in presenza di debiti per i quali è stata concessa la rateazione ai sensi dell’articolo 19 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con le seguenti precisazioni. Se il mancato pagamento alla scadenza riguarda una sola rata, e quindi il piano di rateazione è ancora in essere, ai fini della verifica andrà computata esclusivamente la rata scaduta. In caso di decadenza dal piano di rateazione, e quindi l’intero importo iscritto a ruolo è immediatamente riscuotibile, il complessivo debito residuo non pagato concorrerà alla soglia che preclude la compensazione (Circolare n. 13/E del 2011).

Anche la rottamazione-quater neutralizza il blocco delle compensazioni, ma gli effetti valgono per il futuro. Benché tale conseguenza non sia prevista espressamente dall’articolo 1, comma 240 della Legge n. 197 del 2022, in passato l’Amministrazione finanziaria ebbe modo di rilevare, correttamente, che gli effetti benevoli associati alla presentazione dell’istanza di rottamazione debbano estendersi anche al blocco delle compensazioni in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo (interpello 913-844/2018). A seguito della presentazione dell’istanza non opera il divieto di compensazione in quanto “la presentazione della domanda di definizione agevolata determina la sospensione dell'attività di riscossione e che il pagamento della prima o unica rata estingue le attività esecutive già intraprese”.

Dopo le lettere di compliance a carico dei forfettari, per le quali è stato richiesto l’annullamento in radice (altro che proroga !), l’Associazione Nazionale Commercialisti denuncia la malefatta delle sanzioni irrogate per le indebite compensazioni. A destare preoccupazione e sospetti è la tempistica di tali richieste, ancora una volta alla ricerca di errori formali da sanzionare. “Qual è il motivo di tutto ciò? Davvero c’è una tale necessità di reperire risorse, per cui si arrivi a fare cassa con la richiesta di sanzioni per errori formali? Non doveva essere la priorità del Paese stanare la vera evasione? La speranza di un vero cambio di passo nel settore fiscale e tributario ancora è molto alta, ma certe operazioni ci lasciano perplessi”. Come dargli torto.

Fiscal Focus - Paolo Iccarino