11 ottobre 2024

Concordato preventivo e forfettari: la proposta e la sua interpretazione

Il concordato preventivo, introdotto nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 13/2024 è, per i contribuenti in regime forfettario, limitato in questa prima fase di introduzione al solo anno di imposta 2024.

Per i soggetti che adottano il regime agevolato di cui alla legge 190/2014, in teoria, l’approccio all’istituto dovrebbe risultare più semplice rispetto ai contribuenti soggetti ISA, non fosse altro perché le modalità di determinazione del reddito sono senza dubbio semplificate rispetto ad un contribuente in regime ordinario. Tuttavia, anche a seguito dei numerosi quesiti pervenuti, è evidente che il meccanismo d’insieme è tutt’altro che chiaro. Andiamo quindi ad analizzare alcuni aspetti che, con più frequenza, generano perplessità.

Un prima problematica, molto diffusa, è quella che emerge quando la proposta viene interpretata “a ritroso”, scoprendo che corrisponde ad un ammontare teorico di ricavi o compensi, per il 2024, superiore alla soglia di mantenimento del regime, ovvero 85.000 euro.

Partiamo da un esempio concreto per comprendere il caso in esame: attività degli studi di architettura (lavoro autonomo), ATECO 71.11.00. Ammontare dei compensi percepiti, dichiarati nel quadro LM di Redditi 2024 anno di imposta 2023, euro 80.000. Reddito lordo (dal quale vengono poi dedotti i contributi previdenziali obbligatori) euro 62.400. A fronte di questi dati, la proposta di concordato è pari a euro 67.315.

In questo quadro, talora emerge il dubbio in merito alla possibilità di mantenere il regime agevolato nel 2025, a fronte dell’adesione al concordato per il 2024, poiché effettuando un conteggio a ritroso, a fronte di un reddito lordo di 67.315 euro corrisponde ad un ammontare “virtuale” di onorari di 86.301, e quindi oltre soglia 85.000. Tuttavia, ciò non deve preoccupare affatto.

La proposta che eventualmente viene accettata dal contribuente è infatti una proposta reddituale, non un impegno in termini di ricavi o compensi. Ai fini delle soglie, e quindi anche dell’eventuale perdita del regime agevolato, valgono solo i ricavi o compensi effettivamente conseguiti nel 2024, che emergeranno dal quadro LM del modello Redditi 2025. Non dobbiamo dimenticare, infatti, che tutti gli obblighi dichiarativi restano invariati. Di conseguenza, il quadro LM del prossimo anno sarà sostanzialmente identico a quello ora oggetto di esame, con indicazione di ricavi o compensi effettivi, salvo l’inevitabile introduzione di un nuovo campo nel quale certamente verrà evidenziato il reddito accettato a seguito del concordato, al fine di evidenziare appunto il valore sulla base del quale, sempre dopo aver dedotto i contributi obbligatori, sarà calcolata l’imposta sostitutiva.

Non deve nemmeno sorprendere che la proposta, se “letta a ritroso”, porti gli onorari ad essere virtualmente (e solo virtualmente!) superiori agli 85.000 euro, perché non bisogna dimenticare che gli effetti del concordato restano validi fino ad onorari o ricavi effettivi non superiori non solo a 85.000 euro, e nemmeno superiori a 100.000 euro (soglia che impone il passaggio al regime ordinario nell’immediato), ma addirittura fino a 150.000 euro.

Se vogliamo “tradurre” in righi il tutto, sottoscrivere il concordato preventivo per un contribuente forfettario significa semplicemente assumere un impegno sull’ammontare fiscalmente rilevante, per l’anno di imposta 2024, del rigo LM34 ultima colonna, fermo restando tutti gli altri campi.

Altra questione, forse così non diffusa, ma comunque fonte di incertezza, è quella dei diritti d’autore correlati. Spesso ci viene richiesto come ottenere una proposta di concordato che non sia influenza da tali diritti d’autore, ovvero come “depurare” il valore sul quale viene formulata la proposta da tali diritti. Ebbene, ciò non è possibile. Infatti, a differenza di quanto previsto per i soggetti ISA, non esistono “variabili non concordabili” per i forfettari. Il meccanismo di formulazione della proposta di concordato è, per questi contribuenti, estremamente grezza: il valore di reddito lordo atteso è influenzato da quanto indicato nel quadro LM (ovvero ATECO, ricavi o compensi – compreso il diritto d’autore correlato all’attività professionale svolta – e influenzato anche dal fatto se trattasi di reddito di lavoro autonomo o di impresa). Altri distinguo non sono possibili, non essendo previsti dalla norma né materialmente effettuabili, visto che non esiste un rigo nel quale individuare un reddito 2023 rilevante ai fini del concordato diverso da quello dichiarato.

Infine, molti dubbi emergono per i contribuenti che esercitano più di una attività. Premesso che l’Agenzia delle Entrate non ha fornito alcuna indicazione in merito, e considerato che la norma non impone alcun tipo di preclusione, posto che se l’ammontare complessivo dei ricavi o compensi 2023 è inferiore a 85.000 euro la proposta viene formulata, così come accade per i forfettari “mono attività”, si ritiene che tale proposta sia valida e vincolante per l’amministrazione finanziaria se accettata dal contribuente, anche laddove il peso relativo delle attività dovesse cambiare nel 2024 rispetto al 2023 (d’altra parte, se un contribuente cui si applica ISA nel 2023 diviene multiattività nel 2024 o nel 2025, il concordato resta valido, così come precisato nella circolare 18/E/2024, di conseguenza non si vede ragione per la quale il medesimo ragionamento non debba valere per un forfettario).

Fiscal Focus - Sandra Pennacini