Il nuovo sistema dei controlli sulle imprese approvato ieri in via definitiva dal consiglio dei ministri denuncia nell’ispirazione una parentela stretta con il concordato preventivo biennale che sta per debuttare sul piano operativo. Del resto i paralleli fra il quadro fiscale e quello delle regole sulle imprese in Italia sono molti: in entrambi i casi la normativa è labirintica, e i controlli ex post si rivelano affannosi e soprattutto avari di risultati; come confermano al di là di ogni ragionevole dubbio i dati sull’evasione fiscale e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
Ma il decreto legislativo che ora ha compiuto a Palazzo Chigi l’ultimo passo prima della Gazzetta Ufficiale e quindi della sua entrata in vigore ha una storia ancora più lunga. Che nasce nel 2022 con l’articolo 27 della legge annuale sulla concorrenza costruita dal Governo Draghi, copre le prime tappe alla Funzione pubblica con Renato Brunetta e prosegue nel percorso con l’attuale ministro per la Pubblica amministrazione Paolo Zangrillo, regista di un intenso confronto con le categorie del mondo produttivo per approdare a una riforma condivisa. E, soprattutto, profonda.
Il cambio radicale nell’indirizzo dato ai controlli sulle imprese risponde all’idea che prevenire sia meglio che curare, e che sia il caso di “non disturbare chi produce” quando proprio non è necessario, nell’idea ribadita a più riprese dalla premier Meloni. Ma la prevenzione deve essere concreta. E il decreto legislativo la affida a un ventaglio ampio di strumenti operativi e di nuove regole fondate sulla corrispondenza fra le esigenze di controllo e il profilo di rischio dell’impresa.
Su questi presupposti, gli operatori economici sono destinati a entrare in diverse classi di rischio che dipenderanno da una serie di parametri. Alcuni generali, legati al settore economico dell’attività e alle dimensioni dell’impresa; altri individuali, perché un’impresa che abbia adottato una certificazione del sistema di gestione per la qualità, per esempio, sarà considerata decisamente meno “a rischio” di un’azienda analoga che non ha fatto la stessa scelta, perché nel primo caso le modalità d’azione dell’impresa sono verificate a priori. Non solo: all’ente italiano di unificazione (Uni) è affidato il compito di costruire uno standard di qualità, e chi vi aderirà avrà diritto a non subire controlli intervallati da meno di un anno di tregua fra uno e l’altro.
Lo snodo chiave è nel collegamento fra intensità del rischio e delle verifiche. E in questo stesso senso si muove la moratoria di dieci mesi pensata per le imprese che superano senza obiezioni un esame ispettivo. Si tratta, com’è evidente, dell’applicazione diretta del principio precedente, perché la visita degli ispettori è un test stringente almeno quanto la certificazione di qualità.
Accanto alla fiducia, l’altro pilastro su cui poggia la nuova architettura dei controlli è quello della “sostanza”. Nel senso che l’intenzione esplicita è di ridurre il più possibile le incognite di natura solo formale che si nascondono a frotte nelle pieghe della pletorica legislazione italiana sul lavoro. Risponde a questo obiettivo una sorta di “diritto all’errore”, che permetterà di sanare in forma collaborativa, e quindi senza sanzioni, le irregolarità che non determinano una lesione effettiva degli interessi pubblici tutelati. Com’è ovvio, il diritto all’errore riguarda violazioni formali, che vanno sanate entro 20 giorni dalla notifica e non vanno ripetute.
Ma sul piano pratico questa ambizione di passare dalla forma alla sostanza delle verifiche si baserà su una cassetta degli attrezzi operativi fra i quali rientra prima di tutto il “fascicolo informatico d’impresa”, chiamato a raccogliere tutti i dati e i documenti nella disponibilità delle imprese e delle amministrazioni incaricate dei controlli. Al fascicolo saranno allegati anche i documenti e i risultati dei controlli già effettuati, anche per aggiornare il profilo di rischio dell’impresa e garantire la moratoria a chi è in regola. Uno strumento, questo, anche per inverare uno dei principi più a lungo evocati e meno applicati dalla Pubblica amministrazione finora: quello del “once only”, che imporrebbe agli enti pubblici di non chiedere ai cittadini un dato di cui la Pa nel suo insieme è già in possesso. Con il fascicolo elettronico si può fare.
IlSole24Ore - G. Tr.