10 luglio 2026

Bonus ristrutturazioni tra coniugi conviventi: quando spetta il 50% e quando no

La convivenza consente al familiare di accedere alla detrazione, ma la misura più favorevole resta riservata al proprietario o titolare di diritto reale sull’abitazione principale.

La detraibilità delle spese di ristrutturazione sostenute da coniugi conviventi richiede di verificare distintamente il titolo giuridico sull’immobile, la soggettività del contribuente che sostiene la spesa e la destinazione dell’unità immobiliare ad abitazione principale.

La disciplina di base resta quella dell’articolo 16-bis del TUIR, mentre la misura della detrazione applicabile per le spese sostenute negli anni 2025-2027 discende dall’articolo 16 del DL. n. 63/2013, come modificato dalla Legge di Bilancio 2025 e dal quadro normativo vigente nel 2026.

Beneficiari

Sotto il profilo soggettivo, la detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta, in via ordinaria, ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile interessato dai lavori. La prassi dell’Agenzia delle Entrate ricomprende tra i beneficiari anche il familiare convivente del possessore o detentore, incluso il coniuge convivente, purché lo stesso sostenga effettivamente la spesa e la documentazione fiscale risulti correttamente intestata.

In tale ambito occorre, tuttavia, distinguere due ipotesi.

La prima ricorre quando il coniuge convivente che sostiene la spesa è anche proprietario dell’immobile oppure titolare di altro diritto reale di godimento. In questa situazione, il contribuente è titolare del presupposto soggettivo richiesto dalla norma per accedere, al ricorrere degli ulteriori requisiti, anche alla misura maggiorata della detrazione prevista per l’abitazione principale.

La seconda riguarda, invece, il coniuge convivente che non sia proprietario né titolare di altro diritto reale. In tal caso, la detrazione può ugualmente spettare in qualità di familiare convivente, ma la posizione soggettiva del contribuente non coincide con quella espressamente considerata dal legislatore ai fini dell’aliquota maggiorata riconosciuta per l’abitazione principale. Ne consegue che il mero familiare convivente, pur legittimato alla detrazione se sostiene il costo ed è intestatario della documentazione, non accede alla percentuale maggiorata riservata al proprietario o titolare di diritto reale.

Quadro normativo di riferimento

Quanto alla misura della detrazione, il quadro normativo vigente distingue tra aliquota ordinaria e aliquota maggiorata. In base alle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e al successivo intervento della Legge di Bilancio 2026, per le spese sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 la detrazione ordinaria è pari al 36%.

Tuttavia, quando le spese sono sostenute da soggetti titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su unità immobiliari adibite ad abitazione principale, la detrazione è elevata al 50% per gli anni 2025 e 2026, mentre per il 2027 torna al 36%. A decorrere dal 1° gennaio 2028 e fino al 31 dicembre 2033, l’aliquota si riduce al 30%.

Riepilogando, per gli interventi eseguiti sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, la detrazione spetta nella misura del 50% per le spese sostenute nel 2025 e nel 2026, mentre resta ferma al 36% per le altre unità immobiliari.

Ai fini del riconoscimento della misura maggiorata, l’unità immobiliare deve essere adibita ad abitazione principale al termine dei lavori. Tale requisito assume rilievo decisivo anche nelle fattispecie che coinvolgono i coniugi conviventi, poiché la maggiore aliquota non dipende soltanto dalla destinazione dell’immobile, ma anche dalla qualificazione soggettiva del contribuente che sostiene la spesa e la porta in detrazione: la maggiorazione, infatti, è riservata al soggetto che sia proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento, e non al semplice familiare convivente che, pur potendo beneficiare della detrazione, resti privo di tale titolo.

Il caso dei coniugi conviventi

Alla luce del richiamato quadro normativo, se il coniuge che sostiene l’onere è anche proprietario dell’immobile, oppure titolare di altro diritto reale di godimento, e l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale, la detrazione può essere fruita nella misura maggiorata prevista dalla disciplina vigente. Se, invece, il coniuge che sostiene la spesa è solo convivente e non vanta alcun diritto reale sull’immobile, la detrazione spetta comunque, ma nella misura ordinaria, sempre che ricorrano le richieste dalla normativa.

In conclusione, la convivenza coniugale, di per sé, è sufficiente a legittimare la fruizione della detrazione in capo al familiare che sostiene la spesa, ma non consente di estendere automaticamente al coniuge non proprietario il trattamento di maggior favore previsto per il proprietario o titolare di diritto reale su immobile destinato ad abitazione principale. Il discrimine resta, quindi, individuato nella titolarità del diritto sull’immobile in capo al soggetto che intende beneficiare della detrazione.

 

Fiscalfocus - Lucia Giampà