Fisco in pressing sulle imprese con rilevanti crediti ricerca e sviluppo in vista del riversamento in scadenza lunedì 3 giugno. Nelle ultime settimane si sono intensificate le attività di controllo sui crediti ricerca e sviluppo (R&S) compensati tra il 2016 e il 2021. Le comunicazioni ricordano la possibilità di definire la posizione aderendo alla sanatoria prevista dall’articolo 5 del Dl 146/2021 i cui termini sono fissati al 3 giugno 2025. Per consentire alle imprese di recuperare i dossier che risalgono anche ad anni molto remoti, assumendo poi una decisione ponderata, sarebbe opportuna una proroga del termine a dopo l’estate.
Questionari e riversamento
L’articolo 19 del Dl 25/2025 ha disposto la riapertura dei termini per il riversamento dei crediti R&S (Dl 145/2013) previsto dal Dl 146/2021. La nuova scadenza è stata fissata in modo molto ravvicinato a lunedì 3 giugno 2025.
Diverse imprese hanno ricevuto in questi giorni dagli Uffici dell’agenzia delle Entrate richieste di documentazione riguardanti i crediti riversabili con particolare riferimento alla dimostrazione dell’esistenza dei requisiti previsti dal cosiddetto «manuale di Frascati». In molti casi le richieste partono dai crediti compensati nel 2016 e nel 2017 dato che, in base alla costante interpretazione degli Uffici (secondo cui l’assenza dei requisiti rende i crediti compensati «inesistenti») e alla proroga di due anni prevista dal Dl 146/2021, il termine per la notifica degli atti di recupero scadrà, rispettivamente, nel 2026 e nel 2027. La documentazione, che fu predisposta ed archiviata quasi dieci anni fa, deve essere rivista e adeguatamente commentata prima di essere consegnata agli Uffici tenendo conto delle successive e diverse interpretazioni dell’amministrazione finanziaria.
Il tempo disponibile
La riapertura dei dossier sui vecchi crediti R&S può offrire lo spunto per valutare l’opportunità di riversare senza sanzioni gli importi compensati evitando lunghi contenziosi (anche penali per importi superiori a 50mila euro all’anno). Manca però il tempo tecnico per poter svolgere una valutazione adeguata, tenendo conto che spesso i termini per la consegna dei documenti scadono a ridosso nella scadenza del 3 giugno, se non addirittura oltre tale data.
Sarebbe dunque più che mai opportuno uno slittamento di questo termine a dopo l’estate onde consentire ai contribuenti di svolgere una analisi approfondita (anche mediante contraddittori e interlocuzioni con gli Uffici) ed individuare gli eventuali progetti che non possiedono i requisiti richiesti dal fisco, effettuando, se del caso, riversamenti parziali. L’eliminazione dei costi solo di alcuni progetti, inoltre, rende necessario un ricalcolo assai complesso per definire l’importo del riversamento: trattandosi di agevolazione incrementale, si deve procedere a verificare se la media di riferimento resta invariata o va modificata (applicando retroattivamente i criteri di «Frascati»).
La proroga potrebbe infine consentire al ministero dell’Economia di emanare il preannunciato atto di indirizzo sulla distinzione tra crediti inesistenti e crediti non spettanti, da cui i contribuenti (oltre che la stessa Agenzia) potrebbero trarre istruzioni importanti ai fini del comportamento da seguire.
Certificazione in stand by
Un ulteriore aspetto da considerare, e su cui mancano chiarimenti delle Entrate, riguarda i rapporti tra procedimento tributario e procedura di «certificazione» dei crediti regolata dal Dpcm 15 settembre 2023 e dal decreto del ministero delle Imprese e del made in Italy (Mimit) del 21 febbraio 2024. Visti i tempi richiesti dalla procedura di verifica da parte del ministero delle Imprese e del made in Italy, dovrebbe essere confermato che dopo l’invio della «richiesta di accesso della alla procedura» (la cosiddetta prenotazione regolata dall’articolo 7 del Dm), la notifica di un eventuale Pvc da parte dell’Ufficio non è più tale da inibire la efficacia della certificazione. In ogni caso, l’avvio delle valutazioni finalizzate ad una possibile certificazione è comunque consigliabile anche in presenza di questionario. Laddove non si dovesse giungere al termine del percorso prima della notifica di un Pvc, la perizia (certificazione «pro-forma») potrà comunque essere utilizzata nella fase di negoziazione per un’eventuale adesione.
Luca Gaiani - Il Sole 24 Ore