In particolare, a seguito dell’applicazione a regime dell’assegno unico e universale per i figli:
- le detrazioni IRPEF per i figli a carico, di cui all’art. 12 comma 1 lett. c) del TUIR, sono applicabili solo con riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;
- in relazione ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni disabili, le detrazioni IRPEF dell’art. 12 del TUIR sono applicabili in aggiunta all’assegno unico e universale (che per i figli disabili spetta senza limiti di età), ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili;
- sono abrogate le disposizioni che prevedono una maggiorazione della detrazione per i figli con meno di 3 anni di età, in quanto si applica solo l’assegno unico e universale;
- sono abrogate le disposizioni che prevedono una maggiorazione della detrazione in caso di almeno 4 figli a carico e l’ulteriore detrazione di cui al comma 1-bis dell’art. 12 del TUIR, in quanto è prevista un’apposita maggiorazione dell’assegno unico e universale.
Pertanto, con riferimento al 2022, per il periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, rimane applicabile il regime delle detrazioni d’imposta per figli a carico di cui al “vecchio” art. 12 del TUIR, mentre per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 2022 si applica l’assegno unico e universale per i figli e il regime “residuale” delle detrazioni per figli a carico di cui al nuovo art. 12 del TUIR.
Si specifica che per il riconoscimento delle predette detrazioni per i primi 2 mesi del 2022, si tiene conto anche dei figli nati da marzo a dicembre 2022, e che, con riferimento al “nuovo regime”, la circ. Agenzia delle Entrate 18 febbraio 2022 n. 4 (§ 1.4) ha chiarito che le detrazioni per i figli con età pari o superiore a 21 anni si applicano dal mese di compimento del 21° anno di età.
Il prospetto “Familiari a carico” della dichiarazione dei redditi 2023 relativa all’anno 2022 (modelli 730/2023 e REDDITI PF 2023) è stato quindi modificato al fine di recepire le descritte modifiche.
Nello specifico, è stata modificata la colonna 6, da compilare per i figli minori di tre anni, nella quale nel prospetto “Familiari a carico” della dichiarazione dei redditi 2023, va indicato “1”, se il figlio ha un’età inferiore a tre anni nel solo mese di gennaio 2022, e “2” nel caso in cui abbia un’età inferiore a tre anni in entrambi i mesi di gennaio e febbraio 2022.
Con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2022 relativa al 2021, invece, si poteva inserire un numero da “1” a “12”, in quanto le disposizioni che prevedono una maggiorazione della detrazione per i figli con meno di tre anni di età erano applicabili per tutto l’anno.
Inoltre, nel prospetto “Familiari a carico”, sono state aggiunte due colonne, relative al numero di mesi di detrazioni spettanti per figli a carico:
- la colonna 9 (gennaio/febbraio), nella quale si indica il numero di mesi in cui il figlio è stato a carico fino al 28 febbraio 2022 (“1” o “2”), in base al “vecchio” art. 12 del TUIR;
- la colonna 10 (da marzo 2022 se 21 anni o più), nella quale si indica il numero di mesi in cui il figlio con 21 anni o più è stato a carico nel periodo da marzo 2022 a dicembre 2022 (da “1” a “10”), secondo le regole previste dal nuovo art. 12 del TUIR.
Si ricorda che, l’art. 19 comma 6 lett. b) del DL 4/2022, mediante l’inserimento del comma 4-ter nell’art. 12 del TUIR, ha stabilito che, ai fini delle disposizioni fiscali che fanno riferimento alle persone indicate nell’art. 12 del TUIR, anche richiamando le condizioni ivi previste, i figli per i quali non spetta la detrazione ai sensi della lett. c) del comma 1 sono considerati al pari dei figli per i quali spetta tale detrazione.
Come chiarito dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate n. 4/2022 (§ 1.4), la sostituzione delle detrazioni d’imposta per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, con il nuovo assegno unico e universale, non produce quindi effetti in relazione alle altre disposizioni che fanno riferimento agli oneri deducibili o detraibili sostenuti nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico, di cui agli artt. 10 comma 2 e 15 comma 2 del TUIR, né all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o prestazioni di servizi in relazione ai familiari del lavoratore, anche nell’ambito del c.d. “welfare aziendale”, di cui all’art. 51 del TUIR.
Indicazione nel prospetto di tutti i figli a carico
Si sottolinea che nel prospetto “Familiari a carico” devono essere indicati tutti i figli fiscalmente a carico, anche se non hanno più diritto alle detrazioni di cui all’art. 12 del TUIR, poiché tale indicazione, come precisato dalle istruzioni di compilazione, è necessaria per riconoscere le altre agevolazioni previste per i figli a carico.
Eutekne - Carlotta Anna Maria Ghio e Massimo Negro