Le partecipazioni acquisite per effetto di un conferimento di azienda ai sensi dell’articolo 176 del TUIR si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferitaria, a prescindere dalla forma giuridica della società conferitaria (società a responsabilità limitata o società per azioni) e dalla circostanza che, prima del conferimento, il conferente fosse o meno già socio della conferitaria.
È quanto chiarito dall’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili con la Norma di comportamento n.238/2026 con la quale è intervenuta, appunto, in merito al conferimento d’azienda in regime di neutralità fiscale.
Neutralità fiscale e continuità dei valori
Secondo quanto disposto dall’articolo 176 del TUIR, i conferimenti d’azienda effettuati tra i soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciali sono fiscalmente neutrali. In particolare, non costituiscono per i conferenti operazioni realizzative di plusvalenze o minusvalenze nei limiti in cui i conferitari attribuiscono agli elementi conferiti dall’azienda il medesimo valore fiscalmente riconosciuto in capo ai conferenti.
Il meccanismo si fonda quindi sulla continuità dei valori fiscali. Da un lato, i conferenti assumono quale valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione ricevuta il valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita; dall’altro, tale partecipazione si considera iscritta come immobilizzazione finanziaria nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell’azienda conferita.
Il nodo della Srl già partecipata dal conferente
ll tema più delicato riguarda il caso in cui la conferitaria sia una Srl già partecipata dal conferente. In una Spa, il conferimento può comportare l’emissione di nuove azioni, rendendo più immediata l’individuazione della “partecipazione ricevuta”. Nella Srl, invece, quando il conferente è già socio, l’operazione può tradursi non tanto nella ricezione di una nuova quota, quanto nell’incremento del valore della partecipazione già posseduta.
Una lettura meramente letterale dell’articolo 176 potrebbe quindi portare a sostenere che, in assenza di una nuova quota materialmente “ricevuta”, il regime previsto per la partecipazione derivante dal conferimento non sia applicabile. La Norma di comportamento respinge questa impostazione, valorizzando una lettura sistematica e funzionale della disciplina.
Secondo l’AIDC, il riferimento alla partecipazione ricevuta non può essere interpretato in modo così rigido da far dipendere gli effetti fiscali dell’operazione dalla forma giuridica della conferitaria. Diversamente, si finirebbe per trattare in modo differente operazioni sostanzialmente identiche, solo perché realizzate mediante una Srl anziché mediante una Spa.
Participation exemption anche dopo il conferimento
La questione assume particolare importanza nelle operazioni in cui il conferimento d’azienda è seguito dalla cessione della partecipazione nella conferitaria. Il richiamato l’articolo 176, comma 3, del TUIR prevede espressamente che il conferimento in continuità fiscale e la successiva cessione della partecipazione per beneficiare della participation exemption non integrano, di per sé, una fattispecie abusiva ai sensi dell’art. 10-bis dello Statuto dei diritti del contribuente.
Resta naturalmente necessario verificare la presenza dei requisiti ordinari della PEX: periodo minimo di possesso, classificazione tra le immobilizzazioni finanziarie, residenza fiscale della partecipata in Paesi non a fiscalità privilegiata ed esercizio di un’impresa commerciale da parte della società partecipata.
La Norma in argomento si concentra in particolare sui primi due requisiti, chiarendo che la continuità derivante dal conferimento consente di valorizzare la storia contabile e fiscale dell’azienda conferita. In questo modo, la partecipazione nella conferitaria può essere considerata immobilizzata con riferimento ai bilanci nei quali risultavano iscritti i beni dell’azienda oggetto di conferimento.
L’interpretazione sistematica prevale sul dato formale
L’impostazione dell’AIDC si fonda su una lettura coerente con la ratio della norma. Il conferimento d’azienda in neutralità fiscale mira a consentire riorganizzazioni societarie senza emersione immediata di materia imponibile, purché sia garantita la continuità dei valori. In questo contesto, distinguere tra Spa e Srl, o tra conferitaria già partecipata e non partecipata, rischierebbe di introdurre un elemento formale non giustificato dalla funzione della disciplina.
La Norma richiama anche il quadro europeo delle operazioni straordinarie, evidenziando come la Direttiva 2009/133/CE utilizzi un linguaggio riferito ai titoli ricevuti, ma trovi applicazione anche a società, come le Srl, il cui capitale è rappresentato da quote. Ne deriva che l’espressione “partecipazione ricevuta” deve essere interpretata in modo coerente con la sostanza economica dell’operazione.
Questa impostazione appare in linea anche con un più generale criterio interpretativo, secondo cui il dato letterale non può essere isolato dalla finalità della norma quando ciò conduce a risultati irragionevoli o incoerenti.
Fiscalfocus - Lucia Giampà