Non è chiaro quando può esercitarsi l’accesso ai documenti
Ai sensi dell’art. 2320 comma 3 c.c., nella sas il socio accomandante ha il diritto di ricevere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, nonché di controllarne l’esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 26071/2022) ha rilevato come la norma citata distingua, letteralmente, tra il diritto dell’accomandante:
- di ricevere comunicazione del bilancio, diritto che attiene a un adempimento di comunicazione annuale da parte dell’amministratore;
- di controllarne l’esattezza, diritto che consegue a una specifica richiesta del socio all’amministratore.
Con riguardo al diritto di controllo in senso proprio, la formulazione letterale della norma ha suscitato diversi dubbi, specie in ordine ai suoi limiti e al rapporto con il disposto dell’art. 2261 c.c. che, dettato con riferimento alle società semplici, dovrebbe trovare applicazione anche per le sas, in forza del doppio richiamo operato dagli artt. 2315 e 2293 c.c.
Il citato art. 2261 c.c. prevede che i soci che non partecipano all’amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizia sullo svolgimento degli affari sociali, di consultare i documenti relativi all’amministrazione e di ottenere il rendiconto quando gli affari per cui è stata costituita la società sono stati compiuti.
Secondo una parte della dottrina, tuttavia, tale disposizione si applicherebbe solo alle società semplici e alle snc, atteso che il diritto di controllo del socio accomandante sarebbe integralmente disciplinato dall’art. 2320 comma 3 c.c.
In base a tale orientamento, quindi, il diritto di controllo dell’accomandante sarebbe finalizzato alla sola verifica della correttezza del bilancio e potrebbe essere esercitato solo in funzione di tale controllo annuale.
In senso analogo si è espressa, anche di recente, una parte della giurisprudenza di merito, che, da un lato, ha evidenziato come i poteri riconosciuti all’accomandante non possano configurarsi alla stregua di quelli previsti dall’art. 2261 c.c. per i soci della snc, trattandosi di un sindacato che verte esclusivamente sull’esattezza dei dati esposti in bilancio e non sull’amministrazione in generale e, dall’altro lato, ha escluso la possibilità, per il socio accomandante, di consultare i libri sociali nel corso dell’esercizio, potendo egli verificare la regolarità della gestione sociale soltanto al termine dell’annualità (cfr. Trib. Padova 9 agosto 2019 e Trib. Roma 13 febbraio 2018); e ciò con l’ulteriore corollario per cui i soci accomandanti non avrebbero il diritto di ricevere dagli amministratori notizie circa la gestione dell’impresa sociale né di accedere integralmente alla documentazione sociale (così Trib. Roma 13 febbraio 2018).
Sul fronte opposto si pongono altra parte della dottrina e alcuni giudici di merito, che interpretano estensivamente il diritto di controllo del socio accomandante sull’amministrazione della società, anche in considerazione del fatto che il diritto ad una piena informazione è riconosciuto perfino ai soci non amministratori della srl, ex art. 2476 comma 2 c.c. (cfr. Trib. Milano 18 ottobre 2016, Trib. Novara 19 dicembre 2009 e Trib. Salerno 18 settembre 2009).
Si è infatti osservato che, se un diritto di portata così ampia vale per la srl, a maggior ragione esso deve valere per le società di persone (compresa la sas), in cui la “centralità” del socio è connaturata alla struttura tipologica dell’ente, che si identifica in una impresa collettiva a compagine ristretta, priva della logica speculativa tipica del diritto azionario.
Ne consegue che, secondo tale impostazione, anche il socio accomandante avrebbe il diritto di:
- consultare tutti i documenti inerenti alla gestione della società, compresa la documentazione commerciale;
- avvalersi, nell’ambito di tale consultazione, di un professionista di sua fiducia;
- estrarre copia dei documenti consultati;
- esercitare il diritto di controllo in qualunque momento dell’esercizio sociale e non solo al termine di esso.
Se il tenore letterale dell’art. 2320 comma 3 c.c. sembra deporre nel senso di consentire il controllo del socio accomandante al solo (e limitato) fine di verificare la correttezza dei dati esposti nel bilancio, in favore della seconda tesi interpretativa sembrerebbe rilevare la “ratio” della norma.
Se essa è quella di contemperare il divieto del socio accomandante di ingerirsi nella gestione della società con il suo diritto ad essere comunque informato della medesima, infatti, parrebbe corretto consentirgli di esercitare tale diritto nella stessa misura in cui esso è riconosciuto, per esempio, ai soci non amministratori della srl, fermo restando il limite imposto dal principio di buona fede e correttezza.
Del resto, anche il socio accomandante della sas può avere interesse ad una piena informazione sulla gestione sociale per soddisfare necessità diverse dalla mera verifica di correttezza del bilancio; si pensi, per esempio, alla necessità di conoscere il valore di liquidazione della quota in caso di recesso o a quella di essere posto nelle condizioni di valutare, ed eventualmente richiedere – o quanto meno sollecitare – la revoca, all’accomandatario, della facoltà di amministrare.
Maurizio Meoli e Monica Valinotti - Eutekne