30 marzo 2023

Cessione del credito, tutti i vincoli della remissione in bonis

Governo impegnato per trovare una soluzione

Governo impegnato per trovare una soluzione

Per l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis, nella sua versione libera da vincoli, servirà uno specifico intervento normativo. L’attuale formulazione normativa, infatti, escludendo tutte le fattispecie in cui non si siano cristallizzati i requisiti sostanziali, non consente un'applicazione generalizzata. Per questo motivo, nel fitto calendario parlamentare, la maggioranza è impegnata a trovare nuovi spazi per l’invio della comunicazione per la cessione del credito oltre i termini stabiliti.

In sede di conversione in legge del Decreto Legge n. 198 del 2022, derogando ai termini ordinariamente stabiliti dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022, è stato posticipato al 31 marzo 2023 il termine ultimo per l’invio delle comunicazioni di cui all’articolo 121 del Decreto Rilancio relative alle spese sostenute nel periodo d’imposta 2022, nonchè per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021.

Pur costituendo un termine di decadenza l’Amministrazione Finanziaria, con la Circolare n. 33/E del 2022, ha formalmente ammesso, allorquando l’invio tardivo della comunicazione costituisca una violazione formale, l’applicazione al caso di specie dell’istituto della remissione in bonis di cui all’articolo 2, comma 1, del Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16. In particolare secondo l’Agenzia delle entrate l’istituto è applicabile in presenza di tutti i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento per usufruire della detrazione di imposta e a condizione della preesistenza dell’accordo di trasferimento, ovvero di un accordo o di una fattura precedenti al termine di scadenza per l’invio della comunicazione dai quali si evinca, rispettivamente, la volontà di procedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura.

Per questo motivo la remissione in bonis non è applicabile al caso, oggi diffuso, in cui il contribuente, al 31 marzo 2023, non sia ancora in possesso della comunicazione di accettazione dell’istanza da parte del GSE. Ai sensi dell’articolo 119, comma 7, del Decreto Rilancio, per le spese relative all’installazione di un impianto solare fotovoltaico e dei correlati sistemi di accumulo integrati, la conclusione della convenzione di cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo costituisce una condizione sostanziale per beneficiare, non solo della cessione del credito o dello sconto in fattura, ma della stessa detrazione fiscale.

Di pari anche la preesistenza dell’accordo di cessione costituisce un requisito sostanziale. L’invio della comunicazione, infatti, è subordinato alla conclusione di uno specifico accordo fra le parti. Sotto tale punto di vista la comunicazione non ha alcun valore costitutivo, rappresentando piuttosto l’adempimento che il contribuente deve espletare per rendere opponibile l’accordo medesimo all’Amministrazione finanziaria. L’invio della comunicazione è una condizione di efficacia che esplica i propri effetti esclusivamente nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Dopotutto la remissione in bonis è la procedura introdotta per regolarizzare le violazioni connesse agli adempimenti e alle comunicazioni di natura formale non tempestivamente eseguiti, qualora costituiscano una condizione prevista a pena di decadenza per l’accesso a benefici di natura fiscale o regimi fiscali opzionali. Non si tratta di un salvacondotto, ma di una procedura strettamente collegata all’inosservanza di specifici obblighi formale, ma in presenza di tutti i requisiti e le condizioni sostanziali imposte dalla norma. Per questo motivo, fra l’altro, saranno necessarie tante procedure di regolarizzazione quante sono le comunicazioni omesse, anche se le stesse hanno una comune origine perché si riferiscono alla medesima asseverazione.

Non è sufficiente, pertanto, versare la sanzione minima prevista dall’articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo n. 471 del 1997, corrispondente a 250 euro, e inviare la comunicazione di esercizio dell’opzione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. L’istituto della remissione in bonis, salvo che non si intervenga con una specifica modifica del testo normativo, non è una soluzione valevole per tutti i casi e tutte le dimenticanze del contribuente.

In tal senso sembra muoversi l’esecutivo. È emersa l’intenzione di consentire l’applicazione dell’istituto della remissione in bonis, al semplice versamento della sanzione amministrativa di 250 euro, ad ogni ipotesi di invio successivo al termine del 31 marzo 2023. L’idea è quella di consentire, da un alto, la comunicazione anche in presenza di un semplice impegno non vincolante al trasferimento del credito e, dall’altro, ammettere l’istituto della remissione in bonis, con comunicazione entro il 30 novembre 2023, al semplice versamento della sanzione, senza la verifica degli ulteriori requisiti sostanziali.

Paolo Iaccarino - Fiscalfocus