20 marzo 2026

Bonus elettrodomestici, pubblicate le istruzioni operative per l'invio dei dati voucher al fisco

Bonus elettrodomestici, così il MIMIT comunica alle Entrate i dati dei voucher usati

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate dell’11 marzo 2026, prot. n. 86234/2026, definisce modalità e termini con cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy deve trasmettere all’Anagrafe tributaria i dati relativi ai voucher effettivamente utilizzati per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. L’obiettivo è duplice: alimentare la dichiarazione dei redditi precompilata e supportare le attività di controllo fiscale.

Il provvedimento di inserisce nella cornice del bonus elettrodomestici previsto dalla Legge di Bilancio 2025 e attuato con il decreto interministeriale del 3 settembre 2025: un contributo fino al 30% del costo di acquisto, con tetto di 100 euro per nucleo familiare, elevato a 200 euro con ISEE ordinario inferiore a 25.000 euro, riconosciuto sotto forma di voucher per un solo elettrodomestico per famiglia anagrafica. Il bonus è destinato a persone fisiche maggiorenni residenti in Italia e non è cumulabile con altre agevolazioni sugli stessi costi.

Cosa disciplina il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate

Il cuore dell’atto è tecnico, ma il suo senso è molto concreto: dopo che il voucher è stato usato presso un venditore aderente, il MIMIT deve comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati essenziali dell’operazione. Il provvedimento chiarisce anche alcune definizioni chiave: “utente finale” è il consumatore che agisce per scopi estranei all’attività professionale o d’impresa; “voucher” è il codice univoco alfanumerico generato dalla piattaforma; “piattaforma informatica” è quella gestita da PagoPA; “elenco informatico degli elettrodomestici” è l’elenco dei prodotti caricati dai produttori e ammessi alla misura.

Sul piano operativo, la misura continua a funzionare come già illustrato dal MIMIT: la domanda si presenta tramite app IO o sito dedicato, con accesso tramite SPID o CIE; il richiedente deve dichiarare di voler sostituire un elettrodomestico obsoleto con uno della stessa categoria commerciale e di classe energetica superiore, e può indicare l’ISEE 2025 soltanto se intende ottenere il contributo maggiorato. Le richieste sono lavorate in ordine cronologico, fino a esaurimento fondi, con eventuale inserimento in lista d’attesa.

Quali dati vengono trasmessi e con quali modalità

Il MIMIT deve inviare all’Agenzia delle Entrate, per ciascun voucher utilizzato, due dati: il codice fiscale dell’utente finale che ha speso il voucher e l’importo utilizzato. La trasmissione avviene con riferimento all’anno in cui il voucher è stato utilizzato, cioè all’anno in cui è stato accettato dal venditore per l’acquisto dell’elettrodomestico incluso nell’elenco informatico. Questi dati serviranno sia alla precompilata sia ai controlli fiscali.

Il canale scelto è quello del Sistema di Interscambio Dati (SID), con trasmissione application-to-application tramite protocollo FTP su rete VPN IPsec site-to-site. In pratica, il MIMIT mette a disposizione un server FTP dal quale l’Agenzia prende in carico i flussi e sul quale restituisce anche la ricevuta di esito. I dati scambiati devono essere firmati e cifrati con certificati rilasciati dall’Agenzia delle Entrate. Il provvedimento prevede tre tipologie di invio: ordinario, sostitutivo e di annullamento. L’invio ordinario aggiunge dati a quelli già accolti; quello sostitutivo rimpiazza integralmente una comunicazione precedente; l’annullamento cancella una comunicazione già acquisita, e se riguarda una sostitutiva non ripristina automaticamente i dati della comunicazione originaria.

Quanto ai termini, il provvedimento rinvia alla scadenza prevista dall’articolo 78, commi 25 e 25-bis, della legge n. 413 del 1991. Se viene scartato l’intero file trasmesso entro il termine, il soggetto obbligato può effettuare un nuovo invio ordinario entro la scadenza o, se più favorevole, entro i cinque giorni successivi alla segnalazione di errore. Lo stesso meccanismo vale in caso di codici fiscali non validi, ma limitatamente ai dati segnalati; negli altri casi, correzione o cancellazione devono essere effettuate entro i cinque giorni successivi al termine ordinario.

Cosa sapere sul bonus tra utenti, venditori, privacy e controlli

Dal lato dei cittadini, il quadro resta quello già noto ma ora si completa con il tassello fiscale. Il voucher vale 15 giorni solari dalla data di emissione e, se non utilizzato entro le 23:59 del quindicesimo giorno, decade automaticamente; l’utente può poi presentare una nuova istanza, sempre nei limiti delle risorse disponibili e dell’ordine cronologico. Il bonus è spendibile solo presso punti vendita fisici o online aderenti e registrati sulla piattaforma, per prodotti presenti nell’elenco informatico degli elettrodomestici ammessi. Tra gli esempi indicati dal MIMIT figurano lavatrici, lavastoviglie, frigoriferi, forni e piani cottura.

Resta inoltre obbligatoria la sostituzione di un elettrodomestico obsoleto: il conferimento al venditore ai fini dello smaltimento è condizione necessaria per utilizzare il voucher, e il ritiro con corretto smaltimento è gestito gratuitamente dal venditore. In negozio, il referente del punto vendita associa il voucher al prodotto scelto, verifica se necessario il codice fiscale, inserisce il prezzo e applica lo sconto calcolato dalla piattaforma; negli acquisti online, invece, il codice voucher viene inserito prima del pagamento, purché il venditore abbia una vetrina e-commerce abilitata.

Sul fronte della tutela dei dati, il provvedimento precisa che le informazioni trasmesse sono conservate entro i termini massimi di decadenza dell’accertamento delle imposte sui redditi e poi cancellate automaticamente, salvo esigenze ulteriori legate a contenziosi. La sicurezza è assicurata sia nel canale di trasmissione, con cifratura del flusso e dei dati, sia negli archivi dell’Anagrafe tributaria, attraverso sistemi di autorizzazione, tracciamento e monitoraggio degli accessi. La trasmissione si considera effettuata quando l’Agenzia comunica al MIMIT l’accoglimento, anche parziale, dei dati presenti nel file; eventuali modifiche alle specifiche tecniche saranno pubblicate sul sito dell’Agenzia. Il Garante per la protezione dei dati personali, infine, è stato consultato e si è espresso con il provvedimento n. 109 del 26 febbraio 2026.

Martina Giampà -  Fiscalfocus