20 giugno 2025

Condizionatori tra "Bonus casa" ed Ecobonus

Per l’installazione ex novo del condizionatore può competere la detrazione IRPEF del 50% o del 36% delle spese sostenute nel 2025

Per l’installazione di condizionatori possono competere, al ricorrere di determinate condizioni, due differenti bonus “edilizi”:

-          la detrazione IRPEF prevista per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio, di cui all’art. 16-bis del TUIR (c.d. “bonus casa”);

-          la detrazione IRPEF/IRES prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. ecobonus).

Quanto al “bonus casa”, che si ricorda compete ai soli soggetti IRPEF per gli interventi su unità immobiliari residenziali, l’agevolazione può riguardare anche la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, ai sensi della lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR.

Per fruire della detrazione IRPEF è necessario che l’impianto sia:

-          installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, ecc.);

-          posto direttamente al servizio dell’abitazione.

Fra gli interventi agevolati con il “bonus casa” ai sensi della sopracitata lett. h), l’Agenzia delle Entrate fa un’elencazione esemplificativa in diversi documenti di prassi (cfr. guida Agenzia Entrate maggio 2024, p. 37, circ. Agenzia delle Entrate 26 giugno 2023 n. 17 e 25 giugno 2021 n. 7).

Rientrano, infatti, fra detti interventi quelli riguardanti gli impianti tecnologici quali le “pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto”.

Sotto il profilo documentale, la norma contenuta nella lett. h) dell’art. 16-bis comma 1 del TUIR dispone che tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Quindi, ai fini della detraibilità delle relative spese, occorre acquisire, ad esempio la scheda tecnica del produttore che attesti il conseguimento del risparmio energetico.

Rimane fermo che in un contesto più ampio di interventi di recupero edilizio (es. di ristrutturazione ai sensi dell’art. 3 comma 1 lett. d) del DPR 380/2001), l’installazione o la sostituzione dei condizionatori può beneficiare della detrazione IRPEF ai sensi dell’art. 16-bis comma 1 lett. b) del TUIR (con quel che ne consegue anche in relazione all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta).

Quanto alla detrazione IRPEF/IRES di cui all’art. 14 comma 1 del DL 63/2013 (c.d. ecobonus), che riguarda tutte le tipologie di immobili e non soltanto quelli residenziali, rientrano tra gli interventi agevolati quelli che riguardano gli impianti di riscaldamento. Si tratta degli interventi di “sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia, destinati alla climatizzazione invernale con o senza produzione di acqua calda sanitaria e alla climatizzazione estiva se reversibili, aventi i requisiti di cui all’allegato F” del medesimo decreto (art. 2 comma 1 lett. e) punto v) del DM 6 agosto 2020 n. 159844).

Giova evidenziare che, mentre il “bonus casa”, di cui all’art. 16-bis comma 1 lett. h) del TUIR, spetta anche per le installazioni eseguite ex novo, cioè senza sostituire un apparecchio preesistente, l’ecobonus, coerentemente con il dato testuale dell’art. 2 comma 1 lett. e) punto v) del decreto “Requisiti”, compete soltanto se viene sostituito l’impianto di riscaldamento già presente (a tal proposito, si richiama la risposta resa dall’ENEA del 13 maggio 2021 n. 5.D (ex 20).

Quanto alle aliquote per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 non vi sono più differenze tra “bonus casa” ed ecobonus; l’agevolazione compete nella misura del 50% se le spese sono sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2025 in relazione all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, mentre per gli altri immobili l’aliquota scende al 36%. Per gli anni 2026 e 2027 le aliquote scendono ulteriormente al 36% per l’abitazione principale e al 30% per gli altri immobili. Per entrambi i bonus, inoltre, la detrazione è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Quel che però cambia, aldilà degli ulteriori adempimenti richiesti per ogni singolo bonus “edilizio”, è l’importo massimo di spesa detraibile: mentre nel “bonus casa” la detrazione compete, in relazione alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2027, nel limite massimo di spesa pari a 96.000 euro per unità immobiliare, per gli interventi individuati dalla lett. e) del comma 1 dell’art. 2 del DM 6 agosto 2020 “Requisiti” aventi ad oggetto gli impianti di climatizzazione invernale, l’ammontare massimo della detrazione ecobonus è di 30.000 euro.

Arianna Zeni - Eutekne