Con il decreto direttoriale del 20 marzo 2026 il Ministero delle Imprese e del Made in Italy allunga di tre mesi il termine per trasmettere le istanze di rimborso del buono previsto per le PMI che hanno partecipato alle manifestazioni fieristiche.
Cosa prevede la proroga
Il decreto sostituisce, nell’articolo 5, comma 5, del decreto direttoriale 11 agosto 2025, il termine del 30 marzo 2026 con quello del 30 giugno 2026 (ore 12) per la presentazione al Ministero delle domande di rimborso del buono da parte delle PMI beneficiarie. Il provvedimento precisa anche che resta fermo tutto il resto della disciplina già dettata dal decreto dell’11 agosto 2025.
Il Mimit ha motivato la scelta con lo scarso numero di richieste di rimborso finora presentate, ritenendo opportuno concedere alle imprese un arco temporale più ampio per completare la trasmissione delle domande. Non si tratta quindi né di una riscrittura della misura né d una riapertura dello sportello per ottenere il buono, ma di un differimento mirato della sola fase di rimborso.
La base normativa: dalla legge Made in Italy al decreto attuativo del 2025
A monte c’è l’articolo 33 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, che ha previsto, per il 2024, uno stanziamento di 10 milioni di euro per promuovere lo sviluppo del settore fieristico nazionale, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese.
Lo stesso articolo demanda a un decreto interministeriale i criteri di attuazione, il riparto delle risorse e le priorità di finanziamento. Quel passaggio è stato attuato con il decreto interministeriale 26 giugno 2025, che ha costruito l’architettura degli interventi a favore del settore fieristico e dei mercati rionali.
I termini e le modalità di presentazione delle domande sono poi stati fissati dal decreto direttoriale 11 agosto 2025, mentre con il decreto direttoriale 27 novembre 2025 è stato approvato l’elenco dei soggetti assegnatari del buono nell’ambito dello sportello agevolativo disciplinato dal Capo II del decreto interministeriale 26 giugno 2025.
Come funziona il rimborso del buono e perché non va confuso con altri incentivi
Sul piano sostanziale, il meccanismo merita una precisazione. Non siamo davanti a un credito d’imposta, né a un contributo generalizzato. La misura consiste in un contributo a fondo perduto erogato sotto forma di “buono”, chiamiamolo così, destinato alle PMI per la partecipazione a manifestazioni fieristiche, con un valore non superiore a 10mila euro e comunque riconosciuto entro il limite del 50% delle spese ammissibili, nei limiti delle risorse disponibili.
La finalità è compensare, almeno in parte, quei costi di esposizione che il legislatore considera una barriera economica all’accesso, specie nei comparti in cui la presenza fieristica è strategica ma onerosa. La misura rientra, infatti, nel più ampio disegno di sostegno al settore fieristico nazionale e all’internazionalizzazione del sistema produttivo.
Dal punto di vista delle imprese, il rimborso è la fase finale della procedura: prima si è presentata la domanda di assegnazione del buono, poi si è entrati nella graduatoria, infine si passa alla richiesta di erogazione, cioè al rimborso vero e proprio. È proprio questa terza fase che il decreto di ieri va a prorogare.
A chi interessa davvero la proroga
La proroga riguarda esclusivamente le PMI già beneficiarie del buono. Non produce dunque effetti verso l’esterno e non amplia la platea dei destinatari. Per questo il decreto è particolarmente importante per chi è già stato ammesso ma non ha ancora completato il fascicolo di rimborso, e non invece per chi era rimasto fuori dalla graduatoria.
Il decreto originario stabiliva che le istanze di rimborso presentate fuori termine, incomplete oppure con modalità difformi non sarebbero state prese in considerazione dal Ministero. Questi tre mesi in più non valgono come sanatoria, ma come finestra supplementare per chiudere correttamente la rendicontazione.
Le regole che non cambiano: spese ammissibili, procedura e documentazione
Il decreto modifica solo il termine finale e conferma espressamente tutto il resto dell’impianto attuativo. Restano quindi invariati i presupposti della misura, la procedura telematica e il perimetro delle spese agevolabili.
Il contributo copre spese tipicamente collegate alla partecipazione fieristica: affitto degli spazi espositivi, allestimento dello stand, servizi di pulizia, trasporto e spedizione dei campionari, noleggio di impianti audio-video e attrezzature, hostess, steward e interpreti, catering all’interno dello spazio espositivo, oltre alle spese per pubblicità, promozione e comunicazione legate all’evento.
Resta invece ferma la regola secondo cui imposte e tasse non sono ammissibili, mentre l’IVA rileva solo se costituisce per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
Anche la procedura continua a passare dall’area riservata gestita da Invitalia. Per le richieste di erogazione sono necessari identità digitale, firma digitale e PEC, con la possibilità per il legale rappresentante di delegare la presentazione della richiesta.
Per molte imprese la fase più complessa non è stata l’accesso al buono, ma la successiva ricostruzione delle spese, dei pagamenti e della loro riconducibilità alla specifica manifestazione fieristica. Occorre quindi verificare la coerenza tra fatture, contratti, quietanze e causali di pagamento, distinguere le spese strettamente pertinenti da quelle solo indirettamente collegate, controllare il trattamento IVA, e accertarsi che il caricamento telematico sia completo e conforme alle istruzioni.
Miriam Carraretto - Fiscalfocus