06 aprile 2023

Bonus Casa 2022: quattro rimedi per sbloccare l'uso dei crediti

Verso la legge. I correttivi al Dl 11/23 tendono una mano ai ritardatari: le cessioni sono comunicabili entro il 30 novembre 2023 (con sanzione). In alternativa, la detrazione si potrà suddividere in dieci rate

Venerdì scorso – 31 marzo – è scaduto il termine ordinario per comunicare le cessioni del superbonus e dei bonus casa (e gli sconti in fattura): chi è rimasto con il cerino in mano può contare su quattro rimedi, alla luce delle correzioni al decreto “blocca cessioni”. Le modifiche al Dl 11/2023 hanno incassato giovedì scorso il voto di fiducia alla Camera e – salvo sorprese – saranno recepite senza variazioni dal Senato nei prossimi giorni.

Vediamo allora le soluzioni disponibili per chi non ha trovato un acquirente per i bonus derivanti da spese di recupero edilizio sostenute nel 2022 (o per le rate residue delle spese 2021 e 2020).

Per avere un ordine di grandezza, in relazione alle spese 2022 – alla data del 1° marzo scorso – erano già stati comunicati cessioni e sconti in fattura per un totale di 50,7 miliardi di euro. Sempre nel 2022, le spese agevolate pagate con bonifici tracciabili tramite le banche sono state 44,2 miliardi. Le due grandezze sono sovrapponibili solo in parte, perché le somme oggetto di sconto in fattura non vengono pagate con bonifico (sono, appunto, “scontate”). Ipotizzando che cessioni e sconti in fattura siano ugualmente distribuiti, rimarrebbero “scoperti” circa 19 miliardi di spese pagate nel 2022, che solo in parte saranno portate in detrazione in dichiarazione dei redditi. E, comunque, anche le imprese che hanno concesso lo sconto potrebbero aver cercato – finora invano – un compratore per i bonus che hanno incamerato.

Le mosse dei privati

Il primo scoglio è per i beneficiari dei bonus 2022 che hanno mancato la scadenza del 31 marzo 2023 ma intendono (o sperano di) vendere i crediti fiscali. Chi ha già trovato un accordo con il compratore o ha ricevuto una fattura scontata direttamente dal fornitore potrà rimediare entro il prossimo 30 novembre, tramite la remissione in bonis: potrà cioè comunicare alle Entrate l’opzione di cessione o sconto, anche se in ritardo, pagando una sanzione di 250 euro.

A questa strada ordinaria, prevista a livello generale per le “dimenticanze” fiscali (articolo 2, comma 1, del Dl 16/2012), se ne aggiunge una speciale, introdotta con i correttivi al decreto 11/2023. La comunicazione ritardata sarà consentita – sempre entro il 30 novembre e versando la sanzione di 250 euro – anche ai beneficiari dei bonus 2022 che non sono riusciti a stipulare un contratto di cessione entro il 31 marzo scorso. Avranno più tempo a disposizione per trovare eventuali compratori, ma potranno cedere solo a banche, intermediari finanziari, società di gruppi bancari o imprese di assicurazione.E se non si trova un acquirente? Tertium datur. La terza strada resta quella dell’utilizzo diretto in dichiarazione, ma con una maggiore flessibilità riservata al solo superbonus. Le spese 2022 agevolate al 110% potranno essere portate in detrazione in dieci anni, anziché nei quattro anni previsti di regola: a partire però dalla dichiarazione dei redditi che sarà presentata nel 2024. Con un décalage, quindi, la partenza della rateazione decennale sarà spostata di un anno, per finire poi nel 2033.

I beneficiari dei superbonus potranno tentare di piazzare i crediti d’imposta derivanti da spese 2022 entro il prossimo 30 novembre , come detto, ai soggetti “vigilati” (banche, eccetera). Se non ci riusciranno, potranno scegliere di dividere la detrazione in dieci anni, a cominciare dal 730 o modello Redditi del 2024, così da abbassare la rata. Facciamo un esempio. Immaginiamo un condominio di 15 unità che sostenuto la spesa media rilevata dall’Enea (597mila euro), con un costo di 39.800 per alloggio, cui corrisponde un superbonus di 43.780 euro: in quattro rate, sono 10.945 euro di detrazione annua; in dieci, diventano 4.738 euro. Con il recupero breve, per non sprecare la detrazione serve un reddito di almeno 40mila euro all’anno; con il prolungamento in dieci rate, si scende a 26mila euro.

Una chance per le imprese

Altra situazione problematica è quella di chi ha acquistato i crediti d’imposta riferiti a spese 2022 (con opzione comunicata entro il 31 marzo) ma fatica a usarli a pieno in compensazione. I tax credit inutilizzati – spiega il Dl 11/23 – potranno essere compensati in dieci anni anziché nei tempi originari (quattro o cinque anni). È la versione allargata del meccanismo spalma-crediti già previsto dal decreto Aiuti-quater (Dl 176/22) ma mai attuato dall’agenzia delle Entrate. Un’agevolazione che, dopo i correttivi, sarà aperta a tutte le opzioni di cessione o sconto in fattura comunicate entro il 31 marzo e riguardanti non solo il superbonus ma anche il sismabonus e il bonus barriere architettoniche. Alle Entrate resta il compito di definire le modalità attuative. È importante che il meccansimo arrivi a compimento, anche perché va incontro alle esigenze di tanti soggetti: tra cui, ad esempio, le società che hanno acquistato i crediti da una consorella, ma hanno una capienza fiscale limitata.

Si allenta la stretta anche sugli incentivi maturati nel 2023

Dai lavori in edilizia libera agli immobili terremotati: si ampliano le eccezioni

Se per i bonus 2022 rimasti invenduti ci sono quattro rimedi, per i crediti d’imposta derivanti da spese pagate quest’anno – cioè nel 2023 – la possibilità di cessione cambia a seconda del momento di avvio dei lavori e del tipo di agevolazione.

La regola base è stata fissata dal Dl 11/2023: i lavori avviati entro lo scorso 16 febbraio generano bonus cedibili; quelli avviati dal 17 febbraio, invece, vedono preclusa – in linea di principio – la chance di cessione del credito o sconto in fattura. E ciò vale sia per il superbonus, sia per le altre agevolazioni ordinarie cedibili (praticamente, tutte le detrazioni tranne il bonus mobili e il bonus giardini).

Gli emendamenti votati alla Camera, però, allentano la stretta. Aiutando, innanzitutto, chi è stato spiazzato dall’arrivo – dalla sera alla mattina – delle nuove regole.

1 Una prima correzione riguarda tutti coloro che hanno avviato interventi in attività edilizia libera agevolati da bonus ordinari diversi dal superbonus e – alla data del 16 febbraio – non avevano ancora iniziato i lavori. Ad esempio, perché avevano ordinato una nuova caldaia destinata a essere installata alla fine della stagione fredda. O perché hanno pagato un acconto delle finestre ancora da consegnare.

In queste ipotesi, per salvare la cessione o lo sconto in fattura è sufficiente aver eseguito un primo pagamento entro il 16 febbraio. Oppure – se non è ancora stato pagato nulla – autocertificare di aver stipulato un accordo vincolante tra committente e fornitore.

2 Gli emendamenti al decreto 11/2023 risolvono anche il problema di chi si è trovato al 16 febbraio con un contratto preliminare per una casa ristrutturata da un’impresa (o per un sismabonus acquisti) non ancora registrato.

Qui cambia il parametro da verificare: non si guarda più alla registrazione del preliminare, ma alla data in cui l’impresa che ha eseguito i lavori ha chiesto il titolo abilitativo. In pratica, è sufficiente che l’istanza per la Cila (o altro titolo) sia stata presentata entro lo scorso 16 febbraio, per rendere applicabili la cessione o lo sconto in fattura a tutte le successive vendite effettuate dall’impresa di costruzioni (anche, per ipotesi, nel 2024).

Inoltre, lo stesso principio viene esteso all’acquisto del box auto pertinenziale, che era stato dimenticato dalla versione iniziale del decreto.

3 Il bonus del 75% per l’abbattimento delle barriere architettoniche viene escluso dal blocco delle cessioni. Di fatto, rimarrà cedibile fino alla sua scadenza, a prescindere dal momento di avvio dei lavori. Ed è un’apertura significativa perché questi tipi di intervento dal 2023 possono essere deliberati con maggioranza semplice in condominio.

4 Nelle zone sismiche 1, 2 e 3 resta cedibile il superbonus relativo a interventi ricompresi in piani di recupero del patrimonio edilizio e riqualificazione urbana (comunque denominati) approvati dalle amministrazioni comunali alla data del 17 febbraio.

5 Allo stesso modo rimane la possibilità di fare sconto in fattura e cessione dei bonus che derivano da interventi eseguiti da case popolari (comunque denominate), cooperative edilizie a proprietà indivisa e soggetti del Terzo settore ammessi al superbonus (lettera d-bis del comma 9 dell’articolo 119 del Dl Rilancio 34/20) purché già costituiti al 17 febbraio.

6 Restano sempre cedibili anche i bonus per lavori eseguiti su immobili danneggiati dai terremoti e ubicati nei Comuni colpiti da eventi sismici verificatisi dal 1° aprile 2009 con dichiarazione dello stato d’emergenza.

Idem per le opere su immobili danneggiati dall’alluvione nelle Marche dello scorso settembre.

 

IlSole24Ore - Dario Aquaro Cristiano Dell’Oste