07 settembre 2023

Cartelle di pagamento: la rateizzazione fino a 120.000 Euro senza dimostrare lo stato di difficoltà economica

La tanto attesa Rottamazione-quater non arriva “in porto” e, in attesa di tempi migliori, durante l’iter di conversione del D.L. n. 50/2022, cioè del c.d. “decreto Aiuti,” il legislatore ha modificato la disciplina della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo.

Fin quando la modifica non entrerà definitivamente in vigore, secondo il testo attualmente in vigore dell’art. 19 del D.P.R. n. 602/1973, i contribuenti possono chiedere la rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, senza dover dimostrare lo stato di difficoltà economica in cui versano, fino a 60.000 euro. Si tratta di un limite esiguo, che durante il periodo emergenziale, fino al 31 dicembre 2021 era stato temporaneamente elevato a 100.000 euro. Tale incremento era quindi temporaneo rappresentando una misura straordinaria. Infatti, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, il limite è tornato ad essere quello “ordinario” di 60.000 euro nonostante le forze politiche abbiano presentato più volte numerosi emendamenti con la finalità di incrementare tale soglia.

Ora, però, un emendamento è riuscito a fare “breccia” e a superare gli schieramenti politici che da sempre si oppongono agli “aiuti” che hanno per oggetto i debiti iscritti a ruolo certificati dalle cartelle di pagamento ricevute.

Con riferimento ai piani di rateazione che saranno presentati a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto, il limite risulterà incrementato a 120.000 euro. La rateazione dei tributi iscritti a ruolo potrà essere ottenuta più agevolmente senza che sussista la necessità, come detto, di dimostrare lo stato di difficoltà. Ad esempio, le persone fisiche non dovranno più presentare l’ISEE.

Non si tratta, però, dell’unica novità. Infatti, il nuovo limite si applica per ogni singola partita iscritta a ruolo. E’ una modifica di estrema importanza in quanto, n base alle disposizioni attualmente in vigore, la soglia di 60.000 euro deve essere considerata complessivamente. Ad esempio, se un contribuente ha già ottenuto la rateizzazione per 20.000 euro, l’importo complessivamente rateizzabile sarà al massimo di 40.000 euro. Invece la nuova disposizione fa riferimento alla singola partita.

Il riferimento alla singola partita determina effetti sostanziali anche per ciò che riguarda l’ipotesi di eventuale decadenza. Infatti, la decadenza da uno dei piani di rientro non pregiudica né la conservazione degli altri, né la possibilità di chiedere una nuova rateazione per carichi diversi da quelli decaduti. Pertanto, il limite di 120.000 euro deve essere riferito a ciascuna istanza senza che sussista la necessità di dimostrare lo stato di difficoltà economica.

Non si tratta, però, come già detto, dell’unica novità. Infatti, la decadenza si verifica laddove il contribuente non abbia pagato almeno otto rate anche non consecutive. Invece, le disposizioni attualmente in vigore fanno riferimento a cinque rate non pagate quale causa di decadenza. Inoltre, nell’ipotesi di decadenza, non si può più rientrare in un piano di rateazione. Le modifiche hanno incassato il parere favorevole della Commissione Bilancio e Finanze della Camera.

Il riferimento ai singoli carichi costituisce un vantaggio rilevante. Se sussistono quattro carichi da 120.000 euro cadauno, il contribuente potrà ottenere la rateizzazione del debito complessivo, pari a 480.000 euro, senza che sussista la necessità di dimostrare lo stato di difficoltà economica.

La nuova condizione che impedisce il rientro nel piano di rateazione dopo l’intervenuta decadenza è più penalizzante rispetto alle diposizioni attualmente in vigore. Infatti, per i piani di rateazione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione, nell’ipotesi di decadenza sarà possibile chiedere una nuova rateazione, ma a condizione di pagare tutte le rate insolute.

FiscalFocus - Nicola Forte