10 ottobre 2025

Carenze negli assetti organizzativi e ruolo dei soci: spunti dalla cassazione n.8802/2024

La sentenza della Corte di Cassazione n. 8802/2024 torna a porre al centro dell’attenzione il tema degli assetti organizzativi e dei poteri dei soci in presenza di gravi irregolarità gestionali. Si tratta di una pronuncia che si inserisce perfettamente nel quadro ridisegnato dal Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (D.Lgs. 14/2019), in cui la prevenzione e la tempestiva emersione della crisi passano necessariamente attraverso la solidità degli assetti societari.

La denuncia dei soci e l’art. 2409 c.c.

Il caso richiamato dalla Suprema Corte vede protagonista un socio che ha denunciato al tribunale comportamenti degli amministratori giudicati non conformi al dovere di corretta gestione. La Corte ha ribadito che il socio può attivare l’art. 2409 c.c. non solo in presenza di danni già prodotti, ma anche quando le condotte degli amministratori siano potenzialmente idonee a pregiudicare la società.

Questa lettura estensiva conferma la funzione preventiva dello strumento: la denuncia non è una mera reazione ex post, ma un presidio di legalità e trasparenza, che consente al tribunale di intervenire prima che la gestione degeneri irreversibilmente.

Il giudizio del tribunale e i possibili rimedi.

Il tribunale, investito della denuncia, è chiamato a valutare l’attualità delle contestazioni, la loro fondatezza e la concreta idoneità a causare danno. Non è sufficiente, quindi, un conflitto tra soci o un dissenso generico sulla strategia imprenditoriale: occorre che le carenze organizzative abbiano una reale portata pregiudizievole.

La gamma di rimedi è ampia: dall’ispezione giudiziaria alla revoca degli amministratori, fino alla nomina di un commissario straordinario. Interventi che, come ricorda la Cassazione, sono giustificati solo quando gli assetti interni risultino gravemente inadeguati a garantire il buon governo societario.

Assetti adeguati e business judgment rule.

Il ragionamento della Corte si lega al tema, oggi cruciale, degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili. L’art. 2086 c.c., come novellato, impone all’imprenditore l’obbligo di predisporre strutture idonee a rilevare tempestivamente gli indizi di crisi. Non basta più amministrare con diligenza: è necessario dimostrare di aver dotato la società di strumenti di monitoraggio e di controllo.

In questo quadro, la business judgment rule – che tutela le scelte imprenditoriali adottate con diligenza e informazione adeguata – trova un limite oggettivo. Non si tratta di valutare la bontà economica di una decisione, ma l’esistenza o meno di assetti capaci di garantire trasparenza, sostenibilità e legalità.

Collegamento con il Codice della Crisi.

La decisione della Cassazione si inserisce armonicamente nella logica del Codice della Crisi. L’art. 3 CCII affida agli assetti adeguati una funzione di allerta anticipata, in grado di segnalare tempestivamente squilibri economici, patrimoniali e finanziari. La denuncia del socio, in questo senso, può essere letta come un meccanismo sussidiario di allerta interna, capace di attivare il controllo giudiziario laddove gli amministratori omettano di adempiere ai propri doveri.

Conclusioni.

Il messaggio della Cassazione è chiaro: i soci non sono spettatori passivi, ma possono diventare protagonisti della tutela dell’impresa quando riscontrano gravi carenze organizzative. L’intervento giudiziario, pur straordinario, è funzionale a ristabilire la corretta governance e a preservare la continuità aziendale.

In un contesto in cui il legislatore spinge verso la prevenzione e la responsabilizzazione degli organi societari, questa pronuncia rappresenta un ulteriore tassello: l’adeguatezza degli assetti non è più un concetto astratto, ma una condizione imprescindibile per la sopravvivenza stessa dell’impresa.

Matteo De Lise  -  Fiscalfocus