11 luglio 2025

Compensazione in F24, in vigore solo il blocco delle compensazioni erariali

Dal 1° luglio 2024 è operativo il blocco delle compensazioni per chi ha debiti erariali oltre i 100.000 euro. Ma per i crediti previdenziali tutto resta invariato, in attesa dei provvedimenti attuativi mancanti

Per le procedure di compensazione dei crediti troppe novità sono ancora in attesa di attuazione. Solo parte delle disposizioni previste dall’articolo 1, commi da 94 a 98, della Legge n. 213 del 2023 e dall’articolo 4 del Decreto Legge n. 39 del 2024 sono entrate effettivamente in vigore. Per la compensazione dei crediti previdenziali tutto è rimasto come prima.

Doveva essere una rivoluzione, lo è stato solo in parte. Buona parte delle modifiche apportate alle diverse procedure di compensazione di crediti previste dall’articolo 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241 mancano del relativo provvedimento attuativo. In tal senso l’unica novità normativa che ha trovato effettiva attuazione è l’articolo 1, comma 94, lettera b), della Legge n. 213 del 2023, immediatamente riformulato dall’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge n. 39 del 2024 con decorrenza dal 1° luglio 2024, con il quale è stata introdotta la generale “inibizione alle compensazioni” in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo per importi complessivamente superiori a euro 100.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione o rateazione. La misura, rilevante anche per i crediti d’imposta di natura agevolativa, non trova applicazione esclusivamente per le compensazioni di crediti relativi ai contributi previdenziali dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti ed ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Sempre in tema di crediti d’imposta è ancora ferma al palo la sospensione, fino a concorrenza delle somme iscritte a ruolo ove superiori alla soglia di 10.000 euro, della compensazione prevista dall’articolo 4, comma 1, del Decreto Legge n. 39 del 2024 per i crediti d’imposta che scaturiscono dalle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito di cui all’articolo 121 del Decreto Legge n. 34 del 2020. Come confermato alla nota 21 della Circolare n. 16/E del 2024 le modalità di attuazione e la decorrenza di tale forma di sospensione saranno definite con un apposito regolamento del Ministero dell’Economia e delle finanze. Fino ad allora ai bonus edilizi si applicheranno le medesime limitazioni previste in presenza di debiti scaduti iscritti a ruolo per un ammontare superiore alla soglia di 100.000 euro.

Anche le limitazioni previste dall’articolo 1, comma 97, della Legge n. 213 del 2023 per la compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell’INPS e maturati a titolo di premi e accessori nei confronti dell'INAIL non ha trovato effettiva attuazione. Con tale misura si intendeva avvicinare i crediti previdenziali ed assistenziali alle regole che già caratterizzavano la compensazione dei crediti d’imposta di natura erariale prevedendo, per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali ed i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l’INPS, la preventiva trasmissione della dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il credito da utilizzare. I provvedimenti attuativi, da adottare d’intesa dal direttore dell'Agenzia delle entrate, dal direttore generale dell'INPS e dal direttore generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), non hanno visto ancora la luce.

In assenza dei necessari provvedimenti attuativi ne consegue, pertanto, che l’importo eventualmente risultante a credito dal Quadro RR del modello Redditi 2025 PF potrà essere portato in compensazione nel modello F24 senza attendere la trasmissione della relativa dichiarazione dei redditi, nè ulteriori dieci giorni dal suo invio, come accade invece per i crediti Irpef, Ires ed Irap. Inoltre, in ragione della deroga prevista per i crediti previdenziali dall’articolo 37, comma 49-quinquies, del Decreto Legge n. 223 del 2006, la compensazione sarà possibile e libera anche in presenza di debiti erariali scaduti iscritti a ruolo eccedenti la soglia di 100.000 euro.

Paolo Iaccarino - Fiscalfocus