Semplificato l'accesso al credito d'imposta 5.0 per i beni ammortizzati, permettendo ai certificatori di attestare il miglioramento dell'efficienza energetica basandosi sugli standard dei costruttori. Le FAQ del Mimit/Gse del 21 e 24 febbraio 2025 chiariscono che il credito 5.0 si applica al residuo dei costi dopo altre agevolazioni.
Viene semplificata anche la documentazione per beni di costo inferiore a 300.000 euro, con la possibilità di utilizzare perizie 4.0 per il bonus 5.0. I chiarimenti forniscono precisazioni sul momento di effettuazione per i beni con patto di riservato dominio e sull'interpretazione delle "caratteristiche analoghe" tra beni sostituiti e nuovi. Infine, vengono fornite indicazioni sul calcolo dei requisiti di risparmio energetico per i distributori automatici di alimenti e bevande.
Criteri di ammissibilità e le procedure semplificate per il Piano 5.0 – I tecnici di prassi nelle faq in commento chiariscono che per il piano transizione 5.0, i criteri di ammissibilità e le procedure semplificate includono i seguenti aspetti:
- miglioramento dell'efficienza energetica: per i beni ammortizzabili da più di 24 mesi, il miglioramento dell'efficienza energetica può essere attestato dai certificatori basandosi su quanto evidenziato dai costruttori dei beni stessi, come la conformità agli standard ISO 14955 o ISO 12759, IEC 61800 o IEC 6003;
- ammortamento civilistico: ai fini dell'accesso al beneficio "semplificato", il superamento dei 24 mesi di ammortamento va verificato sulla base dell'ammortamento civilistico contabile e non fiscale. Non rilevano eventuali rivalutazioni contabili;
- cumulo delle agevolazioni: nel caso in cui un'impresa abbia già fruito di un'agevolazione con intensità di aiuto pari al 60%, il credito d'imposta 5.0 si applica al residuo 40% dei costi.
- documentazione per beni 4.0: l’impresa che è già in possesso di un attestato di conformità/perizia asseverata o la dichiarazione resa dal legale relativi a beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, rilasciati ai fini della fruizione del credito d'imposta 4.0, può utilizzarla per usufruire del bonus 5.0.
- acquisizione di beni con patto di riservato dominio: nel caso di acquisizione di beni con patto di riservato dominio con durata superiore ai 5 anni, si fa riferimento all'art. 109 Tuir senza tener conto della clausola di riserva della proprietà per quanto riguarda il momento di effettuazione rilevante ai fini della spettanza dell'agevolazione.
- modalità di documentazione del miglioramento dell’efficienza energetica: il miglioramento dell’efficienza energetica può essere documentato attraverso dichiarazioni del costruttore o perizie asseverate, report di prova prodotti dal costruttore secondo l’art. 9, ISO 14955-2, o certificati di audit condotti da organismi accreditati che dimostrino il rispetto degli standard di efficienza energetica più aggiornati tra quelli disponibili internazionalmente.
- caratteristiche analoghe dei beni: con tale locuzione si intende la capacità del nuovo bene di realizzare processi di trasformazione o creazione di valore simili a quelli del bene sostituito, anche attraverso tecnologie più avanzate. Non esistono vincoli relativi a dimensioni, potenza o altre caratteristiche tecniche tra il bene obsoleto e quello sostitutivo, e non è previsto l’obbligo di rottamazione del bene sostituito.
- perizia su beni 4.0: la verifica del rispetto delle caratteristiche tecniche dei beni tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B comprovata ai fini dell’accesso al credito d’imposta 4.0 tramite perizia asseverata o attestato di conformità o dichiarazione resa dal legale rappresentante, è valida anche ai fini del bonus 5.0.
- distributori automatici di alimenti e bevande: i requisiti obbligatori di risparmio energetico possono essere calcolati misurando l'efficienza complessiva del parco macchine della sede che gestisce i distributori o valutando il miglioramento dell'efficienza del servizio presso l'azienda cliente, considerando solo i macchinari oggetto di agevolazione ed escludendo la fase logistica di rifornimento.
Cinzia De Stefanis - Fiscalfocus