31 ottobre 2024

Con il taglio al cuneo aumenti in busta paga fino a mille euro sul 2024

Dal 2025 il meccanismo diventerà strutturale: addio all’intervento sui contributi sostituito da un’indennità fino a 20mila euro e poi, in base al reddito, da una detrazione fissa e una decrescente

di Enzo De Fusco

Dal 2025 incremento in busta paga fino a mille euro netti l’anno per chi ha retribuzioni fino a 35mila euro. Premiati anche i dipendenti con stipendio annuo da 36mila a 44mila euro. Sempre dal prossimo anno sono da considerare strutturali per le persone fisiche sia il taglio del cuneo fiscale, sia la tassazione con tre aliquote di imposta e tre scaglioni di reddito già introdotta, per il solo anno 2024, dall’articolo 1, comma 2, del Dlgs 216/2023. Sono queste alcune delle novità fiscali contenute nell’articolo 2 della legge di bilancio 2025.

Oltre alla modifica degli scaglioni di reddito e delle aliquote di imposta, la norma considera definitiva l’ampliamento fino a 8.500 euro della soglia di no tax area prevista per i redditi di lavoro dipendente che viene quindi parificata a quella già vigente a favore dei pensionati.

Il taglio del cuneo non trova più applicazione sulla quota contributiva a carico del lavoratore dipendente ma cambia pelle e si sdoppia. Vediamo come.

Fino a 20mila euro

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente che hanno un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro in luogo della minore trattenuta contributiva è riconosciuta una somma calcolata applicando al reddito di lavoro dipendente percepito dal lavoratore una percentuale che varia a seconda dell’ammontare del medesimo reddito di categoria. In particolare, se il reddito di lavoro dipendente:

·         non supera 8.500 euro, si applica la percentuale del 7,1 per cento;

·         supera 8.500 euro ma non supera 15mila euro, si applica la percentuale del 5,3 per cento;

·         supera 15mila euro, si applica la percentuale del 4,8 per cento.

La somma non concorre a formare il reddito e ragionevolmente non costituisce base imponibile contributiva.

Tra 20mila e 40mila euro

Se, invece, il reddito complessivo supera 20mila euro ma non 40mila euro, è riconosciuta una detrazione, da rapportare al periodo di lavoro, di importo variabile a seconda dell’ammontare del reddito complessivo del lavoratore.

In particolare, la norma prevede che, se il reddito complessivo non supera 32mila euro, la detrazione è fissa ed è pari a 1mila euro. Se il reddito complessivo supera 32mila euro, spetta una detrazione decrescente al crescere del reddito, che si azzera per i soggetti con reddito pari a 40mila euro. Il risultato di questo cambio di impostazione nel calcolo porta come conseguenza che fino a 32mila euro di reddito dal 2025 si procede in piena continuità con il passato. Al contrario per chi guadagna di più (e fino a 44mila euro di retribuzione) si registra un vantaggio che può arrivare fino a poco meno di mille euro.

L’erogazione delle retribuzioni in via automatica, cioè senza necessità di istanza da parte del lavoratore.

Qualora in sede di conguaglio risulti che i benefici non spettano, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo. Nel caso in cui il predetto importo superi sessanta euro, il recupero dello stesso è effettuato in dieci rate di pari ammontare a partire dalla retribuzione che sconta gli effetti del conguaglio.

Il sostituto di imposta che riconosce le somme ai lavoratori con reddito complessivo fino a 20mila euro matura un credito che può compensare in F24.

Per determinare il reddito complessivo e il reddito di lavoro dipendente è necessario tener conto anche della quota esente del reddito agevolato ai sensi delle disposizioni che favoriscono il rientro di lavoratori in Italia. Inoltre, si deve tenere conto che il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze.

L’impatto sui conti pubblici

L’effetto complessivo annuo sui conti pubblici è pari a 12.971,8 milioni di euro l’anno, da ripartire tra l’effetto di maggiore spesa del bonus e la minore entrata di cui all’ulteriore detrazione sul reddito da lavoro dipendente compreso dell’addizionale regionale e comunale.

Enzo De Fusco -  Il Sole 24 Ore