Dalla pubblicazione del provvedimento nessuna novità.
Possono beneficiare del contributo straordinario i lavoratori autonomi e i professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS, nonché i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al Decreto Legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che, nel periodo d'imposta 2021, abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro.
I beneficiari, che devono risultare iscritti alla data del 18 maggio 2022, con partita IVA attiva e attività lavorativa avviata entro la medesima data, devono aver effettuato alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall'anno 2020.
In merito alle modalità di compilazione della domanda, l’istanza sarà corredata da una dichiarazione del beneficiario, rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attinente ai requisiti richiesti per accedere al contributo. Il beneficiario, non titolare di pensione, non deve essere percettore dei contributi di cui agli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti, né aver presentato richiesta ad altro ente previdenziale per il contributo in commento, non aver percepito un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021 e risultare iscritto alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti. Ciascun ente previdenziale interessato provvederà a determinare termini e modalità di presentazione della domanda. In ogni caso la domanda dovrà essere corredata da copia fotostatica del documento di identità in corso di validità e del codice fiscale, nonché delle coordinate bancarie o postali per l'accreditamento dell’importo relativo al beneficio.
In attesa di conoscere la data di apertura di ciascuno sportello, si colga che l’articolo 20 del Decreto Aiuti-ter, pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 23 settembre 2022, ha incrementato di ulteriori 150 euro l’indennità riconosciuta ai beneficiari che nel periodo d’imposta 2021 abbiano percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro. Trattandosi di una disposizione che non incide sui criteri e modalità per la concessione dell'indennità una tantum non sarà necessaria l’adozione di un ulteriore decreto ministeriale che ne disciplini l’attuazione. Piuttosto ciascun ente previdenziale interessato dovrà adeguare il modello di istanza affinché, oltre alla dichiarazione sostitutiva di non aver percepito un reddito complessivo superiore all'importo di 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021, sia inserita una specifica dichiarazione con la quale il beneficiario dichiari la percezione per il medesimo periodo d’imposta di un reddito inferiore alla soglia per ottenere la maggiorazione del contributo.
Le Casse, già con nota dell’Associazione degli Enti previdenziali privati (Adepp) dello scorso 19 settembre 2022, si sono dichiarate pronte ad aggiornare la procedura informatica allestita per la richiesta del bonus, tenendo conto del doppio tetto reddituale dei potenziali aventi diritto.