09 gennaio 2025

Con transizione 5.0 più facile sostituire i macchinari

Il risparmio energetico nel cambio può essere verificato con norme di settore o prassi. Percentuali più favorevoli per investimenti fino a 10 milioni. Fotovoltaico con credito d’imposta più elevato

Transizione 5.0 senza rischi di ripresa del credito d’imposta. La legge di Bilancio apre alla possibilità di acquistare macchinari che non sono soggetti al controllo dei consumi per i cinque anni successivi con un contributo del 35% certo con una spesa fino a 10 milioni di euro. Questo a condizione che i beni siano caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore o da prassi. Aumenta il contributo per il fotovoltaico. Novità anche sul cumulo.

La sostituzione di beni

L’acquisto di beni, effettuati in sostituzione di beni materiali, con caratteristiche tecnologiche analoghe possono avere intrinseca la caratteristica di ridurre i consumi della struttura produttiva o dei processi interessati dall’investimento rispettivamente in misura pari al 3% e al 5 per cento. La condizione, data per assodata e non soggetta a calcoli di verifica puntuale con strumenti, scatta se i beni sono interamente ammortizzati da almeno 24 mesi alla data di presentazione della comunicazione di accesso al beneficio e se caratterizzati da un miglioramento dell’efficienza energetica verificabile sulla base di quanto previsto da norme di settore o da prassi. Le norme di settore sono regolamenti e standard tecnici applicabili alle specifiche attività produttive, emanati da enti nazionali, europei o internazionali competenti (ad esempio Uni, En, Iso, Cei). In alternativa le imprese possono fare riferimento alle prassi consolidate, cioè a linee guida, best practice o documenti di indirizzo pubblicati da organismi di settore o da autorità competenti, come il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, l’Enea o associazioni industriali di categoria. Se le imprese invece ritengono di poter ottenere un contributo più alto al 40 o 45% devono dimostrare una contribuzione al risparmio energetico superiore rispetto alle misure sopra indicate. In quel caso rientrano nella normativa standard e sono soggette a monitorare i consumi per i cinque anni successivi all’intervento per confermare i risparmi teorizzati nella relazione che ha accompagnato la comunicazione iniziale ove è riportato l’algoritmo che determina i risparmi energetici.

Percentuale più alta fino a 10 milioni

La possibilità di ottenere il credito di imposta più alto fino a 10 milioni di euro fa parte di un’altra modifica apportata dalla legge di Bilancio e vale per tutti gli investimenti non solo quelli in sostituzione. Con le modifiche il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 35% del costo a salire fino al 45% per la quota di investimenti fino a 10 milioni di euro. Per la quota di investimenti che eccede i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno, per ciascuna impresa beneficiaria, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 5% a salire fino al 15% del costo. La possibilità di fruizione del credito d’imposta con le nuove aliquote in relazione ai progetti di investimento ammessi a prenotazione dal 1° gennaio 2024 fino alla data di entrata in vigore della legge di bilancio è subordinata all’invio di apposita comunicazione del Gse sulla base della disponibilità delle risorse programmate disponibili.

Fotovoltaico e altre novità

Le modifiche normative ampliano gli importi ammissibili per gli investimenti in impianti fotovoltaici, aumentando le percentuali di calcolo per il credito d’imposta. Ora, tutti i moduli fotovoltaici di tipologia a), b) e c) contribuiscono alla base di calcolo del credito d’imposta con percentuali rispettivamente del 130%, 140% e 150% del loro costo. Questo permette alle imprese di ottenere incentivi più alti, fino al 67,5% del costo del fotovoltaico se abbinato a un bene trainante con un credito d’imposta del 45 per cento. Le specifiche tecniche dei moduli sono legate a efficienza e provenienza, con vincoli più stringenti per la tipologia c).

Per le società di locazione operativa, il risparmio energetico può essere calcolato sia sui consumi del noleggiante che del locatario. Progetti realizzati tramite una Esco con contratto Epc sono automaticamente considerati conformi se garantiscono una riduzione dei consumi del 3% per la struttura o del 5% per i processi produttivi.

Il credito d’imposta è cumulabile con le agevolazioni delle Zone economiche Speciali (Zes unica) e delle Zone logistiche semplificate (Zls), secondo quanto stabilito dalle rispettive normative.

Roberto Lenzi  -  Il Sole 24 Ore