20 settembre 2024

Concordato preventivo biennale, "Lascia o raddoppia"

Per favorire l’adesione si pensa ad un condono per il periodo 2018-2023

Difficile non definirlo un “condono fiscale”. Di quelli veri, della vecchia specie. Alcuni emendamenti al testo del Decreto Omnibus, presentati dalle forze della maggioranza parlamentare per favorire l’adesione al Concordato preventivo biennale, mirano ad introdurre una speciale forma di ravvedimento per i periodi d’imposta dal 2018 al 2023 tale da impedire controlli, accessi, ispezioni e verifiche.

Evidentemente lo scudo contro gli accertamenti tributari già previsto dall’articolo 34 del Decreto Legge n. 13 del 2024, che consente l’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria, ma impedisce gli accertamenti tributari in assenza di cause di decadenza, non è sufficiente per convincere i contribuenti ad aderire al Concordato preventivo biennale. In quest’ottica deve essere letta l’iniziativa, tutta parlamentare, con la quale si intende consentire ai soggetti a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale che aderiscono al Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024, previo il pagamento di un’imposta sostitutiva calcolata su una base imponibile forfettaria, di neutralizzare ogni forma di controllo tributario.

Dalla lettura dell’emendamento si evince che la somma da versare sarà variabile a seconda dell’indice di affidabilità fiscale riportato dal contribuente. La base imponibile, per la singola annualità, sarà pari:

·         al 5% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA 10;

·         al 10% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 8 ed inferiore a 10;

·         al 20% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 6 ed inferiore a 8;

·         al 30% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 4 ed inferiore a 6;

·         al 40% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA pari o superiore a 3 ed inferiore a 4;

·         al 50% del reddito dichiarato per i soggetti con punteggio ISA inferiore a 3.

L’imposta sostitutiva, invece, viene determinata nella misura pari al:

·         10%, se per il singolo periodo d’imposta il punteggio ISA è pari o superiore a 8;

·         12%, se per il singolo periodo d’imposta il punteggio ISA è pari o superiore a 6 ma inferiore a 8;

·         15% se per il singolo periodo d’imposta il punteggio ISA è inferiore a 6.

Si dispone, inoltre, un abbattimento del 30 % dell’imposta sostitutiva per i periodi direttamente interessati dalla pandemia da COVID-19 (2020 e 2021).

Il versamento, che potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 (30 novembre 2024 per il periodo d’imposta 2018) ovvero in forma rateale in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, a differenza da quanto attualmente previsto dall’articolo 34, comma 1, del Decreto Legislativo n. 13 del 2024, sarà tale da escludere in radice ogni forma di attività ispettiva dell’Amministrazione finanziaria, sia ai fini delle imposte dirette che dell’imposta sul valore aggiunto. Il condono non produrrà effetto, invece, se il pagamento delle somme dovute (unica soluzione o della prima rata) avverrà successivamente alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento di cui all’articolo 6-bis dello Statuto del contribuente (solo per il 2018 il riferimento è alla data di conversione del decreto).

La valenza del condono verrà meno: in caso di intervenuta decadenza dal Concordato preventivo biennale ai sensi dell’articolo 22 del Decreto Legislativo n. 13 del 2024; al verificarsi di uno dei delitti previsti dal Decreto Legge n. 74 del 2000 (esclusi quelli di natura prettamente omissiva di cui agli articoli 10-bis, 10-ter e 10-quater), dall’articolo 2621 del codice civile (per false comunicazioni sociali) e dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648 ter 1 del codice penale (per riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio); in caso di decadenza dalla rateazione delle somme dovute ai fini del ravvedimento.

Sarà obiettivamente difficile che il condono appena commentato arriverà in porto, soprattutto per quanto concerne la sua efficacia ai fini dell’imposta sul valore aggiunto. Per ora il Governo, per voce del suo principale rappresentante in materia fiscale, il Vice Ministro dell’Economia e finanze Maurizio Leo, non ha assunto una posizione ufficiale ed è sembrato piuttosto freddo all’idea di sostenere un condono di questa portata. Nonostante il problema della scarsa appetibilità del Concordato preventivo biennale resti ancora sul piatto, infatti, le conseguenze politiche di una tale decisione potrebbero determinare contraccolpi difficili da sostenere all’interno dell’esecutivo.

 Paolo Iaccarino - Fiscallfocus