La legge di bilancio 2025 ha previsto una riduzione contributiva in favore dei soggetti che si iscrivono per la prima volta nel corso del 2025 a una delle Gestioni INPS per artigiani e commercianti (art. 1 comma 186 della L. 207/2024). Con la circolare n. 83, pubblicata ieri, l’INPS ha diffuso i primi chiarimenti sulla misura e definito le modalità di presentazione della domanda tramite il “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo)”.
Possono beneficiare dell’agevolazione gli imprenditori individuali, i soci di società di persone e di srl, i coadiuvanti e i coadiutori familiari dei titolari.
Sono ammessi a fruire della disposizione anche gli imprenditori che applicano ai fini fiscali il regime forfetario. Poiché la riduzione della L. 207/2024 è fruibile in alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni di aliquota, per i contribuenti in regime forfetario la misura è alternativa a quella prevista dall’art. 1 commi da 76 a 84 della L. 190/2014. L’INPS precisa che, se prima della pubblicazione della circolare è stata richiesta la riduzione del regime forfetario, è possibile comunque presentare domanda per la maggior riduzione del 50%; ciò determina la revoca dell’agevolazione precedente dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale. Successivamente, esaurito il periodo di fruizione della riduzione del 50%, potrà essere chiesta nuovamente quella prevista dalla L. 190/2014.
L’agevolazione è riconosciuta in favore dei soggetti che abbiano avviato l’attività lavorativa, o siano entrati in società, tra il 1° gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025. Per i soci di società rileva la data di primo ingresso nella società che dà titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale nel 2025. Per i coadiutori e coadiuvanti familiari l’attività lavorativa può essere iniziata nel corso del 2025 anche in imprese già attive.
La riduzione contributiva ammonta al 50% dei contributi dovuti alle predette Gestioni; in assenza di particolari limitazioni, l’INPS conferma che la stessa opera tanto sui contributi minimi quanto su quelli a percentuale calcolati sulla base dei redditi d’impresa complessivamente dichiarati.
Il dimezzamento si applica sulla sola aliquota IVS, mentre restano dovuti in misura piena il contributo di maternità e, per gli iscritti alla Gestione commercianti, l’aliquota aggiuntiva per il finanziamento dell’indennizzo in occasione della cessazione definitiva dell’attività senza avere raggiunto i requisiti per la pensione di vecchiaia.
Il periodo agevolabile è pari a 36 mesi da usufruire:
- senza soluzione di continuità di contribuzione a una delle due Gestioni previdenziali;
- a partire dalla data di avvio dell’attività d’impresa o di primo ingresso nella società nel 2025.
Nel caso in cui non ci sia coincidenza tra la data di avvio dell’attività e la data in cui il soggetto ha i requisiti di iscrizione alla gestione previdenziale, a condizione che entrambe le condizioni si verifichino nel 2025, i 36 mesi decorrono dalla data di prima iscrizione alla gestione previdenziale.
Con riguardo al requisito della continuità, nell’ottica di agevolare le nuove attività, viene riconosciuto il diritto al mantenimento della riduzione contributiva sia nel caso in cui il lavoratore cambi impresa e/o attività svolta, sia nel caso di variazione della gestione previdenziale (da artigiani a commercianti e viceversa), nonché in caso di temporanea cessazione dell’attività lavorativa. Allo stesso modo, l’agevolazione permane in caso di variazioni nella posizione anagrafica che non comportino la cancellazione da una delle due gestioni previdenziali.
L’interruzione della continuità nella copertura contributiva determina la perdita del diritto alla riduzione contributiva in caso di successiva nuova iscrizione alle gestioni speciali. È il caso del commerciante che inizia l’attività a marzo 2025 e la cessa a febbraio 2027; se a marzo 2027 avvia una nuova attività commerciale, può mantenere l’agevolazione essendovi obbligo contributivo per i mesi sia di febbraio che di marzo 2027; se invece la nuova attività venisse avviata ad aprile 2027, l’agevolazione verrebbe meno perché sarebbe interrotta la continuità, mancando copertura previdenziale per il mese di marzo 2027.
È importante ricordare che, per l’accredito della contribuzione, trova applicazione la disposizione di cui all’art. 2 comma 29 della L. 335/95, dettata con riferimento alla Gestione separata INPS. In forza di tale norma, il pagamento di un importo complessivo pari al contributo calcolato (con le aliquote previste per le Gestioni artigiani e commercianti) sul minimale di reddito attribuisce il diritto all’accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno; in caso di versamento di un contributo inferiore a quello corrispondente a detto minimale, i mesi accreditati sono proporzionalmente ridotti. Ad esempio, al soggetto tenuto alla sola contribuzione nei limiti del minimale di reddito, a fronte del pagamento di contributi calcolati con aliquota ridotta che ammonta al 50% della contribuzione che sarebbe dovuta sul minimale di reddito con aliquota ordinaria, vengono accreditati ai fini pensionistici 6 mesi.
Eutekne - Paola Rivetti