22 novembre 2024

CPB: le novità non finiscono mai

Alla luce degli emendamenti presentati in fase di conversione del Decreto Legge n. 155 del 2024 la riapertura dei termini di adesione al Concordato preventivo biennale assume un sapore del tutto differente.

Con la conversione del Decreto fiscale collegato alla prossima Manovra finanziaria, infatti, potrebbero cambiare i termini che regolano le cause di esclusione e di cessazione anticipata conseguenti alle modifiche della compagine sociale dei soggetti trasparenti di cui all’articolo 5 del TUIR. Nel frattempo, sempre in fase di conversione del Decreto fiscale, arriva l’emendamento del Governo teso a rendere definitiva la riapertura dei termini di adesione al CPB, secondo le stesse indicazioni disposte dal Decreto Legge n. 167 del 2024.

Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera b-quater), del Decreto Legislativo n. 13 del 2024 oggi vigente l’adesione al CPB è inibita se nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato la società o l'ente risulta interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento, ovvero, la società o l'associazione di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è interessata da modifiche della compagine sociale.

In particolare, per come tale clausola di esclusione è stata successivamente declinata dall’Amministrazione finanziaria nelle numerose Faq dedicate alla questione, le modifiche della compagine sociale assumono rilevanza per i soli soggetti di cui all’articolo 5 del TUIR, ovvero per le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, per le società di fatto e le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni. In caso di modifica della compagine sociale nessuna conseguenza è invece rinvenibile per le imprese familiari e coniugali esercitate in forma non societaria, nonché per le società di capitali in trasparenza fiscale di cui agli articoli 115 e 116 del TUIR. Per queste ultime qualsivoglia tipologia di modifica della compagine sociale non determina alcuna conseguenza.

Inoltre, rispetto alle società di cui all’articolo 5 del TUIR, prima con la Circolare n. 18/E del 2024, poi con le già citate Faq pubblicate sul proprio sito istituzionale, l’Amministrazione finanziaria ha specificato che le modifiche di ripartizione delle quote di partecipazione all’interno della medesima compagine sociale, come anche quelle conseguenti alla morte del socio, non rilevano ai fini della causa di esclusione. Di contro assumono sempre rilevanza, inibendo l’adesione al Concordato preventivo, il recesso o l’esclusione del socio/associato.

Orbene, alla luce della normativa e, soprattutto, dei chiarimenti che sono sopraggiunti, alcune società o enti di cui all’articolo 5 del TUIR interessati dalle variazioni della propria compagine sociale non hanno, proprio per tale motivo, aderito al Concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 per l’assenza dei suoi presupposti. Problema che potrebbe essere superato con l’approvazione dell’emendamento 7.0.501 a firma dei relatori Senatori Elena Testo, Paola Ambrogio e Dario Damiani, con il quale si intende limitare l’ambito di applicazione della causa di esclusione dal Concordato preventivo biennale, e del conseguente motivo di cessazione anticipata, ai soli casi in cui la modifica della compagine sociale determina un aumento, per teste, dei soci o associati. Pertanto, se l’emendamento andasse effettivamente in porto le società ed associazioni professionali interessate nel 2024 da modifiche della propria compagine, che non abbia tuttavia determinato un aumento dei soci e associati, potranno aderire tardivamente al Concordato preventivo esercitando la propria facoltà mediante l’invio della dichiarazione integrativa entro il 12 dicembre 2024.

Si pensi al caso della società in nome collettivo composta da due soci, in cui uno dei due abbia ceduto in data 30 giugno 2024 l’intera propria quota di partecipazione all’altro socio ovvero ad un soggetto terzo e, per tale motivo, non abbia potuto aderire al Concordato preventivo a causa della variazione della compagine sociale. Con l’emendamento in commento, non venendosi a determinare un incremento del numero dei soci, la società potrà legittimamente esercitare l’adesione al Concordato preventivo, prima inibita, entro il 12 dicembre 2024. Lo stesso dicasi in caso di avvenuto recesso di uno dei due soci della medesima società.

Come per i contribuenti che non rispettavano al 31 ottobre 2024 la condizione debitoria imposta dall’articolo 10, comma 2, del Decreto Legislativo n. 13 del 2024, che con la riapertura dei termini dovrà essere verificata nuovamente alla data dell’effettiva adesione, offrendo così una nuova opportunità di adesione, anche per le modifiche della compagine sociale l’impedimento iniziale potrebbe venire meno e consentire, con l’approvazione dell’emendamento, l’adesione originariamente esclusa.

Fiscal Focus - Paolo Iaccarino