La finalità del regolamento è quella di prevenire trasferimenti illeciti di denaro contante e quindi evitare il rischio di riciclaggio ed il finanziamento delle attività criminali. Il decreto ha ampliato la “nozione” di denaro contante a cui si applicano i limiti di trasferimento fuori e dentro i confini dell’Unione europea.
Nella definizione di denaro contante rientrano la valuta, gli strumenti negoziabili al portatore, i beni utilizzati come riserve altamente liquide di valore e le carte prepagate. Costituiscono “strumenti negoziabili al portatore” gli “strumenti diversi dalla valuta che autorizzano i loro portatori a esigere il pagamento di una somma di denaro dietro presentazione dello stesso, senza dover provare la propria identità o diritto di disporne. Tali strumenti, come chiarisce il decreto, sono gli assegni turistici, gli assegni, i vaglia cambiari o ordini di pagamento emessi al portatore, firmati ma privi del nome del beneficiario, girati senza restrizioni a favore di un beneficiario fittizio, ovvero emessi altrimenti in forma tale che il relativo titolo passi all’atto della consegna.
Come già anticipato il decreto prevede una vera e propria “stretta” per le carte prepagate non nominative che vengono del tutto equiparate al denaro contante. Queste carte contengono valore in moneta o liquidità e possono essere utilizzate per operazioni di pagamento, per l’acquisto di beni o servizi o per la restituzione di valuta, qualora non collegata ad un conto corrente.
Il regolamento rende più stringenti i controlli nei confronti dei soggetti che non dichiarano il denaro oltre la soglia consentita in ingresso e in uscita dalla UE. Inoltre, la “stretta” riguarda anche i soggetti che non adempiono all’obbligo di informativa relativamente al denaro contante non accompagnato, cioè il “denaro contante che rientra in una qualsiasi tipologia di spedizione ovvero in un plico postale o equivalente senza una persona fisica che lo porti con sé, nel bagaglio o nel mezzo di trasporto”.
È anche possibile, secondo quanto previsto dal regolamento, che la Dogana trattenga gli importi di denaro non indicati. Infatti, qualora nelle attività di controllo di un plico postale, di spedizioni merci o di bagagli non accompagnati da o verso il territorio nazionale, venga rinvenuto denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, il mittente, il destinatario o un rappresentante ha l’obbligo di presentare una dichiarazione informativa all’Agenzia delle Dogane e dei monopoli.
La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di 30 giorni. In questi casi l’Agenzia delle Dogane e la Guardia di Finanza trattengono il denaro non accompagnato fin quando non venga presentata la dichiarazione informativa.
Il denaro non dichiarato viene sequestrato nella misura del 50 per cento oltre la soglia consentita di 10.000 euro, fino a 20.000 euro; del 70 per cento fino a 100.000 euro e per l’intero importo oltre la soglia di 100.000 euro.
L’omessa dichiarazione dà luogo all’irrogazione di una sanzione amministrativa pari al 15 per cento oltre la soglia fino a 20.000 euro e al 30 per cento se non supera l’importo di 40.000 euro. Oltre tale importo la sanzione viene irrogata in misura piena.
Fiscalfocus - Nicola Forte