La Cassazione, nella sentenza n. 19603/2023, ha stabilito che, ove l’esistenza del debito erariale e del suo rilevante ammontare si ricavino dagli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza e dalla denuncia dell’Agenzia delle Entrate, e la conoscenza di tale debito sia desumibile dalla notificazione delle cartelle esattoriali, è ravvisabile il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (di cui all’art. 11 del DLgs. 74/2000) nella concatenazione dei seguenti atti negoziali:
- costituzione in fondo patrimoniale dei beni immobili in comunione tra il debitore e la consorte;
- successiva donazione di parte di essi al figlio.
Essi, infatti, in questo contesto, assumono la veste di atti privi di reale giustificazione se non quella di sottrarre i beni che ne hanno costituito oggetto al soddisfacimento delle ragioni erariali, salvaguardando il patrimonio familiare, prima apponendovi un vincolo di destinazione e poi trasferendone a titolo gratuito una parte, senza alcuna giustificazione, al figlio, al mero scopo dichiarato di tutelarne gli interessi.
Eutekne