23 maggio 2025

Con più rapporti di lavoro nello stesso momento bonus e detrazione solo da un datore

L’Agenzia fornisce chiarimenti sulle misure per la riduzione del cuneo fiscale ex L. 207/2024

Con la circ. n. 4 di ieri, 16 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni sulle misure introdotte dalla L. 207/2024 per la riduzione del cuneo fiscale.

Si ricorda che l’art. 1 commi 4 - 9 della L. 207/2024 ha introdotto a partire dal 2025, in favore dei lavoratori titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all’art. 49 del TUIR (con esclusione dei redditi da pensione di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati):

- un bonus (o somma), per chi ha un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro;

- un’ulteriore detrazione d’imposta per chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 e fino a 40.000 euro.

In merito al bonus, esso si determina applicando al reddito di lavoro dipendente la percentuale del:

-          7,1%, se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;

-          5,3%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 ma non a 15.000 euro;

-          4,8%, se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 euro.

L’ulteriore detrazione spetta per un importo pari:

-          a 1.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;

-          al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 ma non a 40.000 euro.

Per quanto concerne il bonus, ai soli fini dell’individuazione della percentuale applicabile, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all’intero anno. In merito, l’Agenzia chiarisce che, nel caso in cui un contribuente abbia lavorato per una parte dell’anno, per determinare la somma spettante, occorre:

- calcolare il reddito di lavoro dipendente che lo stesso avrebbe percepito se avesse lavorato per l’intero anno (reddito annuale teorico);

- determinare la corrispondente percentuale con riferimento al reddito annuale teorico;

- applicare detta percentuale al reddito di lavoro dipendente effettivamente percepito nell’anno.

In presenza di più redditi di lavoro dipendente, nel calcolare il numero dei giorni per i quali dividere il reddito percepito nell’anno ai fini del calcolo del reddito annuale teorico, i giorni compresi in periodi contemporanei devono essere computati una sola volta.

Altro aspetto sotto la lente dell’Agenzia è il reddito complessivo, funzionale per determinare l’accesso al bonus o all’ulteriore detrazione. Come previsto dalla norma, nella determinazione del reddito complessivo e del reddito di lavoro dipendente (quest’ultimo necessario per calcolare il bonus) rileva anche:

- la quota esente del reddito agevolato per il rientro in Italia di ricercatori e docenti residenti all’estero (art. 44 comma 1 del DL 78/2010);

- la quota esente del reddito agevolato per i lavoratori impatriati (art. 16 del DLgs. 147/2015 e art. 5 del DLgs. 209/2023).

Il reddito complessivo è poi assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze (di cui all’art. 10 comma 3-bis del TUIR).

Sul punto, l’Agenzia sottolinea che, oltre alle specifiche disposizioni stabilite dal comma 9 dell’art. 1 della L. 207/2024, occorre considerare l’ammontare del c.d. reddito di riferimento. In altre parole occorre tenere conto anche: dei redditi assoggettati a cedolare secca; dei redditi assoggettati a imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni (art. 1 comma 75 della L. 190/2014); della quota di agevolazione ACE ex art. 1 del DL 201/2011; delle mance del personale dei settori alberghiero e ristorazione assoggettate a imposta sostitutiva ex art. 1 commi 58 - 62 della L. 197/2022. Inoltre, l’Agenzia ricorda che per i soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale, quando le vigenti disposizioni fanno riferimento, per il riconoscimento della spettanza o per la determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo, anche di natura non tributaria, al possesso di requisiti reddituali, si tiene comunque conto del reddito effettivo e non di quello concordato.

È il sostituto d’imposta che deve riconoscere il bonus o l’ulteriore detrazione all’atto dell’erogazione delle retribuzioni, senza richiesta del lavoratore (resta ferma la possibilità per il lavoratore di chiedere al proprio sostituto d’imposta di non applicare tali benefici), verificandone la spettanza in sede di conguaglio.

Nel caso in cui il lavoratore abbia avuto più rapporti di lavoro nell’anno con datori di lavoro diversi, lo stesso può comunicare al datore di lavoro che riconosce il bonus o l’ulteriore detrazione le informazioni relative ai redditi degli altri rapporti di lavoro.

Invece, se il datore ha più rapporti di lavoro part time nello stesso momento, il bonus o l’ulteriore detrazione devono essere attribuiti da un solo sostituto d’imposta, scelto dal lavoratore.

Il lavoratore dipendente di un datore che non ha la qualifica di sostituto d’imposta (ad esempio, quello domestico) potrà fruire del bonus o dell’ulteriore detrazione in sede di dichiarazione dei redditi.

Massimo Negro e Daniele Silvestro - Il Sole 24Ore