03 ottobre 2025

Compensi sportivi esenti fino a 15mila euro indipendentemente dal reddito

Ritenuta del 20% sui premi nel settore dilettanti anche se corrisposti a professionisti

Esenzione fiscale entro i 15mila euro annui per tutti i compensi sportivi a prescindere dalla categoria reddituale. Sì alla ritenuta sui premi sportivi ad atleti e tecnici professionistici se convocati in squadre nazionali del dilettantismo. Queste alcune delle indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate nella risposta alla consulenza giuridica presentata dal Coni presentata lo scorso anno ma pubblicata solo il 25 settembre sul sito del Comitato olimpico.

Diversi i temi sotto la lente dell’amministrazione, tra cui anche il regime di esclusione dalla base imponibile previsto dalla riforma per i compensi sportivi dilettantistici entro l’importo annuo di 15mila euro. Va considerato che il lavoro sportivo può oggi essere subordinato o autonomo, anche nella forma di collaborazioni coordinate e continuative. Con la specifica che, a livello fiscale, i compensi derivanti da prestazioni sportive sono qualificati secondo criteri qualitativi, per cui i redditi seguono il trattamento tributario del relativo rapporto. Vale a dire come redditi di lavoro autonomo o subordinato o ad essi assimilato. Ciò a differenza di quanto previsto ante riforma, quando i compensi sportivi dilettantistici erano qualificati come redditi diversi entro i 10mila euro annui (articolo 67, comma 1, lettera m, del Tuir, abrogato dal Dlgs 36/2021).

Proprio sul punto arriva l’indicazione dell’Agenzia. La soglia di esenzione dei 15mila euro annui rileva per tutti i compensi sportivi dilettantistici, a prescindere dalla categoria reddituale nella quale si collocano.

Di conseguenza, al suo superamento, il reddito del lavoratore sportivo sarà assoggettato a tassazione, ma solo per la parte eccedente e secondo il regime fiscale applicato. In questo senso, per i lavoratori sportivi autonomi, la ritenuta del 20% si applica solo sui compensi di importo superiore ai 15mila euro annui e previa ricezione dell’autocertificazione. Si pensi al caso dell’istruttore che svolga l’attività nei confronti di più Asd/Ssd.

In quest’ipotesi il lavoratore è tenuto a rilasciare a ciascun ente, al momento del pagamento, un’autocertificazione sui compensi complessivamente percepiti nell’anno solare. L’ente erogante, pertanto, sarà tenuto ad applicare la ritenuta unicamente sugli importi eccedenti la soglia di esenzione. Ai fini della determinazione del reddito imponibile, invece, i lavoratori autonomi dovranno indicare nel Quadro E i ricavi eccedenti la soglia di 15mila euro e da tale importo decurtare le spese sostenute.

Altro chiarimento riguarda i premi sportivi. La riforma prevede l’applicazione di una ritenuta del 20% sulle somme versate ad atleti e tecnici dilettantistici per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive, anche a titolo di partecipazione a raduni, quali componenti delle squadre nazionali di disciplina nelle manifestazioni nazionali o internazionali, da parte di Coni, Cip, federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, Asd e ssd.

Una previsione che non soltanto supera l’assetto ante riforma – ove i premi erano qualificati come redditi diversi e godevano dell’esenzione fiscale entro i 10mila euro annui – ma è limitata a specifiche categorie di soggetti percettori (atleti e tecnici tesserati del dilettantismo). Proprio su quest’aspetto l’Agenzia fa un condivisibile passo in avanti. Confermando il regime anche nel caso in cui il premio sia versato ad atleti e tecnici che ordinariamente lavorano nel settore del professionismo. Ciò tuttavia a condizione che le somme siano legate ad attività sportiva svolta resa ad atleti e tecnici come tesserati nell’ambito di squadre nazionali nel settore dilettantistico.

Andrea Mancino e Gabriele Sepio - Il Sole 24 Ore