17 maggio 2024

Cessione del credito: iva o imposta di registro?

La cessione del credito è un’operazione con la quale il creditore trasferisce ad un terzo la titolarità del suo diritto verso il debitore

La cessione del credito è un’operazione con la quale il creditore trasferisce ad un terzo la titolarità del suo diritto verso il debitore.

La cessione del credito può avere ad oggetto crediti di varia natura (commerciale, fiscale, crediti d’imposta).

La disciplina è dettata dall’art. 1260 C.C., secondo il quale “il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il proprio credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il trasferimento non sia vietato dalla legge”.

Avendo il contratto di cessione di credito lo scopo di trasferire il diritto di credito dal cedente al cessionario, non sorge alcun nuovo rapporto obbligatorio, ma si verifica soltanto il mutamento del soggetto attivo del precedente negozio, nel senso che il cessionario subentra nella medesima posizione del cedente. Il titolo ed il contenuto della posizione debitoria non subiscono variazioni.

Al fine di assoggettare a imposizione in maniera corretta una cessione di credito, è importante analizzare la sua natura e determinare se l’operazione rientri o meno nel campo di applicazione dell’IVA, in virtù del principio di alternatività tra IVA ed imposta di registro in misura proporzionale o fissa.

Le operazioni di cessione di crediti sono esenti IVA, in correlazione con l’art.10 c.1 n.1 DPR 633/1972, ex art.3 c. 2 n.3 DPR 633/1972, quando si tratta di prestazioni di servizi aventi ad oggetto un prestito di denaro a titolo oneroso, che comprende, oltre lo sconto di crediti e titoli di credito, tutte le operazioni aventi causa di finanziamento, incluse quelle attuate con cessione di credito.

Secondo l’art. 10, dpr 633/72 sono esenti dall’imposta: “1) le prestazioni di servizi concernenti la concessione e la negoziazione di crediti, la gestione degli stessi da parte dei concedenti e le operazioni di finanziamento; l’assunzione di impegni di natura finanziaria, l’assunzione di fideiussioni e di altre garanzie e la gestione di garanzie di crediti da parte dei concedenti; le dilazioni di pagamento, le operazioni, compresa la negoziazione, relative a depositi di fondi, C.C., pagamenti, giroconti, crediti e ad assegni o altri effetti commerciali, ad eccezione del recupero di crediti; la gestione di fondi comuni di investimento e di fondi pensione di cui al d.lgs. 124/93, le dilazioni di pagamento e le gestioni similari e il servizio bancoposta”.

La cessione di denaro a prestito è considerata una prestazione di servizi (art. 3, c. 2, n. 3).

Inoltre, la stessa norma prevede che costituiscono prestazioni di servizi, se effettuate verso corrispettivo: “3) i prestiti di denaro, comprese le operazioni finanziarie mediante la negoziazione, anche a titolo di cessione pro-soluto, di crediti, cambiali o assegni”.

Dunque, per quanto sopra, si può affermare che le cessioni di crediti non aventi natura finanziaria (ad esempio, le cessioni di crediti finalizzate all’estinzione dei debiti pregressi), effettuate da soggetti IVA, costituiscono operazioni escluse dall'ambito di applicazione dell'IVA.

Al contrario, se la cessione del credito ha natura finanziaria, legata alla messa a disposizione di liquidità per il cedente, ed è effettuata dietro corrispettivo, la stessa rientra tra quelle esenti dall’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10, comma 1, n. 1.

Per l’alternatività tra IVA e imposta di registro, un atto di cessione di crediti avente natura finanziaria risulta soggetto a registrazione in caso d’uso se redatto per scrittura privata non autenticata, ed in maniera fissa se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata. In caso di registrazione, l'imposta è dovuta in misura fissa. A tal proposito, si cita come riferimento la risposta a interpello del 24 maggio 2021, n. 369.

Le cessioni di crediti che non hanno natura finanziaria e risultano escluse dal campo di applicazione dell’IVA sono soggette all'imposta proporzionale di registro in misura pari allo 0,5% del valore nominale.

È il caso della cessione di un credito d’imposta legato a superbonus, ecobonus e Sisma bonus, che consiste in un’operazione per la quale non sussiste l’obbligo di chiedere la registrazione ai sensi dell’art.5 della tabella allegata al TUR, in quanto, appunto, rientra tra gli “atti e documenti formati per l’applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse da chiunque dovute”.

A titolo esemplificativo, la società Alfa S.r.l. possiede un credito d’imposta pari ad euro 100.000,00, e decide di cederne per un importo pari ad euro 80.000,00 ad un fornitore per il pagamento del debito nei suoi confronti.

La cessione del credito non ha natura finanziaria, pertanto l’operazione è esclusa dall’ambito di applicazione dell’IVA.

L’operazione è soggetta a registrazione in termine fisso e sconta l’imposta di registro pari allo 0,5% del valore nominale del credito: 80.000,00 x 0,5% = 400,00.

FiscalFocus  - Elena Traini