08 marzo 2024

Cessione d'azienda con esclusione della solidarietà d'imposta

Nella bozza di DLgs. di riforma delle sanzioni esenzione per composizione negoziata e strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Nella bozza di DLgs. di riforma delle sanzioni esenzione per composizione negoziata e strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza

Nel quadro della riforma fiscale (L. 111/2023), il Governo sta lavorando alla revisione del sistema sanzionatorio di cui al DLgs. 472/1997, anche con riferimento alla disciplina della responsabilità solidale del cessionario di azienda. Questi è responsabile in solido con il cedente per il pagamento dei tributi e delle sanzioni riferibili a violazioni commesse (o irrogate, o contestate) nell’anno del trasferimento e nei due precedenti.

Fra le varie limitazioni a tale regola vi è quella prevista dall’art. 14 comma 5-bis del DLgs. 472/97, che riguarda il trasferimento d’azienda, nell’ambito di una procedura concorsuale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182-bis del RD 267/1942, di un piano attestato ex art. 67 comma 3 lett. d) del medesimo decreto o di un procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento o di liquidazione del patrimonio ex L. 3/2012.

La definitiva entrata in vigore, dal 15 luglio 2022, del DLgs. 14/2019 (CCII) rende evidente la necessità di un aggiornamento del testo di legge. Va osservato, peraltro, che anche in futuro potranno avere luogo trasferimenti di azienda nell’ambito di procedure concorsuali avviate nella vigenza della legge fallimentare e da essa regolate.

Potrebbe risultare opportuno, quindi, che l’art. 14 comma 5-bis del DLgs. 472/97, anche post riforma, continui a menzionare le procedure concorsuali di cui al RD 267/42, oltre ai “nuovi” istituti del CCII, cosa che non appare nella bozza di DLgs. di riforma delle sanzioni che modifica detto comma.

Essa prevede che la solidarietà del cessionario (di cui al comma 1 della norma) resti esclusa, in primo luogo, quando la cessione avviene nell’ambito della composizione negoziata della crisi (CNC). La composizione negoziata dispone, peraltro, un’eccezione generale al regime di solidarietà del cessionario con riferimento ai debiti aziendali ex art. 2560 c.c., ai sensi dell’art. 22 del DLgs. 14/2019, su autorizzazione del tribunale.

La cessione di azienda avviene, quindi, durante le trattative, ma la ratio della disposizione dovrebbe far ritenere che anche i trasferimenti aziendali in esecuzione degli accordi in cui sfocia la composizione negoziata ex art. art. 23 del CCII – almeno i casi delle lett. a) e c) – debbano godere del medesimo regime di agevolazione per gli aventi causa.

L’esclusione della solidarietà opera anche per i trasferimenti nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza giudiziale di cui al CCII. La formulazione generica dovrebbe consentire un’interpretazione ampia dell’ambito di applicazione della nuova disciplina, anche per gli istituti nuovi del Codice della crisi, quali ad esempio il piano di ristrutturazione dei debiti soggetto a omologazione, c.d. “PRO”, ovvero il concordato liquidatorio semplificato.

La bozza di DLgs. estende la medesima esimente anche al caso in cui l’avente causa sia una società controllata da quella che ha fatto ricorso alla composizione negoziata della crisi o a uno dei succitati istituti. La nozione di controllo dovrebbe comprendere tutte le fattispecie di cui all’art. 2359 cc. In tal modo, dovrebbe essere più agevole realizzare operazioni di ristrutturazione mediante la dismissione di asset e non solo di partecipazioni sociali.

Ciò, però, purché siano rispettate due condizioni. La prima riguarda la circostanza che la cessione sia stata autorizzata dall’Autorità giudiziaria o sia prevista in un piano omologato. Questa condizione, quindi, escluderebbe dal beneficio dell’esimente le operazioni di trasferimento di azienda che avvengano in esecuzione di un piano attestato ex art. 56 del CCII redatto dalla controllante. Si osserva, tuttavia, che l’omologo istituto fallimentare – il piano ex art. 67 comma 3 lett. d) del RD 267/1942 – è espressamente previsto dal vigente DLgs. 472/1997. La ratio di tale diversità, ove non derivi da un difetto di coordinamento, potrebbe essere l’esigenza di un maggior presidio sulla fisiologicità del trasferimento, garantito dall’autorizzazione o dall’omologazione del tribunale.

La seconda condizione inerisce la circostanza che il trasferimento di azienda sia funzionale al risanamento della controllata/cedente o della controllante o, comunque, al soddisfacimento dei loro creditori. Anche la portata di questa condizione non è chiarissima: se da un lato essa pare aprire alle regolazioni della crisi di gruppo, effettuate mediante piani fra loro interferenti, dall’altro sembra difficile immaginare che una cessione d’azienda, autorizzata dal tribunale, ovvero prevista in un piano omologato, non sia strumentale, direttamente o indirettamente, al pagamento dei creditori (siano essi prededucibili, privilegiati o chirografari) della cedente o della sua controllante.

Resta confermato, infine, che l’art. 14 citato trova applicazione, in quanto compatibile, a tutte le ipotesi di trasferimento di azienda, incluso il conferimento.

 Antonio Nicotra e Marco Pezzetta  -  Eutekne