24 aprile 2024

Bonus per famiglie con redditi fino a 28 mila Euro

Regalo di Natale fino a 100 euro per le famiglie monoreddito: a beneficiarne saranno i lavoratori dipendenti con redditi fino a 28 mila euro che hanno moglie e almeno un figlio a carico anche se nato fuori dal matrimonio riconosciuto, adottivo o affidato.

Il contributo arriverà direttamente in busta paga e sarà pagato dal datore di lavoro con la tredicesima mensilità. Dal primo gennaio 2025 i premi di produttività saranno tassati al 10% entro il tetto di 3 mila euro. Le novità sono contenute nella bozza del decreto legislativo sulla revisione del regime Irpef e Ires che doveva essere approvato in via preliminare nel Consiglio dei Ministri di ieri e che slitta alla prossima settimana.

Con questo provvedimento, il tredicesimo decreto delegato, si dà il via a una prima attuazione della delega fiscale per i redditi da lavoro autonomo, dipendente, redditi agrari e redditi diversi.

Ma andiamo con ordine.

Misura tredicesima mensilità – Con l'articolo 4 del Dlgs in commento, rubricato “disposizioni in materia di benefici corrisposti in occasione dell'erogazione della tredicesima”, si prevede che, "in attesa che sia introdotto un regime fiscale sostitutivo" per i redditi da lavoro dipendente, "per ragioni di semplificazione normativa" si mantiene "l'ordinario regime di tassazione delle tredicesime e prevedendo, nel contempo, la restituzione, sotto forma di indennità, di un importo che non potrà essere superiore a 100 euro, importo corrispondente al maggior prelievo tributario che si verifica rispetto all'applicazione di un'imposta sostitutiva", si legge nella bozza della relazione illustrativa.

Nello specifico, l’articolo 4, 1 e 2 comma, stabilisce che “per l’anno 2024, nelle more dell’introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo per i redditi di lavoro dipendente riferibili alle tredicesime mensilità, è erogata un’indennità, di importo non superiore a 100 euro, ai lavoratori dipendenti per i quali ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

•                     il lavoratore ha un reddito complessivo non superiore a 28.000 euro;

•                     il lavoratore ha il coniuge e almeno un figlio, anche se nato fuori del matrimonio riconosciuto, adottivo o affidato, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del Tuir ".

Inoltre la cifra dell’incremento sarà stabilita tramite decreto del Mef, la stessa dev’essere adottata entro il 15 novembre 2024, in base alle maggiori entrate che provengono dal concordato preventivo biennale per le partite Iva. L’indennità di 100,00 euro, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è rapportata al periodo di lavoro.

I sostituti d'imposta (articoli 23 e 29 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600), riconoscono l’indennità di paria 100,00 euro unitamente alla tredicesima mensilità su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto di avervi diritto indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli, e verificano in sede di conguaglio la spettanza della stessa. Qualora in tale sede l’indennità si riveli non spettante, i medesimi sostituti d'imposta provvedono al recupero del relativo importo.

Tassazione al 10% e premi di produttività - L’articolo 4, 3 comma, del Dlgs in commento tratta anche la questione dei premi di produttività. Dal 2025 la tassazione separata sulle somme fino a 3.000 euro potrebbe tornare al 10%. A questo proposito il testo afferma che i premi di risultato, "salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva pari al 10%, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi”. Il medesimo regime viene applicato alle somme che vengono erogate come partecipazione agli utili dell'impresa. Ricordiamo che nel 2023 e nel 2024 i premi di produttività vengono tassati al 5%.

Tra i requisiti per la detassazione entrano anche i riferimenti alla sostenibilità ambientale e alla responsabilità sociale d’impresa. A questo proposito il testo afferma che i premi di risultato “salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata al miglioramento, anche tenendo conto del contesto economico e sociale di riferimento, di indicatori di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione, reputazione e responsabilità sociale e sostenibilità ambientale, misurabili e verificabili esclusivamente sulla base di criteri definiti dalla contrattazione collettiva di cui al comma 187 e riferibili al datore di lavoro, a una sua unità produttiva ovvero al Gruppo di cui lo stesso fa parte ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Il medesimo regime si applica alle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa”.

Ne potranno usufruire tutte le imprese, in particolare le piccole e micro, perché, se manca il contratto aziendale o di settore, il datore di lavoro potrà prendere a riferimento qualsiasi altro accordo territoriale ai fini del riconoscimento dei premi ai propri dipendenti con tasse ridotte al 10%.

Attualmente gli indicatori riguardano la produttività, la redditività, la qualità, l’efficienza e l’innovazione. Ne sono stati introdotti due nuovi:

•                     la reputazione e responsabilità sociale;

•                     la sostenibilità ambientale.

Si tratta, ad esempio, della partecipazione a campagne di sensibilizzazione o a giornate di volontariato, all’adozione di comportamenti virtuosi in azienda, all’ottenimento di certificazioni ambientali.

La seconda novità riguarda la misurazione degli indicatori: non più «incremento», ma «miglioramento». Termine, come si legge nella relazione, che consente di cogliere meglio la dinamica aziendale”.

Terza novità, gli indicatori possono riferirsi sia al datore di lavoro, sia a una sua unità produttiva, sia al «gruppo».

Rendita integrativa temporanea anticipata - Tagliola sulla rendita integrativa temporanea anticipata (Rita). Infatti, dal 1° gennaio 2025 sarà erogata nei soli casi in cui la cessazione del rapporto di lavoro dipenda da cause diverse dal raggiungimento dei requisiti di qualunque pensione (anticipata, di vecchiaia, opzione donna, etc.). La novità è finalizzata ad attribuire a Rita la natura di misura di accompagnamento alla pensione. Ricordiamo che Rita è soggetta a un regime fiscale di favore, mediante applicazione di una ritenuta d'imposta con l'aliquota tra il 15 e il 9%.

FiscalFocus - Cinzia De Stefanis