Arrivano i chiarimenti del Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT) sulle modalità di erogazione del contributo nuova sabatini. Per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023 deve essere apposta sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, riguardante gli investimenti per i quali sono state ottenute le agevolazioni, la dicitura “Spesa di euro … realizzata con il concorso delle provvidenze previste dall’art. 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69”.
Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, le fatture elettroniche, sia di acconto che di saldo, riguardanti i beni per i quali sono state ottenute le agevolazioni, devono quindi riportare nell’apposito campo il “Codice Unico di Progetto – CUP”, reso disponibile in sede di perfezionamento della domanda di accesso al contributo, unitamente al riferimento alla norma istitutiva dell’intervento “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”. Tale dicitura va riportata in maniera separata nelle medesime fatture.
Domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023 - Per le domande presentate anteriormente al 1° gennaio 2023, indipendentemente dalla data di trasmissione della richiesta unica di erogazione del contributo, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall’articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016.
Nel caso di fatture emesse in formato cartaceo (in caso di mancata vigenza dell’obbligo di fatturazione elettronica), la dicitura in questione deve essere riportata sull’originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro. In caso di investimento in leasing, i tecnici del MIMIT precisano che la dicitura sulle fatture dovrà essere apposta da parte della società di leasing, che resta in possesso delle fatture stesse, mentre, in caso di finanziamento bancario, la medesima dicitura dovrà essere apposta da parte dell’impresa beneficiaria.
Con riferimento alle fatture elettroniche, la predetta dicitura deve essere apposta sui titoli di spesa attraverso una delle seguenti modalità:
· inserendo nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura di cui all’articolo 10, comma 6, decreto interministeriale 25 gennaio 2016;
· inserendo la medesima dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
· qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista dall’articolo 10, comma 6, del decreto interministeriale 25 gennaio 2016, sarà sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento. In quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.
Domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023 - Per le domande presentate a partire dal 1° gennaio 2023, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 11, del decreto interministeriale 22 aprile 2022. Con riguardo alle fatture elettroniche, i pertinenti CUP e dicitura devono essere apposti sui titoli di spesa attraverso una delle seguenti modalità:
· inserendo nell’apposito campo della fattura elettronica il “Codice Unico di Progetto – CUP” e nell’oggetto o nel campo note della fattura elettronica la dicitura “art. 2, c. 4, D.L. n. 69/2013”;
· inserendo i medesimi CUP e dicitura nella causale di pagamento del relativo bonifico;
· qualora non sia possibile inserire per esteso la dicitura prevista, è sufficiente l’inserimento del CUP all’interno della fattura o nella causale del pagamento; in quest’ultimo caso, è necessario che nella causale del relativo bonifico, oltre all’indicazione del CUP, ci sia anche un richiamo al titolo di spesa oggetto del pagamento.
Nel caso di fornitore estero non emettente fattura elettronica, il CUP e la dicitura previsti devono essere apposti sull’originale di ogni fattura cartacea, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l’utilizzo di un apposito timbro, nonché nell’oggetto o nel campo note della relativa comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate in modalità telematica attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), se prevista dalla normativa applicabile.
Fatture sprovviste delle diciture per entrambe le domande (prima del 1° gennaio 2023 e dal 1° gennaio 2023) - Le fatture trovate sprovviste delle diciture, sopra indicate, nel corso dei controlli e delle verifiche, non sono considerate valide. È prevista la revoca della quota corrispondente di agevolazione, fatta salva la possibilità di regolarizzazione da parte dell’impresa beneficiaria. Nel caso delle fatture elettroniche, qualora la predetta dicitura non sia stata apposta secondo le modalità sopra descritte, è possibile procedere alla regolarizzazione, mediante l’emissione di una nota di credito volta ad annullare il titolo di spesa errato e la successiva emissione di un nuovo titolo di spesa corretto.
Fiscalfocus - Cinzia De Stefanis